CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO Clausole campione

CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO. La consegna dell’impianto avviene previa redazione di un verbale di inventario in contraddittorio fra il Gestore e un incaricato del Comune. In detto verbale sono descritte le parti componenti l’impianto, accessori, infissi con specificazione delle qualità e dello stato di manutenzione e di ogni eventuale riserva espressa dalle parti. Allo scadere del contratto sarà redatto con la stessa modalità un verbale di riconsegna dell’impianto. Ogni riserva attinente la gestione, anche se precedentemente espresse da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa.
CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO. Alla consegna dell'impianto verrà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Fermo restando quanto previsto all’art. 9, al momento della cessazione del contratto di gestione, il concessionario dovrà riconsegnare il complesso sportivo, i beni e gli impianti in condizioni di agibilità e d’uso, liberi da persone e cose di sua proprietà, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento. A tale scopo sarà redatto, a fine gestione, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna al Comune. All’atto del verbale di riconsegna saranno verificati eventuali danni e, in caso di loro accertamento, comporteranno per il concessionario l’obbligo del risarcimento. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con il concessionario. Nel caso di sua assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna. Le chiavi per l’accesso all'impianto sono consegnate al legale rappresentante del concessionario o a persona da questi formalmente delegata. Dalla data di consegna dell'impianto egli subentra nella gestione dell’immobile con l’assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità. Copia delle chiavi è conservata presso la direzione del Servizio Sport per consentire visite ispettive e la presenza degli addetti comunali in caso di interventi urgenti di forza maggiore.
CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO. La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature. Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contradditorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario. Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto.
CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO. Il bocciodromo viene concesso ed affidato nello stato di fatto e di diritto così come attualmente si trova. Il Comodatario dichiara di averne preso visione e di averlo trovato idoneo allo scopo. Prima della stipula del contratto verrà eseguito un sopralluogo con la presenza congiunta di incaricati dei competenti uffici comunali e di un rappresentante del Comodatario, al fine di accertare le effettive condizioni preventive rispetto alla consegna. Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti. All’atto della stipula del contratto verrà consegnata al Comodatario una copia delle chiavi del bocciodromo concesso in uso. È facoltà del Comodatario eseguire copie delle chiavi, dandone contestualmente comunicazione al Comodante. È inoltre facoltà del Comodatario sostituire a proprie spese le serrature delle porte; in questo caso, oltre a darne comunicazione, dovrà trasmettere copia delle nuove chiavi al Settore Lavori Pubblici e al Settore Sport del Comune. Alla scadenza del contratto il Comodatario dovrà riconsegnare il bocciodromo in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto utilizzo, nonché tutte le copie delle chiavi in suo possesso. Si procederà, inoltre, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Per ogni peggioramento dello stato del bocciodromo è da ritenersi responsabile il Comodatario, con esclusione del deperimento causato da vetustà, cause di forza maggiore, eventi accidentali e fenomeni naturali. Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale il Comodante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dei locali e delle attrezzature.
CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO. Art. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.