Common use of Conservazione del posto Clause in Contracts

Conservazione del posto. In caso di malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto per un periodo di: 1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli per- cepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certifi- cato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conservazione del posto. In caso di malattia, il lavoratore l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: mesi 12 mesi in un periodo di 24 18 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conserva- zione conservazione del posto per un periodo di: 1) in caso di malattia professionale, professionale per un periodo pari a quello per il quale egli per- cepisce percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) nel caso di infortunio, infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certifi- cato certificato medico definitivo da parte dell'istituto dell'Istituto assicuratore.

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Conservazione del posto. In caso di malattiamalattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 12 mesi in un , nel periodo di 24 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi. Superati Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicati indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora il lavoratore l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore all'operaio stesso la liquidazione del trattamento delle indennità relative, come in casi di fine rapporto e della indennità di preavvisolicenziamento. Analogamente nel caso in cui il perdurare della la malattia o l'infortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, il lavoratore l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il potrà richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto per un periodo di: 1) all'indennità come in caso di licenziamento. La malattia professionalee l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro e l'INPS, per un periodo pari a quello secondo le disposizioni dallo stesso emanate, siano messi in grado di effettuare tempestivamente i controlli loro consentiti dalla legge, fermo restando l'obbligo per il quale egli per- cepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) lavoratore di effettuare le comunicazioni previste nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certifi- cato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratorepresente articolo.

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Conservazione del posto. In caso di malattia, il lavoratore malattia l'impiegato non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici 12 mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della ricaduta nella stessa malattia non potranno essere superati supe- rati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: mesi 12 mesi in un periodo di 24 18 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro lavoro, per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine i termini di cui sopra, sopra il lavoratore la- voratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio malattia professionale o di malattia professionale, infortunio il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto per un periodo di: 1) in caso di malattia professionale, professionale per un periodo pari a quello per il quale egli per- cepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista previsto dalla legge; 2) nel caso di infortunio, infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certifi- cato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.

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Conservazione del posto. In caso di malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 12 l2 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conserva- zione conservazione del posto per un periodo di: 1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli per- cepisce l'indennità percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certifi- cato certificato medico definitivo da parte dell'istituto dell’istituto assicuratore.

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Conservazione del posto. In caso di malattia, il lavoratore malattia l'impiegato non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici 12 mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della ricaduta nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: mesi 12 mesi in un periodo di 24 18 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro lavoro, per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine i termini di cui sopra, sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indi- cato indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio malattia professionale o di malattia professionale, infortunio il lavoratore ha diritto alla conserva- zione conservazione del posto per un periodo di: 1) in caso di malattia professionale, professionale per un periodo pari a quello per il quale egli per- cepisce percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista previsto dalla legge; 2) nel caso di infortunio, infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certifi- cato certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.

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