CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI Clausole campione

CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI. La Società affidataria conserverà i folder e/o le cartelle sospese opportunamente confezionati all'interno dei contenitori d'archivio master in apposite scaffalature all'interno del Centro di Archiviazione della Società affidataria in possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa in vigore; la documentazione del Depositante verrà conservata fino alla scadenza concordata con il Depositante e indicata nell'elenco idoneo ad individuare i contenitori archiviati rilasciato al Depositante e puntualmente aggiornato in occasione di movimentazioni in entrata e in uscita della documentazione. Nel caso in cui la distruzione del master o la cessazione del contratto intervenga prima della scadenza del periodo di giacenza del master presso Centro di Archiviazione della Società affidataria, la quota per la conservazione e custodia dei master da addebitare al Depositante dovrà essere calcolata dalla Società affidataria tenendo conto dei mesi in cui il master è stato presente presso il Centro di Archiviazione stesso (la quota relativa alla giacenza di ogni singolo master è infatti calcolata e quotata in relazione alla durata del contratto). La documentazione oggetto del presente Contratto o che comunque riguardi il Depositante dovrà essere conservata e custodita dalla Società affidataria quale depositario con obbligo di custodia, secondo le norme del Codice Civile.
CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI. Se non per un breve periodo, necessario ai fini dell’ottenimento di visti d’ingresso, permessi di lavoro o per altri scopi legalmente riconosciuti, ogni lavoratore dovrà avere il pieno possesso e controllo dei propri documenti di identificazione originali in qualsiasi momento (es. passaporto, carta di identità, permesso di lavoro, diploma o attestato scolastico). • Nel caso venissero forniti armadietti individuali per conservare i propri oggetti personali, ogni lavoratore dovrà essere autorizzato a mantenerne il pieno controllo e l'accesso in qualsiasi momento. Il datore di lavoro non potrà limitare l'accesso agli armadietti, come a titolo esemplificativo , 1) consentirne l'accesso solo in un giorno o un'ora specifici o con l'approvazione della direzione o di un supervisore, o (2) richiedere documentazione o procedure di check-in / out.
CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI. Art. 67 - Consegna del repertorio dei fascicoli
CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI. 1. Il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto alla corretta conservazione e custodia dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).