CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si proponepropone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il la presente accordo convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il la presente accordo convenzione non soddisfa la condizione di cui al comma 1, rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicie b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del della presente Accordo convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del della presente Accordo convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal dalla presente accordoconvenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;dal DAFNE.
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Samples: Convenzione Operativa
CONSIDERATO CHE. l’artla Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha previsto la costituzione, a partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale; • in data 12 luglio 2017 è stato sottoscritto l’Accordo per la regolamentazione e l’elezione, all’interno dell’Ente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 15 Tale Accordo, di durata triennale, scaduto il 31 luglio 2020, è stato tacitamente prorogato dalle Parti; • il medesimo Accordo è stato anche recepito nel successivo CCNL 28 marzo 2018 in Appendice n. 6; • ai sensi dell’art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 “Decreto Sostegni bis”, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 7 agosto 199030 dicembre 2020, n. 241178, “Nuove norme con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei tributi nella Regione Sicilia è affidato all'Agenzia delle entrate – Riscossione con il contestuale passaggio senza soluzione di continuità del proprio personale alle dipendenze di quest’ultima; • le Parti, anche in materia ragione dell’esigenza di procedimento amministrativo e individuare gli RLS che opereranno nella Regione Sicilia, le medesime intendono addivenire a un’intesa che disciplini a livello di diritto di accesso ai documenti amministrativi”dettaglio, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune gli altri: o il numero totale degli RLS eleggibili e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, esplicheranno le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBRproprie prerogative all’interno dell’Ente;
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Samples: Accordo Nazionale
CONSIDERATO CHE. l’artl’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, richiamata e confermata anche da recenti delibere in merito (cfr. Delibera 216 del 02-03-2016, n. 5 del 08-01-2015) ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; • il parere dell'Autorità di Xxxxxxxxx è stato espresso sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, Causa 480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013) • l’articolo 15 della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che le Amministrazioni pubbliche esse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano• l’articolo 133, in quanto applicabililett. a), le disposizioni previste dall’artn. 2) del D.lgs. 112 luglio 2010, commi 2 e 3n. 104, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono tenute a svolgeredevolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo • le Parti, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “presente convenzione DATO ATTO CHE • il Piano Settoriale Responsabile scientifico del progetto RES MARIS con relazione del 25.07.2017 ha evidenziato la necessità di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati avvalersi della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza collaborazione dell'Agenzia Forestas e di conseguenza il presente accordo non soddisfa Unica-CCB • l'Agenzia Forestas, nell’ambito dei propri compiti di istituto, si è resa disponibile a collaborare alla realizzazione delle azioni previste; • UNICA-CCB, come previsto dal progetto, deve prestare la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno propria assistenza scientifica per tale attività • le predette attività rientrano xxxxxxx nelle pubbliche finalità affidate, affidate dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti a tutte le Parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione conservazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;biodiversità.
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art● L’art. 15 43 “Residenze” del Decreto MIBACT n. 332 del 27/07/2017, in coerenza con il precedente l’art.45 del D.M. 1 luglio 2014, prevede la stipula di specifici Accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all’avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento; ● in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, con Repertorio atti n. 80 del 3 giugno2O21 è stata sancita l’Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di modifiche e integrazioni all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, ai sensi dell'articolo 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante <<Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e !'anticipazione di contributi allo spettacolo da! vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprileI985, n. 163). ● con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021 è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali; ● La Regione Puglia e il Ministero della Cultura hanno sottoscritto, in data 18.10.2022 l’Accordo di Programma interregionale per l’annualità 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’intesa prevista dall’articolo 43 del d.m. 27 luglio 2017 e xx.xx ● La Regione Puglia e il Ministero della Cultura hanno sottoscritto, in data 21.4.2022 l’Accordo di Programma interregionale triennale come da intesa 2022/2024 in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’intesa prevista dall’articolo 43 del d.m. 27 luglio 2017 e xx.xx. ● la Regione Puglia, in coerenza con le finalità dei suddetti Accordi, si è impegnata a coordinare la Gestione della Comunicazione del progetto interregionale delle Residenze; ● la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgsn. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della medesima legge; - l’art. 5disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;:
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Samples: Accordo Di Programma Interregionale
CONSIDERATO CHE. l’artil Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. 15 della legge In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3, della medesima legge; - l’artrecepiti nell'art. 5, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti Pubblici - contratti di concessione, prevede sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;:
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Samples: Partnership Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge ● la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3, della medesima legge; - l’artrecepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti Pubblici - contratti di concessione, prevede sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;aggiudicatrici
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Samples: Accordo Di Cooperazione
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 ● AgID svolge attività in linea con “Azioni per la crescita digitale” descritte nel documento della legge Presidenza del Consiglio dei Ministri “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e il “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, in particolare nell’ambito dell’e-procurement; ● allo stato attuale, il decreto 7 agosto 1990, n. 241, dicembre 2018 (e successive modificazioni) del Ministero dell'economia e delle finanze recante “Nuove norme Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di diritto beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale” introduce obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni a partire da febbraio 2020; ● inoltre, il decreto legislativo n. 148/2018 recepisce in Italia l’obbligo della fattura elettronica conforme allo standard europeo nell’ambito di accesso ai documenti amministrativi”esecuzione di contratti riferiti ad appalti pubblici. In particolare, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanol’articolo 3 del decreto 148 stabilisce che, in quanto applicabilia partire dal 18 aprile 2019, le disposizioni previste dall’art. 11amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, commi 2 e 3comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge; - l’art. 5legge 31 dicembre 2009, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse 196 sono tenute a svolgerericevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e che il medesimo obbligo, siano prestati dal 18 aprile 2020, è a carico anche delle amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali; ● la Fondazione, forte dell'esperienza consolidata nella fornitura di supporto e nella realizzazione di servizi per il conseguimento conto di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) altre Pubbliche Amministrazioni, possiede le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento conoscenze tecnologiche per la tutela progettazione di servizi secondo le linee guida di interoperabilità emesse da AgID; in particolare, la conoscenza delle risorse genetiche autoctone procedure di acquisto e negoziazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni conseguita nell'interazione con le stesse, oltre che nel supporto alla formulazione di capitolati tecnici, costituisce un livello di formazione sull'intero ciclo di vita dell'e-procurement fondamentale per individuare le soluzioni tecnologiche ottimali per adeguare il mercato della pubblica amministrazione italiana alle recenti regolamentazioni europee e nazionali, nell'ottica della creazione di un mercato unico digitale europeo; ● XxXX ha individuato FUB come ente in grado di coniugare servizi di interesse agrario - Triennio pubblico con attività di ricerca e innovazione nel settore ICT; ● in particolare, XxXX e FUB, nell’ambito della citata Convenzione Quadro, collaborano sul tema dell’e-procurement dal 19 marzo 2018 – 2020” si proponeattraverso gli Accordi esecutivi 2/2018, ovvero 1/2020 e 2/2020, e xxxxxxxxx l’esigenza di proseguire la collaborazione; ● il perseguimento Ministero delle Sviluppo Economico (MISE), quale Ente Vigilante della Fondazione, ha approvato il 26 agosto 2019 le modifiche allo Statuto della Fondazione, deliberate dal Consiglio di finalità più generali direttamente correlate Amministrazione della stessa, finalizzate a rafforzare ulteriormente la natura della FUB quale organismo di diritto pubblico, anche ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in particolare, dell’art. 5 del medesimo decreto; ● con l’interesse dell’intera comunitàDetermina dell’ANAC del 10 gennaio 2021, il presente accordo stabilisce è stata disposta l’iscrizione del MISE, della Presidenza del Consiglio e dell’Agcom, “all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui al all’art. 192, comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicidecreto legislativo 18 aprile 2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;house providing alla Fondazione Xxx Xxxxxxx”.
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Samples: Research and Development
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge ● la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3, della medesima legge; - l’artrecepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti Pubblici - contratti di concessione, prevede sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;:
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Samples: Cooperation Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” prorogato, con Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2020 - n. 12, al 8 agosto 2022, si proponepropone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il la presente accordo convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il la presente accordo convenzione non soddisfa la condizione di cui al comma 1, rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblicie b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del della presente Accordo convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del della presente Accordo convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal dalla presente accordoconvenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNRdal CREA-IBBR;CI
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge ● la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; ● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; ● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3, della medesima legge; - l’artrecepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti Pubblici - contratti di concessione, prevede sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;più
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Samples: Accordo Di Collaborazione
CONSIDERATO CHE. l’art− L’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una segnalazione congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario. 15 della legge 7 agosto 1990Tale segnalazione, n. 241pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti, quali: • ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede modalità organizzativa” che le Amministrazioni pubbliche autorità competenti possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanoscegliere liberamente, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’artai sensi dell’art. 5, comma par. 6, del D. LgsRegolamento (CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall’art. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - 5, prevede par. 3, dello stesso Regolamento; • specifica che gli accordi conclusi adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; • sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla scelta della procedura che alla scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, siano pervenute due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito manifestazioni di applicazione del Codice interesse; − la procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: acontratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) l’accordo stabilisce 1370/2007, costituisce quindi una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici modalità espressamente contemplata e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore della sua attività; - il progetto alternativa procedura di ricercagara (L. 99/2009, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;art. 61).
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Samples: Contratto Di Servizio
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 1112, commi 2 par. 4 della direttiva 24/2014/UE e 3recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della medesima legge; - l’art. 5disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede servizi e forniture) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;:
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Samples: Accordo Pubblico Pubblico