Common use of Considerazioni generali Clause in Contracts

Considerazioni generali. Nel quadro della strategia europea per l’occupazione, il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza. La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo. L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate.

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Samples: Telework Agreement, Telecommunications, Telecommuting Agreement

Considerazioni generali. Nel quadro della strategia europea L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per l’occupazioneeliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezzapresente DUVRI. La Commissione Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle Comunità Europee aziende esterne ha invitato le parti socialirichiesto l’ analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al miglioramento dei rapporti tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001strutture ed impianti utilizzati, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni materiali e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo. L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessateprodotti coinvolti nei processi.

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Samples: Appalto Per Fornitura Di Pneumatici E Servizi Connessi, Determination for Contracting

Considerazioni generali. Nel quadro L’assicurazione occupa una posizione centrale nel tessuto economico della strategia europea per l’occupazionesocietà moderna, il Consiglio Europeo ha invitato nella quale tutte le parti sociali attività economiche, comprese quelle professionali, sono esposte a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti rischi tali da comprometterne talvolta la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza. La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavorostessa sopravvivenza. Il 20 settembre 2001problema è che non è sufficiente, la CES né economicamente corretto limitarsi a trasferire puramente e semplicemente il rischio che si vuol coprire da un soggetto privato all’altro che se lo assume, stipulando trai due un singolo e vero e proprio contratto aleatorio, molto vicino alla scommessa. Bisogna invece “neutralizzare” gli effetti del rischio, inserendolo in una massa elevata di rischi assunti tale che, garantendo all’assicuratore un’adeguata quantità di premi (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CECil corrispettivo pagato dagli assicurati), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato si realizza una sorta di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento “stanza di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeocompensazione” nella quale confluiscono premi incassati e sinistri liquidati, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale che l’assicuratore è garantito non solo in ordine alla copertura di questi ultimi, ma anche per le spese di gestione e il giusto margine di impresa. L’assicuratore non è più il soggetto di una speculazione isolata ma, esercitando professionalmente l’impresa di assicurazione, raccoglie una massa ingente di rischi omogenei e, mediante i premi incassati (e calcolati sulla base delle risultanze statistiche), riesce a costituire un fondo sufficiente a risarcire i sinistri che si verranno a produrre. È così che il rischio più che spostarsi da coniugare flessibilità un soggetto ad un altro, viene neutralizzato nei suoi effetti dannosi. Si passa in definitiva dall’aleatorietà del singolo contratto, ad un’attività imprenditoriale gestita secondo i più corretti canoni economici. E il legislatore, nello scorrere del tempo, di fronte all’enorme sviluppo del settore, si è preoccupato sempre di più di controllare il rispetto di questi canoni, in considerazione della forte incidenza del settore nella vita sociale e sicurezzadei singoli cittadini, migliorando con il susseguirsi di leggi che regolano in maniera sempre più restrittiva l’esercizio dell’attività, fissando anche, al pari delle attività bancarie e creditizie, particolari caratteristiche dei soggetti che la qualità pongono in essere. Non a caso è stato osservato che, normalmente, le imprese prima sopportano i costi per la produzione dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità beni e dei servizi e in un secondo momento, attraverso lo scambio sul mercato del lavorodei beni e dei servizi prodotti, ottengono i corrispondenti ricavi. Detto accordoNell’impresa di assicurazione, realizzato su base volontariainvece, mira il ciclo produttivo appare invertito: l’assicuratore “prima si fa pagare i corrispettivi pattuiti per l’assunzione dei rischi, realizzando così i suoi ricavi, e poi al verificarsi dei sinistri, sopporta i corrispondenti costi”. Cioè l’equilibrio dell’impresa assicuratrice, stante la sua peculiarità, è garantito e controllato a stabilire un quadro generale monte, onde evitare default (e ce ne sono stati in passato) che, oltre a livello europeo al quale danneggiare i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo. L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione partecipanti all’impresa, danneggiano fortemente anche i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie impreseterzi assicurati. Il presente accordo non pregiudica controllo sulla impresa di assicurazione è esercitato dall’ISVAP, l’Istituto sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, un ente pubblico che, per le sue funzioni, si colloca accanto alla Banca d’Italia e alla Consob, preposti al controllo di attività che fanno appello al pubblico risparmio. A tal fine la legge impone all’impresa di assicurazione l’obbligo di trasmettere o comunicare all’Isvap determinati atti o fatti, attribuendo ad essa il diritto potere di acquisire informazioni sulla organizzazione delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessatesocietà assicuratrici e sulla loro attività d’impresa (artt. 5 e 6 legge 12 agosto 1982 n. 576).

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Samples: Insurance Contract

Considerazioni generali. Nel quadro L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. L’art. 9, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 624/96 impone al titolare committente di Xxxxxxxx il Documento di valutazione dei rischi trasmesso dall’appaltatore, i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall’articolo 10, nel quale sono specificati l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento. Successivamente gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato, divenendone responsabili per l’attuazione della strategia europea per l’occupazioneparte di specifica competenza. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezzapresente DUVRI. La Commissione Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle Comunità Europee aziende esterne ha invitato le parti socialirichiesto l’ analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al miglioramento dei rapporti tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, ad avviare negoziati strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede come ultima analisi quella della situazione in tema cui gli addetti alle varie posizioni di telelavorolavoro vengono a trovarsi. Il 20 settembre 2001, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, La Valutazione dei Rischi è stata: correlata con le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo scelte fatte per le imprese attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; finalizzata all’individuazione e gli enti pubblici all’attuazione di servizi che consente misure e provvedimenti da attuare. Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di modernizzare l’organizzazione del lavoro fase lavorativa in cantiere, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazioneimpianti utilizzati, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità materiali e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo. L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessateprodotti coinvolti nei processi.

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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Considerazioni generali. Nel quadro della strategia europea L’art.26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle aziende appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per l’occupazioneeliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in Azienda da parte di ditte esterne alle quali sia stato conferito uno o più incarichi/servizi mediante determina, delibera o contratto, al quale verrà allegato il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezzapresente DUVRI. La Commissione valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori delle Comunità Europee ditte esterne ha invitato le parti socialirichiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui tali lavoratori vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al miglioramento dei rapporti tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, ad avviare negoziati in tema strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. L’obbligo di telelavoro. Il 20 settembre 2001cooperazione imposto al committente, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare conseguenza il presente accordo. L’attuazione contenuto del presente accordo non DUVRI, è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione di lavori, vanno ad incidere sia sui dipendenti del committente sia su quelli della ditta esecutrice delle opere, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di provvedere autonomamente alla tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatariedei propri prestatori d’opera subordinati, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessateassumendone la relativa responsabilità.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Ordinaria E Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria

Considerazioni generali. Nel quadro L’art. 26, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; impone al Datore di Lavoro,in caso di affidamento di lavori e servizi e forniture all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all’interno della strategia europea per l’occupazionepropria azienda, il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che ne abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza. La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavoropropria attività. Il 20 settembre 2001comma 3, dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME cooperazione ed il CEEP hanno annunciato coordinamento di voler dare avvio a negoziati diretti cui al raggiungimento comma 2, elaborando un Unico Documento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico EuropeoValutazione dei Rischi da Interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, provvederanno ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale rischi da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo. L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie impreseinterferenze. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali documento ha lo scopo di concludereindicare i rischi, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti alle interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o integrino questo accordopiù servizi mediante regolare contratto, al fine quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi, cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne, richiede l’analisi dei luoghi di tener conto lavoro e le situazioni in cui i lavoratori delle specifiche esigenze aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle parti sociali interessateattività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia alle situazioni determinate dai sistemi quali l’ambiente di lavoro le strutture gli impianti utilizzati i materiali e infine dai prodotti coinvolti nei processi. L’ obbligo di Cooperazione imposto al committente e, di conseguenza, il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

Considerazioni generali. Nel quadro I dati raccolti dalle interviste, effettuate nei quattro istituti penitenziari, ci raccontano di numerosi disagi socio-affettivi e relazionali, riscontrati nella popolazione intervistata. In particolare, come si vedrà nel prosieguo, le relazioni familiari, in oltre il 50% dei casi, anche a seguito delle pesanti restrizioni connesse al Covid-19, si rivelano in bilico poiché connotate da bisogni insoddisfatti, mancanza di affetto e di gesti di intimità. Si avverte un forte deficit di informazione (ancor più, laddove si tratti di detenuti stranieri), che porta con sé la grave conseguenza di non agevolare il contatto con i familiari, sia per una disinformazione dei detenuti, che spesso hanno fornito dati discordanti rispetto a quanto, poi, affermato dall’amministrazione penitenziaria in termini di accesso alle aree verdi, regolamenti interni, numero di contatti esperibili. Il sovraffollamento resta la causa principale dei disagi riscontrati in quanto non consente la predisposizione di locali adeguati, dove poter effettuare colloqui con i propri familiari e la presenza dei bambini in quegli stessi ambienti, con l’inevitabile aumento di rumori, rende tutto ancora più intollerabile, sia per i minori che per i detenuti. A tal proposito, è utile premettere che la pena media residua degli intervistati è al di sotto dei 5 anni; dato che dimostra la grande utilità che la riforma Cartabia potrà apportare in termini di svuotamento delle carceri. Gli spazi verdi sono presenti in tre dei quattro istituti oggetto di ricerca ma, se dotati di attrezzatura per bambini, sono considerati insufficienti o adatti solo a bimbi molto piccoli. I colloqui telefonici, della strategia europea durata di appena 10 minuti, sono gestiti da operatori esterni che applicano tariffe sproporzionate e passano per l’occupazioneil centralino del carcere. Gli apparecchi, inoltre, per la maggior parte, sono solo uno per piano e all’interno della sezione; con conseguente mancanza, anche in tal caso, di silenzio e privacy che viene affidata alla “discrezione” degli altri detenuti e genera non pochi, ed immaginabili, problemi relazionali fra gli stessi. Il servizio e-mail è gestito anch’esso da operatori esterni che, difficilmente, riescono a garantire una tempestività di spedizione e ricezione; sono inoltre a pagamento sia le mail in uscita che quelle in entrata. Il servizio postale, a causa della modalità di ricezione e smistamento (registrazione in entrata e uscita presso Ufficio matricola e distribuzione per il tramite di un cd. camminatore), è spesso inefficiente; al punto che i detenuti sono costretti a comunicare con i loro familiari principalmente tramite raccomandata, per avere la certezza, quantomeno, dell’arrivo della lettera al destinatario. Tale situazione, aggravata dalla pandemia, ha generato un peggioramento nei rapporti con i familiari, soprattutto a causa della drastica riduzione dei colloqui visivi. Molti detenuti genitori hanno chiesto che i figli più piccoli non venissero più accompagnati in carcere, per evitare ulteriori traumi legati al vetro divisorio. Con riguardo alla sezione denominata “Spazi per la socialità e l’affettività” - dove si è cercato un contributo attivo e propositivo dei detenuti al miglioramento degli spazi circostanti - alla richiesta di disegnare uno spazio ideale per gli incontri, la maggioranza degli intervistati esprime il desiderio di luoghi che non ricordino il carcere come, ad esempio, un’area verde o semplicemente che la stanza colloqui venga dotata di un distributore di cibi e bevande, che rammenti la “normalità”. Emerge la necessità, soprattutto in presenza di minori, di poter riempire l’ora di colloquio condividendo qualche attività, che sia un pasto o una passeggiata, oltre spazi adeguati che non costringano i propri figli a dover trascorrere tutto il tempo del colloquio seduti e in silenzio, anche per non disturbare le altre famiglie, costringendoli ad un “comportamento adulto in un luogo da adulti” (detenuto comune,42 anni, CC. di Frosinone). Alla domanda sull’opportunità di introdurre la sessualità in carcere con il proprio partner, il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione 70% risponde positivamente soprattutto per la salvaguardia del rapporto coniugale e il benessere psicofisico; ma molti di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoroquesti pongono come condizioni indispensabili un tempo e uno spazio adeguato, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavorolontano dalle sezioni, finalizzati alla produttività che vengono definite “un continuo teatro”, e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezzacon accessi riservati. La Commissione delle Comunità Europee mancanza di sessualità viene avvertita con un generale senso di frustrazione, come privazione ingiustificata di libertà e “speranza” (detenuto ostativo, 28 anni, CC. di Frosinone) e punizione ulteriore per il proprio partner. Significative alcune risposte negative che mostrano l’astinenza come pena accessoria, in quanto “il carcere è incompatibile con tutto il resto perché è privazione” (detenuto alta sicurezza di 58 anni, CC. di Frosinone). Infine, proiettando l’intervista nello spazio temporale futuro, al momento del rientro in famiglia, l’analisi tematica condotta sulle domande aperte ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento permesso di determinare che il 33% del collettivo (n=66) confida sulla stabilità dei rapporti come elemento di lavoroforza per un rientro sereno e pacifico in famiglia. Di contro, ad avviare negoziati oltre il 30% (n=64) prevede delle potenziali difficoltà sia all’interno del proprio contesto familiare che in tema quello, più ampio, del contesto sociale di telelavororiferimento. Particolarmente significativo sembra essere il timore di “aver perso la propria famiglia”: elemento questo che accomuna quasi il 20% (n=36) dei soggetti intervistati. Intervista significativa quella con una detenuta che aveva scontato alcuni mesi nel carcere di Barcellona in Spagna, con la quale si è ritenuto di approfondire lo scambio al di là delle domande chiuse rivolta. Dalla sua esperienza è emerso in grande senso di insoddisfazione per il contesto delle carceri italiane sotto molti punti di vista: “Dopo la mia esperienza detentiva a Barcellona ho capito l’arretratezza italiana. Ero in un modulo misto dove si usciva alle 9 del mattino dalla propria cella e si rientrava alle 9 di sera. Si facevano colloqui TUTTI i venerdì. Le famose “domandine”, che qui servono praticamente per tutto, lì erano richieste solo per se volevi fare i colloqui. Il 20 settembre 2001concetto di familiari era più ampio: qui ho un patrigno (32 anni di matrimonio con mia madre) e non è autorizzato ad entrare, anche se per me è un padre. Per le telefonate ci avevano dato una scheda che portavamo al braccio dove veniva inserito il credito per poter chiamare; ogni tre stanze c’era un telefono. Avevamo delle sezioni dedicate alla sessualità col tuo compagno, incontri che avvenivano una volta ogni 15 giorni dalla durata di un’ora e mezza. Xxxxxxxx decidere di dividere il colloquio in due parti: una anche assieme ai tuoi figli, l’altra con il tuo compagno. Nelle carceri spagnole ti rendono responsabili, ti danno fiducia. Solo il sistema sanitario funziona meglio in Italia. Ma se sbagli ti tolgono tutto quello che ti hanno dato. Però è un sistema che funziona; perché di “cose strane”, come introdurre i telefoni o trasgredire alle regole, i detenuti non ne fanno. Non ne sentono il bisogno. Lì, nonostante la CES detenzione mi sentivo più serena. Oggi prendo psicofarmaci, come moltissime altre detenute che sono qui” (unitamente detenuta di Rebibbia femminile) Le restrizioni e i contatti, non adeguati con la propria famiglia e il mondo esterno, hanno determinato, in larga parte del collettivo analizzato, un profondo senso di insicurezza circa il ritorno in società. L’incertezza sulle dinamiche familiari, sul ruolo che potranno rivestire all’interno e all’esterno della propria famiglia, pervade molte risposte. A tal proposito, emblematico il caso di un giovane italiano trentenne, con una figlia di pochi anni ed una moglie giovane - con alle spalle problemi di tossicodipendenza e microcriminalità, che lo rendevano sostanzialmente assente come marito e padre - che è riuscito a recuperare il suo rapporto di fiducia proprio all’interno del carcere; luogo che gli ha permesso di “concentrarsi sulle cose importanti” e di “conoscere” veramente sua figlia. Alla domanda su come immaginava il rientro in famiglia ammetteva di sentirsi impotente: “Non sono in grado di dare consigli. Temo di trovare difficoltà nel riprendere un ruolo in famiglia e nella società. Ora sono lucido e riconosco tutte le mie mancanze”. Sentimento comune anche a molti altri detenuti, soprattutto giovani padri con figli piccoli: “Xxxxx che ormai la mia compagna si sta abituando a fare tutto da sola, mentre i bambini crescono. Servirò a poco o a nulla” (detenuto in custodia attenuata, 36 anni, CC. di Frosinone). “Il carcere genera incertezze e una paura costante di aver perso la tua famiglia” (detenuto comune, 41 anni, CC. di Frosinone). Il senso di spaesamento e timore per il futuro è reso bene anche dalle parole di un altro giovane detenuto di Frosinone il quale, in relazione al comitato rientro in famiglia, ammette: “Non conosco più niente di collegamento EUROCADRES/CECloro. Famiglia vuol dire anche riuscire a rientrare nella società. Così siamo in una bolla.” (detenuto comune, 28 anni, CC. di Frosinone). La frequentazione con la famiglia durante il periodo di pandemia avveniva con una frequenza che, nel 51% dei casi (n=104), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato arrivava a più di voler dare avvio a negoziati diretti due volte al raggiungimento mese. Le modalità di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeointerazione consistevano principalmente in colloqui in presenza, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarietelefonate, lettere e e-mail. Con tali negoziatiL’utilizzo delle videochiamate risultava, invece, piuttosto limitato. Risposte Freq Per meno di una volta al mese 10 5% almeno una volta al mese 20 10% almeno due volte al mese 15 7% più di due volte al mese 104 51% missing 54 27% Totale 203 100% Come emerge dall’analisi delle motivazioni offerte dal collettivo, le parti firmatarie si augurano principali criticità sono legate alla carenza di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenzaspazi adeguati, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro sia per i colloqui che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo. L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessatetelefonate.

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