DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI Clausole campione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Considerato che le attività oggetto d’appalto possono essere eseguite all’interno o comunque nell’ambito delle sedi aziendali nei normali orari di lavoro e quindi in presenza di dipendenti ed utenti dell’ATS, si fa riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI – Allegato 2) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, del quale l’impresa concorrente deve tenere conto in sede di offerta. L’impresa aggiudicataria dovrà completare il DUVRI con la specificazione dei rischi propri che potrebbero impattare sugli operatori ed utenti dell’ATS ed integrare le misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela complessiva dei lavoratori propri e dei lavoratori ed utenti dell’ATS. Tale Documento dovrà essere congiuntamente definito con l’ATS per quanto riguarda le interferenze e le misure di sicurezza da adottare nonché sottoscritto dalle parti. L’impresa aggiudicataria dovrà altresì aggiornare/adeguare il proprio documento di valutazione dei rischi in funzione delle attività/lavorazioni previste nel presente appalto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008, non sussiste l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI).
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. 1. Il documento preventivo di valutazione dei rischi interferenti, elaborato dall’Istituto ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs 81/2008 e s.m.i., è allegato al contratto. 2. Successivamente alla stipula del contratto, entro 30 (trenta) giorni solari e previo eventuale sopralluogo dell’Impresa nelle sedi oggetto dell’appalto, verrà indetta una riunione tra Istituto e Impresa per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione di eventuali aggiunte e integrazioni specifiche al suddetto documento unico di valutazione dei rischi.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 81/2008, l’Università, sentito l’appaltatore, fornisce il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) allegato sub lett. B) che forma parte integrante del presente contratto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti ) è allegato al presente capitolato e ne fa parte integrante.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Per quanto riguarda le normative in tema di sicurezza si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 - comma 3-bis - del D.Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale (senza posa in opera, installazione o montaggio); non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza. Resta inteso che, per ciascuna impresa, rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi relativamente agli oneri di sicurezza connessi all’esercizio della propria attività, e di provvedere quindi all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’attività svolta.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Il committente in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto del contratto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Restano immutati gli obblighi del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. (D.U.V.R.I.) Il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (da ora DUVRI), ex d.lgs. 81/2008, forma parte integrante del contratto di Appalto di cui l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni. I subappaltatori e i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni e alle direttive del DUVRI. Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’opera, è tenuto a osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994, e a curare, in particolare: - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; - le condizioni di movimentazione dei vari materiali; - la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; - l’adeguamento in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; - la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; - le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno e in prossimità del cantiere. L’Appaltatore, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è tenuto inoltre a: - adottare misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri; - curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Committente o il Responsabile dei Lavori; - curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. L’accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, secondo quanto definito dal d.lgs. 81/2008, costituisce adempimento delle norme previste. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n.81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dr.ssa Xxxxxx Xxxx) Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D.lgs. 82/2005 Modulo Offerta Economica OFFERTA ECONOMICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRONT E BACK OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 26.03.2019-31.12.2019 Importo € 18.967,00 + IVA, di cui: • € 18.897,90 = + IVA per servizi; • € 69,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Il sottoscritto nato il a in qualità di dell’Impresa/Cooperativa Sociale Codice fiscale n. Partita IVA n DICHIARA DI OBBLIGARSI ad assumere il servizio di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato prestazionale e, valutati tutti gli oneri a cui dovrà sottostare, formula la seguente offerta economica indicando, in lettere e cifre, il prezzo offerti, al netto dell’IVA : Prezzo offerto in ribasso rispetto alla base di affidamento: (in cifre) € (in lettere ) IVA al .