Considerazioni intermedie Clausole campione

Considerazioni intermedie. Autorevole dottrina ha fatto notare come il legislatore 1942 abbia predisposto un sistema di contrattazione che teneva conto delle esigenze di un mercato che stava mutando a causa della produzione, che sempre più andava assumendo le caratteristiche di produzione di massa156. Questa intenzione del legislatore si può rinvenire nella Relazione al codice civile n. 612, in cui è preso atto del fatto che «la realtà economica odierna si fonda anche su una rapida conclusione degli affari che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo», in favore del quale, 156 Così BENEDETTI, La formazione del contratto e l’inizio di esecuzione, in Europa e dir. priv., fascicolo 2°, Milano, 2005, 309-340, 32 disponibile presso: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/#/xxxxxxx?xx_xxx_xxxxxx=0000&xxxxXxxxxx =europa%20e%20diritto%20privato&fromFilters=false nel necessario bilanciamento di interessi, va sacrificata la libertà di trattativa in quanto «importerebbe intralci spesso insuperabili». Queste considerazioni valgono come punto di partenza di un più ampio discorso riguardante l’evoluzione, all’interno del nostro ordinamento, del rapporto tra autonomia negoziale ed equilibrio contrattuale. Se infatti nella disciplina civilistica del 1942 l’equilibrio contrattuale pareva occupare un ruolo marginale, a cui conseguiva l’insindacabilità del contratto in sede giurisdizionale, ad oggi si può affermare che riveste una posizione centrale nella disciplina consumeristica157. Per sopperire all’oggettivo divario tra le posizioni delle parti, evitando di dover ricorrere all’introduzione di una forma di conclusione ad hoc per gli accordi telematici, sono state infatti previste e implementate negli anni una serie di previsioni a tutela del consumatore, che in questo tipo di scambi è considerato parte vulnerabile. Si parla a tal proposito di “contraente debole” in quanto il consumatore si trova penalizzato nel rapporto con il professionista: è quest’ultimo infatti che in definitiva detiene il potere di predisposizione e, a differenza del primo, lo esercita in maniera abituale e professionale, occupando de facto una posizione di vantaggio. Alla luce delle considerazioni appena esposte si spiega anche la tendenza del legislatore a riservare una modesta attenzione ai rapporti che si svolgono tra categorie omogenee di soggetti (ovvero quegli scambi che vedono coinvolte parti che rivestono la medesima qualifica di professionista oppure di consumatore). Si rileva infatti...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).