Autonomia negoziale Clausole campione

Autonomia negoziale. 1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del CCNL F.L. 2016-2018, fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9 del medesimo CCNL F.L. 2016-2018, qualora, decorsl trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo dl ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate dal CCNL.
Autonomia negoziale. 1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia attivo che passivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Autonomia negoziale. 1. L'Amministrazione è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto, sia attivo che passivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Autonomia negoziale. L’autonomia negoziale[1], disciplinata dall’art. 1322 c.c., viene definita come il potere dei contraenti di autoregolamentare i propri interessi, lo strumento grazie al quale i soggetti giuridici determinano il contenuto del rapporto contrattuale, le modalità di concretizzazione e gli effetti giuridici derivanti dallo stesso. Mediante l’autonomia negoziale si esplica il principio di autonomia privata, principio che trova nel contratto lo strumento per eccellenza atto alla sua realizzazione. La definizione di autonomia negoziale può essere data anche da un punto di vista negativo, ossia, nessuno può essere privato dei propri beni o costretto a eseguire contro la propria volontà prestazioni in favore di altri. Utilizzando questa lettura si vede come l’autonomia contrattuale sia rinvenibile nel generale concetto di contratto: quest’ultimo, infatti, vincola solo coloro che hanno partecipato all’accordo e solo coloro i quali hanno espresso legittimamente il loro consenso alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale. Altro aspetto negativo concerne la relatività del contratto secondo il quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi salvi i casi previsti dalla legge (art. 1372 comma 2 c.c.).
Autonomia negoziale. 1. La Provincia è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Autonomia negoziale. (Art. 1, comma 1bis della L. 241/1990)
Autonomia negoziale. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale e può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali che non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all’Amministrazione. Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia ed in particolare del Decreto Legislativo n. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici” e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento sui pubblici contratti” . Con il presente Regolamento vengono precisate e specificate le disposizioni di dettaglio finalizzate a definire e coordinare le attività dei vari settori dell Ente coinvolti nelle procedure negoziali, individuando altresì regole uniformi in relazione alle modalità di esecuzione e gestione dei contratti. Le varie Strutture dell’Ente dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento per l’applicazione delle procedure finalizzate alle attività contrattuali inerenti le proprie competenze e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani esecutivi di gestione.
Autonomia negoziale. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all’Amministrazione. Con il presente Regolamento si è tenuto conto della continua evoluzione della materia trattata e della possibilità di ulteriori modifiche ed assestamenti in fase di revisione del “Regolamento sui pubblici contratti”, che dovrà essere emanato in attuazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo 163/2006. Detta emanazione potrebbe comportare, ad avvenuta stabilizzazione di alcuni riferimenti normativi, anche la necessità di rivedere alcune parti del presente atto. Con il presente Regolamento si sono introdotte precisazioni e disposizioni di dettaglio, finalizzate a migliorare l’organizzazione del lavoro e coordinare le competenze dei vari settori rientranti nelle procedure negoziali del Comune di Fano, individuando altresì regole comuni di comportamento e di modalità di esecuzione e gestione dei contratti.
Autonomia negoziale. (art. 8 CCNL 17.12.2020)

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.