Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza Clausole campione

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. 0.Xx consultazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge secondo le seguenti modalità: - per quanto riguarda la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente, la consultazione si realizza attraverso l’invio ai rappresentanti, in via telematica, della lista dei nomi con specifiche indicazioni riferite ai requisiti professionali di cui agli arti. 32 e 38 del D.lgs. 81/08; i rappresentanti fanno conoscere le proprie eventuali osservazioni, con esclusione di giudizi di carattere individuale; - con riferimento alla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, la consultazione avviene mediante la trasmissione in via telematica della lista dei nomi, con indicazione del ruolo, del grado e della struttura di appartenenza di ognuno degli addetti; - per quanto attiene alla valutazione dei rischi e all’individuazione degli interventi, la consultazione preventiva si realizza mediante l’invio ai rappresentanti, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08) - cui partecipano gli stessi rappresentanti - di una bozza del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/08, riferiti ai rispettivi ambiti di competenza, sulla quale i rappresentanti formulano eventuali osservazioni, di norma prima dello svolgimento della riunione; - per quanto riguarda l’organizzazione della formazione dei dipendenti di cui all’art. 37, comma 9°, del D.lgs. 81/08 (dipendenti incaricati dell’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza), la consultazione si realizza attraverso l’invio ai rappresentanti, in via telematica - almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa - del programma al riguardo predisposto dalla Banca, sul quale i rappresentanti fanno conoscere le proprie eventuali osservazioni almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività. L’Amministrazione dichiara che continuerà ad assicurare ai rappresentanti per la sicurezza il tempo necessario (tre giorni) per l’esame preliminare della documentazione di competenza relativa al Piano di sicurezza. 1.Per quanto riguarda i diritti di informativa in favore dei rappresentanti per la sicurezza, si conviene: - la comunicazione almeno 20 giorni prima d...
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. (Art. 102, D.Lgs. 81/08) .. - 21 -
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. (Art. 102, D.Lgs. 81/08) Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).