Rappresentanti per la sicurezza Clausole campione

Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell’art. 18 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
Rappresentanti per la sicurezza. 1. In tutti gli uffici, reparti o istituti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai fini suddetti i commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali. Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici.
Rappresentanti per la sicurezza. 1- Negli Uffici e nelle Strutture del C.F.S. (elencati in Allegato A) per i quali con D.M. 5 luglio 2004 sono stati individuati i soggetti (datori di lavoro) di cui all’art. 2, comma 1, del D.L./vo 626/94, sono eletti i rappresentanti per la sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 18 del decreto legislativo sopra citato.
Rappresentanti per la sicurezza. In rappresentanza dell’insieme dei lavoratori dell’Area ove trova applicazione il presente Contratto Integrativo Aziendale, le parti concordano sulla nomina di due rappresentanti per la sicurezza, uno per l’Area dell’Alto Ferrarese ed uno per l’Area del Basso Ferrarese, da individuare nell’ambito delle stesse RSU/RSA e di norma resteranno in carica 3 anni. Sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei RLS tramite un modulo di 32 ore per ogni RLS e nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche legislative in materia. Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno gli RLS e verranno concordati con gli stessi. Ogni RLS potrà utilizzare per l’agibilità del suo ruolo fino a n° 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU/RSA, con utilizzo flessibile nel ciclo contrattuale attuale, attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull’anno successivo, fermo restando il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della Cooperativa alla data di scadenza del contratto stesso. Alle XX.XX. provinciali firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale verrà fornito semestralmente il report relativo all’utilizzo da parte dei RLS del mone ore annuo. Le parti hanno esaminato quanto indicato dall’accordo sindacale interconfederale del 5 ottobre 1995 e convengono che il suddetto monte ore non verrà utilizzato per gli adempimenti di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 81/08. In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 81/08, svolte fuori dal proprio orario di lavoro, si procederà come segue: - riconoscimento delle ore di svolgimento dell’attività alla pari (pagamento o recupero); - riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera (pagamento o recupero) per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento di funzione di RLS e/o viceversa, ovvero per spostamenti in aggiunta ai normali spostamenti casa/lavoro e/o viceversa. Il trasferimento non è compreso nelle 40 ore di permesso per attività dei RLS. - Riconoscimento dei chilometri percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza. In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività prevista dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/08, svolte in orario di lavoro, si procederà come ...
Rappresentanti per la sicurezza. 1. La disciplina riguardante i Rappresentanti per la sicurezza è contenuta nel “Protocollo d’intesa sull’applicazione della normativa in materia di elezione ed esercizio dell’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso l’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari”.
Rappresentanti per la sicurezza. 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’Università di Cagliari sono sei.
Rappresentanti per la sicurezza. In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, i Rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
Rappresentanti per la sicurezza. Ai rappresentanti della RLS ai sensi dell’art. 49 del CCNL, l’Azienda si impegna a fornire adeguata formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.