IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Clausole campione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto. 2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94; c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; d) il presidente su istanza del rappresentante dei...
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto scuola.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. (Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. (Art. 21 CCNL 27.01.2005) 1. La figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. CCNL 27.01.05)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. (introdotto dall’art. 21 del CCNL 27 gennaio 2005)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. Il RLS viene eletto o designato nell’ambito delle RSU, nel numero di 1 unità. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D. Lgs. 81/08 e da successive modifiche e/o integrazioni. 2. Il RLS non può subire pregiudizi a causa della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per legge per le rappresentanze sindacali. 3. Per l’espletamento delle sue funzioni il RLS può utilizzare permessi retribuiti fino a 40 ore annue.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Il D. Lgs 626/1994 ha introdotto nel sistema italiano una figura del tutto inedita: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definito come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il D. Lgs 626/1994 da un lato, garantisce ai rappresentanti dei lavoratori il diritto di informazione sulle problematiche relative alla tutela dei lavoratori e il diritto di accesso alla relativa documentazione aziendale, dall’altro, riconosce a tali soggetti il diritto a ricevere (a cura e spese del datore di lavoro) la formazione necessaria all’espletamento dei compiti di cui di cui sono investiti (D.M. 16.1.1979). Il decreto demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi e perciò è stato stipulato il CCNQ del 10.7.1996 con il quale sono state disciplinate le modalità di elezione o designazione del RLS nell’ambito del Pubblico Impiego. L’Aran con nota del 14 ottobre 2004 ha chiarito che le procedure elettorali previste per il rinnovo della RSU non avrebbero interessato il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in quanto “sono in corso trattative per una nuova completa regolamentazione della materia” (allo stato non ancora attuata), confermando dunque quanto già dalla medesima Agenzia in passato riferito sulla perdurante permanenza in carica, nelle more, dei rappresentanti a suo tempo designati. Discende da quanto sopra riportato che, specie nelle unità lavorative con più di 15 dipendenti, nel rapporto tra RLS ed RSU, soggetti entrambi portatori di interessi dei lavoratori potenzialmente in conflitto con quelli espressi dalla parte datoriale, i primi devono essere individuati con decisione interna tra i componenti della RSU. Peraltro, ulteriore conferma si rinviene nel richiamo, operato dall’art. 6 del CCNL 1998-2001, agli obblighi di informazione e consultazione a carico della amministrazione nei confronti del RLS collocati, non a caso, all’interno delle ‘ Relazioni sindacali ’ . Considerato, pertanto, che tutte le sedi ‘decentrate’ del Ministero della Difesa hanno una propria RSU, ne discende che in nessun caso è possibile la individuazione del RLS mediante elezione diretta da parte del personale. Ciò premesso e ferma restando la normativa di riferimento in calce al presente paragrafo, si reputa utile riportare qui di seguito il contenuto del parere richiesto e reso nel merito di detta materia dall’Aran con r...
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. • Il RLS ha diritto di ricevere tutte le informazioni e documentazione relativa alla valutazione dei rischi. • Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. • Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti del servizio e sull’organizzazione della formazione inerente la sicurezza. • Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. • Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e può essere accompagnato dal Dirigente o da un suo incaricato. Il RLS può essere convocato dal dirigente scolastico e può chiedere un’integrazione all’ordine del giorno della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione. • Il RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio. • Il RLS in occasione delle consultazioni con il Dirigente ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche in oggetto, la consultazione deve essere verbalizzata e riportare le osservazioni o proposte del RLS. • .Il RLS può accedere liberamente ai locali per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. • Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. • qualora si rendesse necessario, il RLS è autorizzato all’utilizzo dei locali e degli strumenti (computer, stampanti, fax, telefono.) con analoghe modalità a quanto previsto per le RSU • Il RLS nel limite di 4 ore annue, d’accordo con il Dirigente può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di servizio per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali ore sono aggiuntive alle 10 ore, previste per le assemblee sindacali.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto o designato nell’ambito delle RSU, nel numero di 1 unità. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D. L.vo 81/08 e successivi. Il RSL non può subire pregiudizi a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Per l’espletamento dei suoi compiti il RLS utilizza permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.