IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Clausole campione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto scuola.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. (Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli Enti del comparto, è individuato con le modalità di cui al D.Lgs. n.626/92 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. (Art. 21 CCNL 27.01.2005)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi. Per le aziende o unità produttive6 che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno. L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell’avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all’azienda. Nelle aziende o unità produttive6 con dipendenti superiori a 15, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, nell'ambito dei componenti delle R.S.U., secondo i seguenti criteri: - 1 (un) solo rappresentante fino a 200 dipendenti; - 3 (tre) rappresentanti da 201 a 1000 dipendenti; - 6 (sei) rappresentanti oltre 1000 dipendenti. Per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza si applicano i seguenti criteri:
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. Il RLS viene eletto o designato nell’ambito delle RSU, nel numero di 1 unità. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D. Lgs. 81/08 e da successive modifiche e/o integrazioni.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. • Il RLS ha diritto di ricevere tutte le informazioni e documentazione relativa alla valutazione dei rischi. • Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. • Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti del servizio e sull’organizzazione della formazione inerente la sicurezza. • Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. • Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e può essere accompagnato dal Dirigente o da un suo incaricato. Il RLS può essere convocato dal dirigente scolastico e può chiedere un’integrazione all’ordine del giorno della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione. • Il RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio. • Il RLS in occasione delle consultazioni con il Dirigente ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche in oggetto, la consultazione deve essere verbalizzata e riportare le osservazioni o proposte del RLS. • .Il RLS può accedere liberamente ai locali per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. • Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. • qualora si rendesse necessario, il RLS è autorizzato all’utilizzo dei locali e degli strumenti (computer, stampanti, fax, telefono.) con analoghe modalità a quanto previsto per le RSU • Il RLS nel limite di 4 ore annue, d’accordo con il Dirigente può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di servizio per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali ore sono aggiuntive alle 10 ore, previste per le assemblee sindacali.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del com- parto, è eletto nei modi previsti dall' Accordo quadro 10-7-1996. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrat- tuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del com- parto.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto o designato nell’ambito delle RSU, nel numero di 1 unità. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D. L.vo 81/08 e successivi. Il RSL non può subire pregiudizi a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Per l’espletamento dei suoi compiti il RLS utilizza permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.