Contabilità economico-patrimoniale Clausole campione

Contabilità economico-patrimoniale. La contabilità economico patrimoniale adottata dagli enti/agenzie è basata sui principi definiti dagli articoli 2423 e seguenti del codice Civile, in quanto applicabili, richiamati dalla L.R. n. 11/2006. Il modulo di contabilità economica patrimoniale fornirà informazioni a consuntivo attraverso la rilevazione dei fatti amministrativi di esterna gestione (quali liquidazioni attive e passive, riscossioni, pagamenti, ecc.) secondo la tecnica contabile della partita doppia. Le codifiche dei movimenti contabili sono basate su un piano dei conti, distinto dal piano dei capitoli e dal piano delle UPB, in cui figurano conti di natura patrimoniale ed economica e su anagrafiche di creditori e debitori uniche ed integrate nell'ambito dell'intero sistema contabile (SIBEAR). L’attivazione della contabilità economico-patrimoniale rende possibile il collegamento delle scritture contabili rappresentative delle operazioni di esercizio con le variazioni e il valore del patrimonio (attività, passività e netto patrimoniale) e fornisce le basi per la predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (il cosiddetto bilancio d'esercizio) degli Enti/Agenzie, ai sensi degli articoli 62 e ss. della L.R.11/2006. La necessaria integrazione dei vari moduli del sistema dovrà consentire, per le operazioni di liquidazione attiva e passiva, la derivazione delle scritture in partita doppia dalla contabilità finanziaria, evitando pertanto la duplice immissione dei dati contabili e consentendo di ottenere informazioni di confronto tra i dati della contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale anche per singola pratica. Nel modulo contabilità economico patrimoniale le operazioni di liquidazione imputate in altri moduli (contabilità finanziaria, gestione acquisti, gestione cespiti, gestione del personale, etc.) comportano la rilevazione del creditore/ debitore, da un lato, e della natura delle componenti economiche, dall’altro. Attraverso la rilevazione dei fatti gestionali nel sistema di contabilità economico patrimoniale dovrà essere possibile monitorare la dinamica economica, patrimoniale, finanziaria e monetaria con particolare attenzione alle implicazioni economiche dei fatti gestionali sotto il profilo del costo. Gli aspetti legati alla determinazione analitica dei costi nel sistema di contabilità economico analitica ed al budget economico saranno, invece, descritti nei paragrafi successivi.
Contabilità economico-patrimoniale. Il Nuovo Ordinamento Contabile prevede la gestione della Contabilità Economico-Patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria. Occorre pertanto che il ciclo entrate/uscite e l’aggiornamento automatico dei conti “costo/ricavo” e IVA venga attivato automaticamente a partire dalla registrazione delle prime note contabili associate al piano dei conti ministeriale. Si richiede la produzione delle necessarie stampe di verifica, e la generazione automatica dei prospetti relativi a Conto Economico e Stato Patrimoniale.
Contabilità economico-patrimoniale. 1. L’Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale con l’obiettivo di determinare il risultato economico d’esercizio e il patrimonio di funzionamento.
Contabilità economico-patrimoniale. 1. L’ente ha dato corso all'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011) e al conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo decreto.
Contabilità economico-patrimoniale. Sia la Regione che l’ente B registrano in contabilità economico-patrimoniale la seguente operazione a seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Consorzio: 1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 1.500.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 1.500.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 1.500.000 1.3.2.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi 1.500.000 A seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Concessionario sia la Regione che l’ente A effettuano la seguente registrazione in contabilità economico-patrimoniale: 1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 4.500.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 4.500.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 4.500.000 1.3.2.01.0X.00X Contributi agli investimenti da imprese 4.500.000 In entrambi i caso il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. I ricavi sono pertanto di competenza dell’esercizio. L’eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto. L’ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca. Nel corso del secondo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune
Contabilità economico-patrimoniale. Art. 74 – Il conto economico
Contabilità economico-patrimoniale. 0.Xx sistema di contabilità economico–patrimoniale, che insieme alla contabilità finanziaria compone il sistema contabile dell'Ente, permette la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali nel rispetto del principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011). . 0.Xx contabilità economico-patrimoniale viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che, in raccordo con la contabilità finanziaria, consente di rilevare i fatti di gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali, al fine di determinare il risultato economico dell’esercizio e la consistenza del patrimonio al 31/12. 0.Xx rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi è svolta in riferimento ai singoli servizi mediante la tenuta della contabilità analitica per centri di costo.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.