Contenuti minimi dei deliverable Clausole campione

Contenuti minimi dei deliverable. Il documento di strategia digitale prodotto dovrà contenere i seguenti elementi minimi: • Articolazione dettagliata della strategia digitale as is (laddove presente) o in alternativa gli elementi rilevanti in grado di definire lo stato dell’arte della strategia digitale, come sopra descritto; • Articolazione dettagliata degli obiettivi strategici di digitalizzazione dell’Amministrazione, con evidenza degli obiettivi ICT derivanti dagli obiettivi strategici istituzionali; • Tempificazione degli obiettivi e delle misure/interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi; • Valutazione di alto livello dell’investimento/costo/budget correlato all’implementazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici; • Indicatori del raggiungimento degli obiettivi, modalità di misura, periodicità e modelli di reportistica necessari al tracciamento degli indicatori; • Analisi dei rischi collegati alla strategia digitale, con indicazione delle misure di contenimento del rischio e delle modalità di misurazione/rilevamento del rischio – con particolare riferimento ai vincoli di tipo normativo; • Indicatori generali e specifici di digitalizzazione per il monitoraggio da parte degli Organismi deputati al coordinamento e controllo. Al Fornitore è richiesto, pertanto, di produrre tutti gli output previsti che dovranno essere riportati all’interno di un deliverable strutturato secondo le indicazioni riportate in Appendice 3 (fatte salve eventuali ulteriori sezioni concordate tra Amministrazione e Fornitore). Il livello minimo di dettaglio che il Fornitore dovrà utilizzare per la definizione della strategia (prima fase) è pari almeno al livello della strategia as is laddove presente. In ogni caso il Fornitore si impegna a rilasciare ogni prodotto del servizio nel formato richiesto dall’Amministrazione.
Contenuti minimi dei deliverable. Il deliverable previsto per il servizio dovrà contenere i seguenti elementi minimi: • Articolazione dettagliata del modello di erogazione as is del servizio, contenente gli aspetti definiti al par.3.2.1.1; • Articolazione dettagliata del modello di erogazione to be del servizio, contenente almeno gli aspetti mappati per l’as is e arricchiti con le informazioni derivanti dalla strategia digitale in termini di digitalizzazione dei servizi; • Indicatori sviluppati per il monitoraggio dei servizi, in particolare in termini di erogazione e riutilizzo di componenti di servizio già sviluppate; • Indicatori di digitalizzazione (generali e specifici) per il monitoraggio da parte degli Organismi deputati al coordinamento e controllo. Tali contenuti minimi si intendono richiesti per ciascun servizio erogato dall’Amministrazione per la quale la stessa richieda il disegno del modello di erogazione.
Contenuti minimi dei deliverable. Il deliverable previsto per il servizio dovrà contenere i seguenti elementi minimi: • dettaglio del flusso di interazione tra utente del servizio e Amministrazione, • indicazione della tipologia e del contenuto degli input e degli output di ogni task di processo e delle modalità e del formato con cui tale input/output è fornito, • matrice delle responsabilità con dettaglio sulle strutture dell’Amministrazione a presidio del • indicazione dei processi di supporto e della tipologia di supporto all’erogazione offerta da tali processi, • gli indicatori di processo richiesti nelle attività minime, • gli indicatori generali e specifici di digitalizzazione, • livello di complessità as is (numero task utente manuali / numero task totali). Inoltre, nel caso in cui l’acquisizione del servizio L2.S2 preveda il disegno di più processi digitali, il deliverable complessivo dovrà contenere: • quanto sopra espresso per ciascun processo disegnato, • la roadmap e il dettaglio delle milestone di consegna dei processi.
Contenuti minimi dei deliverable. I contenuti minimi dei deliverable dovranno essere: per la Mappa delle competenze as is o elenco e caratteristiche di competenze e seniority per profilo professionale, • Analisi dei vincoli e leve organizzative. per la Mappa delle competenze to be: • Definizione dei profili professionali to be necessari a fronte della transizione al digitale, • Descrizione delle competenze minime necessarie per la transizione, distinte per profilo professionale e seniority, • Progettazione ed esecuzione delle rilevazioni dei livelli di copertura delle competenze minime necessarie, con indicazione delle modalità di rilevazione, dei contenuti, della tipologia di interazione con il personale dell’Amministrazione e di tutti i dettagli necessari all’implementazione della rilevazione stessa, • Identificazione delle aree di competenza per ciascun profilo professionale, in considerazione e funzionalmente a quanto previsto dalla strategia digitale e/o dai processi digitali, con indicazione dettagliata delle modalità di integrazione di tali competenze e la relativa valutazione economica. L’Amministrazione potrà, in fase di attivazione del servizio o comunque all’avvio dell’attività, identificare ulteriori contenuti informativi pertinenti agli obiettivi del servizio che il Fornitore dovrà rendere disponibili attraverso le sue attività.
Contenuti minimi dei deliverable. Il Fornitore è tenuto a predisporre uno o più deliverable fornendo almeno i seguenti contenuti minimi: per la Progettazione dell’intervento formativo • Il perimetro dell’intervento formativo e di affiancamento, inteso in termini di utenza, numero di sessioni e pianificazione di dettaglio sia della formazione di gruppo che dell’affiancamento individuale; • Le caratteristiche dell’intervento, con indicazione di: o obiettivi del corso, o durata della sessione formativa, o risultati attesi, o modalità di fruizione del corso e gli aspetti strumentali e logistici, o specificità in caso di interventi rivolti a più tipologie di utenti target, o i contenuti di dettaglio oggetto dell’intervento; • Le modalità di misurazione dell’efficacia formativa, gli indicatori che saranno impiegati nella misurazione e i valori minimi attesi per ciascun indicatore; • Le modalità di affiancamento individuale, con indicazione quantitativa e qualitativa del supporto per utente formato/affiancato, gli indicatori di efficacia e i valori minimi attesi per ciascun indicatore; • Le modalità e gli indicatori per la rilevazione nel tempo dell’adozione dei contenuti della formazione da parte dell’utenza formata. Per la Strutturazione dell’intervento formativo • Il materiale didattico d’aula e/o e-learning, • Il materiale per le esercitazioni, laddove previste, • Il materiale per i test individuali di apprendimento, • Gli indicatori di efficacia della formazione e dell’affiancamento, con le relative misure attese e le misure rilevate, • Il materiale relativo alla rilevazione e analisi della soddisfazione dell’utenza formata.
Contenuti minimi dei deliverable. Il Fornitore è tenuto a predisporre uno o più deliverable fornendo almeno i seguenti contenuti minimi: • il masterplan del programma; • le pianificazioni dei singoli progetti afferenti al programma, contenenti almeno i seguenti elementi o Tempi, o Attività operative, o Risorse, o Aspetti finanziari; • L’analisi dei rischi; • Il set di indicatori di monitoraggio; • La reportistica relativa al programma. È richiesto al Fornitore di progettare e rendere disponibili all’Amministrazione richiedente gli strumenti necessari al tracciamento delle informazioni sopra riportate, garantendo la disponibilità continua alle informazioni di monitoraggio. L’Amministrazione potrà aggiungere all’elenco minimo di informazioni sopra riportato ulteriori parametri o contenuti informativi necessari all’efficace monitoraggio dei programmi di digitalizzazione.
Contenuti minimi dei deliverable. I contenuti dei deliverable saranno definiti dall’Amministrazione richiedente in funzione del programma monitorato.
Contenuti minimi dei deliverable. I contenuti dei deliverable saranno concordati dagli Organismi di coordinamento e controllo con il Fornitore.

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  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione.