Common use of Contingenti di personale Clause in Contracts

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

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Samples: Incontro Tra Le Parti Per La Rappresentanza Negoziale

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2dell'art. 018 (Servizi pubblici essenziali), comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali di comparto ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001della L.R. n. 22/2010, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta sessanta giorni dalla data di efficacia del presente accordocontratto, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativadecentrata, individuano: a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 all'art. 023 (Procedure di raffreddamento e conciliazione) del presente accordocontratto. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2essenziali, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordocontratto.

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Samples: Contratto Collettivo

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 dell'art. 43 del D.Lgs.n.165/2001decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali pro- fessionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativain- tegrativa, individuano: a. a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 all'art. 7 del presente pre- sente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale per- sonale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie ne- cessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente prece- dente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.19956 luglio 1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente presen- te accordo. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Contingenti di personale. 1Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi Per i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili. 2. I protocolli indispensabili di cui al comma 1punto 3 ("minimi di servizio"), da stipularsi entro trenta va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli impiegati nei giorni dalla data festivi, ove si tratti di efficacia prestazioni normalmente garantite in tali giorni. I Dipartimenti formuleranno quindi tali contingenti minimi di dirigenti in servizio, con ratifica della Direzione Sanitaria Aziendale. In caso di sciopero, l'Azienda rende specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima) comunicazione all'utenza con avvisi nei Presidi Ospedalieri e attraverso i media. L'Azienda rende pari informazione in caso di revoca dello sciopero: appositi spazi vanno predisposti negli ambienti aperti al pubblico dei Presidi Ospedalieri e in tutti i servizi a disposizione delle XX.XX. e dell'Ente per le comunicazioni all'utenza. L'Azienda indica nei propri comunicati i servizi disponibili con le relative modalità di funzionamento. Estende inoltre la comunicazione per le vie istituzionali alle autorità competenti e interessate. Il personale che non aderisce allo sciopero è a disposizione per la mobilità con precedenza all'interno del presente accordoservizio di appartenenza. In caso di presenza superiore ai minimi, e comunque prima dell'inizio all’interno del quadriennio servizio, il personale "comandato" può lasciare il servizio. L'attivazione di contrattazione decentrata integrativamobilità è successivamente comunicata alle XX.XX. a cura del Dipartimento che l'ha disposta con specifica nominativa degli interessati, individuano: a. le categorie elencati per qualifica, sede di appartenenza ed eventuale destinazione utilizzata. Le Associazioni del Volontariato convenzionato nonché i parenti e i profili professionali che formano visitatori dei cittadini degenti hanno libero accesso ai reparti per tutta la durata delle agitazioni. La Direzione Sanitaria Aziendale e i contingenti; b. i contingenti Dirigenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione Dipartimento curano di concerto la garanzia dei servizi minimi. Le procedure di "Comando in servizio" dei contingenti minimi vengono espletate dal Direttore Sanitario Aziendale e dai Dirigenti di Dipartimento a livello decentrato. Il personale "comandato" viene preavvisato con apposito ordine di singolo ufficio o sede di lavoro. 3servizio almeno quattro giorni prima ed è scelto esclusivamente tra il personale previsto in servizio nella giornata e nel turno. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4Con comunicazione formale è possibile la sostituzione tra "comandati" e "volontari" previo accordo tra gli interessati. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi L'elenco del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero"comandato" è comunicato alle XX.XX. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione 48 ore prima dello sciopero. Il personale individuato ha diritto presente protocollo è a disposizione dell'Utenza e delle autorità istituzionali. Viene pertanto affisso in tutti i posti di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali lavoro e le prestazioni sedi di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data servizio aperte al pubblico della definitiva sottoscrizione del presente accordoAzienda. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi La quantificazione dei contingenti di personale esonerato esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, nonché le relative figure professionali sono evidenziati a fianco di ogni servizio essenziale nella citata tabella 1. 2. I protocolli Il Dirigente / Responsabile di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun enteServizio autonomo, in occasione di ogni sciopero, individuanoindividua, con ordine di norma con criteri di rotazioneservizio, i nominativi del personale incluso inclusi nei contingenti, contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione definiti dalla tabella 1 tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 3. La scelta dei nominativi viene effettuata sulla base del principio di rotazione fra gli addetti alla prestazione che abitualmente ricoprono mansioni inerenti il servizio essenziale. 4. Il personale individuato che intenda aderire allo sciopero può essere sostituito da altro appartenente allo stesso servizio che non abbia aderito allo sciopero fino alle 24 ore precedenti l’inizio dello sciopero stesso. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione Il giorno dello sciopero, nell’ambito di ogni servizio essenziale, i dipendenti appartenenti ai singoli contingenti hanno la possibilità di aderire allo sciopero ed essere, pertanto, esentati dalle prestazioni indispensabili qualora siano presenti in servizio dipendenti appartenenti al servizio interessato in possesso dei regolamenti requisiti pro-fessionali di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo alla tabella 1 in numero pari o superiore a quello del relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordocontingente. 6. Il personale precettato, qualora rimanga in servizio, è tenuto a svolgere unicamente le attività per le quali è stato precettato. 7. E’ fatto divieto ai responsabili (al di fuori di quanto autorizzato da leggi o regolamenti) di verificare o quantificare formalmente la volontà del personale di aderire allo sciopero. 8. I protocolli responsabili, al fine di cui evitare che personale non aderente allo sciopero possa sostituire in qualsiasi modo i lavoratori in sciopero, dovranno astenersi dall’assegnare prestazioni in lavoro straordinario al comma 1 sono parte integrante del presente accordopersonale esentato dallo sciopero, nonché al restante personale che non avesse aderito, fatti salvi i casi di eccezionalità e imprevedibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi ) La quantificazione dei contingenti di personale esonerato esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensa- bili, nonché le relative prestazioni indispensabilifigure professionali sono evidenziati a fian- co di ogni servizio essenziale nella citata tabella 1. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia ) Il direttore della direzione o il responsabile del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun enteservizio, in occasione occa- sione di ogni sciopero, individuanoindividua, con ordine di norma con criteri di rotazioneservizio, i nominativi nomina- tivi del personale incluso inclusi nei contingenti, contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione definiti dalla tabella 1 tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione esone- rati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato indi- viduato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 3) La scelta dei nominativi viene effettuata sulla base del principio di rotazione fra gli addetti alla prestazione che abitualmente rico- prono mansioni inerenti il servizio essenziale. 4) Il personale individuato che intenda aderire allo sciopero può es- sere sostituito da altro appartenente allo stesso servizio che non abbia aderito allo sciopero fino alle 24 ore precedenti l’inizio dello sciopero stesso. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione ) Il giorno dello sciopero, nell’ambito di ogni servizio essenziale, i dipendenti appartenenti ai singoli contingenti hanno la possibilità di aderire allo sciopero ed essere, pertanto, esentati dalle presta- zioni indispensabili qualora siano presenti in servizio dipendenti appartenenti al servizio interessato in possesso dei regolamenti requisiti pro- fessionali di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo alla tabella 1 in numero pari o superiore a quello del relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordocontingente. 6. ) Il personale precettato, qualora rimanga in servizio, è tenuto a svolgere unicamente le attività per le quali è stato precettato. 7) E’ fatto divieto ai responsabili (al di fuori di quanto autorizzato da leggi o regolamenti) di verificare o quantificare formalmente la vo- lontà del personale di aderire allo sciopero. 8) I protocolli responsabili, al fine di cui evitare che personale non aderente allo sciopero possa sostituire in qualsiasi modo i lavoratori in sciope- ro, dovranno astenersi dall’assegnare prestazioni in lavoro straor- dinario al comma 1 sono parte integrante del presente accordopersonale esentato dallo sciopero, nonché al restante personale che non avesse aderito, fatti salvi i casi di eccezionalità e imprevedibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti Nel rispetto di servizio adottati sulla base quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai sciopero nei servizi minimi essenziali, appositi contingenti essenziali viene individuato il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli Il contingente minimo di cui personale necessario per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’Ente è il seguente: n. 1 unità di categoria C in servizio in una sede dell’Ente, Cesena, Forlì o Rimini - rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto - deposito bilanci e atti societari (purché in scadenza secondo i termini di legge) - certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR) - certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili; tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste n. 2 unità di categoria C in servizio nelle sedi di Forlì e Rimini registrazione brevetti n. 1 unità di categoria C in servizio in una sede dell’Ente, Cesena, Forlì o Rimini servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e alla compilazione e al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di efficacia scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. i contingenti di personale, suddivisi per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese n. 1 unità di categoria e profilo professionale; c. i criteri e C in servizio presso le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello sedi di singolo ufficio Forlì o sede di lavoro.Rimini 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso I Dirigenti o i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili Responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun enteservizi individuano, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazionerispettando possibilmente la rotazione fra i dipendenti, i nominativi del personale incluso inclusi nei contingenticontingenti definiti nel precedente comma, come sopra definiti, tenuto all'erogazione tenuti alla erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione impossibilitati all’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 all'art.6 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'art.2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo. 6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

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Samples: CCNL Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali