Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, in- tegrandole, le norme di cui al D.lgs n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia. 2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii, è stabilito nelle misure di se- guito indicate: La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. 3. La durata complessiva del rapporto a termine – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato. 4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne del posto. 5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il con- tratto si considera a tempo indeterminato. 6. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro competente per territorio. 7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali firmatarie del presente CCNL. b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensifi- cate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL. c) lavoratori di età superiore a 55 anni. 8. In applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 81/2015, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un perio- do, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cu- mulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni. 9. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate. 10. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il tratta- mento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato. 11. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previ- sto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi. 12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spet- tanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti. 13. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasfor- mazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni. 14. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessi- vamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine appo- sto nel contratto individuale di lavoro. 15. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rap- porto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato. 16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato. 17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 25, d.lgs. 81/2015 ss.mm.ii 18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, in- tegrandoleintegrandole, le norme di cui al D.lgs n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia.
2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii, è stabilito nelle misure di se- guito seguito indicate: La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. La Salvo quanto previsto dalla legge, la durata complessiva del rapporto a termine termine– comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato.
4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne conservazione del posto.
5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il con- tratto contratto si considera a tempo indeterminato.
6. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro lavoro competente per territorio.
7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni assunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali territoriali firmatarie del presente CCNL.
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensifi- cate intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
c) lavoratori di età superiore a 55 anni.
8. In applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 81/2015, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un perio- doperiodo, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cu- mulato cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
9. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
10. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il tratta- mento trattamento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato.
11. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previ- sto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi.
12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spet- tantispettanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti.
13. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasfor- mazioni trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
14. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessi- vamente complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine appo- sto apposto nel contratto individuale di lavoro.
15. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rap- porto rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 25, d.lgs. 81/2015 ss.mm.ii
18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
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Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepiscerecepi- sce, in- tegrandoleintegrandole, le norme di cui al D.lgs D.lgs. 6 settembre 2001, n. 81/2015 ss.mm.ii. 368 smi e la normativa nor- mativa vigente in materia.
2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23stabilito dal comma 1 dell’articolo 1 e dal comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii368 e smi, è stabilito nelle misure di se- guito seguito indicate: Base di computo n. di lavoratori La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato inde- terminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articoloarti- colo. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. La Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, la durata complessiva del rapporto a termine termine– comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato.
4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne al- la conservazione del posto.
5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma for- ma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza conseguen- za che il con- tratto contratto si considera a tempo indeterminato.
6. Un Resta ferma la disposizione di cui all’art. 5 co. 4 bis del D.lgs. 368/2001, rag- giunto il limite di cui al comma 3 del presente articolo di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. Tale ulteriore contratto avrà la durata massima di mesi 8, elevabili a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma 12 dal secondo livello di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro competente per territorio.contrattazione
7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni accordo assunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali territoriali firmatarie del presente CCNL.
b) b. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre ot- tobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 4 ter dell’art. 235, d.lgsdel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21368, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensifi- cate intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
c) c. lavoratori di età superiore a 55 anni.
8. In applicazione dell’art. 245, d.lgscomma 4 quater, del D.Lgs. n. 81/2015368/2001 e successive modifiche e integrazioni, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un perio- doperiodo, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapportorap- porto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cu- mulato cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansionimansio- ni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissionidimis- sioni.
9. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativiformati- vi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnateas- segnate.
10. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il tratta- mento trattamento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano spetta- no ai lavoratori a tempo indeterminato.
11. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previ- sto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi re- lativi accordi.
12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spet- tantispettanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto con- tratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti.
13. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza assen- za di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contrattocon- tratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasfor- mazioni trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
14. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessi- vamente com- plessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza sca- denza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine appo- sto apposto nel contratto individuale di lavoro.
15. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rap- porto rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio servi- zio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro la- voro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione discrimina- zione di cui all’art. 25, d.lgs. 81/2015 ss.mm.ii6 del D.Lgs n. 368/2001 s.m.i..
18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni disposi- zioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 368/2001 e ss.mm.iis.m.i..
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Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti Le parti individuano, nell'obiettivo di favorire il primo impiego e il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con richiesta nominativa per la stipulazione di contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi. Le assunzioni con richiesta nominativa ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dal D. Lgs. n. 368/2001. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, si applica il diritto di priorità in caso di assunzioni a tempo determinato indeterminato per attività corrispondenti al rapporto a tempo determinato, come previsto dall’art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 368/2001. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% per aziende superiori ai 40 dipendenti; per aziende con meno di 40 dipendenti il numero delle assunzioni viene fissato nel limite massimo di 4 persone. Detta percentuale e recepisce, in- tegrandole, le norme di cui al D.lgs detto limite non saranno considerati nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia.
2368/2001. Il numero complessivo contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. n. 368/2001. Le aziende che intendono avvalersi di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresasono tenute o a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni imprenditoriali firmatarie e, visto quanto previsto dall’artsu richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine, o a presentare le domande alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego. 23In quest’ultimo caso, d.lgsle aziende invieranno copia delle richieste alla Commissione Bilaterale. n. 81/2015 ss.mm.iiCopia delle richieste di contratti a tempo determinato dovrà essere trasmessa anche alle RSA. La Commissione, è stabilito nelle misure ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di se- guito indicate: La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a tempo indeterminato termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potrà procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro nulla-osta per le assunzioni di cui al presente articolo. Le frazioni punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione alle Associazioni imprenditoriali firmatarie, nonché una dichiarazione di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. La durata complessiva del rapporto a termine – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato.
4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne del posto.
5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola impegno relativa al termine, con la conseguenza che il con- tratto si considera a tempo indeterminato.
6. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro competente per territorio.
7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali firmatarie all'applicazione del presente CCNL.
b) per ragioni , nonché all'assolvimento degli obblighi in materia di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensifi- cate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
c) lavoratori di età superiore a 55 anni.
8. In applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 81/2015, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un perio- do, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cu- mulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
9. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
10. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il tratta- mento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato.
11. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previ- sto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi.
12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spet- tanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti.
13. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasfor- mazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
14. Il periodo di comporto in caso di malattia contribuzione e di infortunio non legislazione sul lavoro è complessi- vamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine appo- sto nel contratto individuale di lavoro.
15. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rap- porto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 25, d.lgs. 81/2015 ss.mm.ii
18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, in- tegrandoleintegran- dole, le norme di cui al D.lgs D.lgs. 6 settembre 2001, n. 81/2015 ss.mm.ii. 368 e la normativa vigente in materia.
2. Il Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente CCNL. Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporane- amente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero complessivo superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore in caso di frazione inferiore all’unità Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 10 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di 3 contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresadeterminato. Le parti convengono, visto quanto previsto dall’art. 23nell’ambito della propria autonomia contrattuale, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii, è stabilito nelle misure che rientrano nei casi di se- guito indicate: La base legittima apposizione di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con un termine alla durata del contratto di apprendistatolavoro subordinato le se- guenti ipotesi:
a. Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro ivi comprese le seguenti ipotesi:
1) infermità per malattia
2) infortunio sul lavoro;
3) aspettativa;
4) sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui al presente articoloalla leg- ge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni;
5) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina26.3.2001, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienon. 151;
6) ferie.
3b. imprevista intensificazione di attività;
c. esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
d. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, uffici, magazzini, ecc.;
e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l’impiego di professio- nalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo;
g. fase di avvio di nuove attività. La durata complessiva del rapporto a termine – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato.
4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne del posto.
5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il con- tratto si considera a tempo indeterminato.
6. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro competente per territorio.
7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per non può comunque superare i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la 12 mesi. La durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali firmatarie del presente CCNL.
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensifi- cate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
c) lavoratori di età superiore a 55 anni.
8. In applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 81/2015, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un perio- do, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cu- mulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
9. I lavoratori assunti non può essere superiore a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
1036 mesi compresa l’eventuale proroga. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il tratta- mento trattamento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato.
11in- determinato. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato uguali o superiori a sette (7) mesi, per le ipotesi già previste dall’art. 23 comma 2 della Legge 56 del 28/2/1987 hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda e con le medesime qualifiche. Detto diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volon- tà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previ- sto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi.
12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spet- tantispettanti, saranno saran- no riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo utiliz- zo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti.
13. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni infor- mazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasfor- mazioni trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
14. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessi- vamente complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione con- servazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine appo- sto apposto nel contratto individuale indi- viduale di lavoro.
15. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rap- porto rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effettief- fetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto contrat- to a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 256 del D.Lgs n. 368/2001. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, d.lgs. 81/2015 ss.mm.ii
18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di cui al d.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..durata superiore a 4 mesi.
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Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, in- tegrandole, le norme di cui al D.lgs n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia.
2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii, è stabilito nelle misure di se- guito indicate: La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati com- putati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. La Salvo quanto previsto dalla legge, la durata complessiva del rapporto a termine termine– comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato.
4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne del posto.
5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il con- tratto si considera a tempo indeterminato.
6. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro competente per territorio.
7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali firmatarie del presente CCNL.
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensifi- cate in determinate stagioni o periodi dell’anno previa contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL.
c) lavoratori di età superiore a 55 anni.
8. In applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 81/2015, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa impresa per un perio- do, anche frazionato, superiore a 7 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cu- mulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza preceden- za di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso conclu- so il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
9. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
10. Al lavoratore assunto a tempo determinato spettano la 13° e 14° mensilità, il tratta- mento di fine rapporto e tutti gli altri istituti a carattere differito che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato.
11. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previ- sto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi.
12. Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa, ove spet- tanti, saranno riconosciute per i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e comunque concordato tra le parti.
13. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasfor- mazioni tra- sformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
14. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessi- vamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento trattamen- to economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comportocompor- to. L’obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine appo- sto ap- posto nel contratto individuale di lavoro.
15. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rap- porto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione trasformazio- ne a tempo indeterminato.
16. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 25, d.lgs. 81/2015 ss.mm.ii
18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
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