Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi: 1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; 3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato; 4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. ) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. ) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'artdell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. ) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orariodell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. ) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artdell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'artdall’art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'annonell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all'artall’art. 9594, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione l’Organizzazione regionale e/o territoriale aderente all'Ance alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali territoriali, o alle RSU laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 dall’ultimo comma, lettera A del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnlCCNL.
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Samples: Rinnovo Del c.c.n.l. Per Gli Addetti Delle Piccole E Medie Imprese Edili Ed Affini, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Contratto a termine. In L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001comma 7, n. 368prima parte dell’art.10 del citato Decreto, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Per i contratti di lavoro a tempo determinato è consentito di durata inferiore a fronte 6 mesi i periodi di ragioni prova di carattere tecnicocui all’art. 4 sono ridotti del 50%, produttivocon una durata, organizzativo o sostitutivoin ogni caso, non inferiore a due settimane. Il ricorso al Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato è vietato passano a contratto a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 9 lettere g) ed h) della legge n.92/2012, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 20 o a 30 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione : - Lancio di un prodotto innovativo - Avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine - Sostituzione di lavoratori che esercitano il assenti con diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti alla conservazione del posto Ferme restando le diposizioni previste per l’assunzione con contratto a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 tempo determinato e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, salvo ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione si cumulano tutti i periodi di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente stipulati con i contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. Superati i 36 mesi di cui all'art. 95assunzione a tempo determinato o di prestazione di servizio come somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il 25 % dei rapporto di lavoro potrà continuare, sottoscrivendo la proroga assistita tra azienda e lavoratore e XX.XX. presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso che raggiungono il periodo massimo entro la possibilità di utilizzare almeno sette data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti che raggiungono il periodo massimo entro la misura di un terzo data del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa31 Dicembre 2013. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti Dal 1 Gennaio 2014 i rapporti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi che raggiungono i 36 mesi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema assunzione di concertazione e informazione del vigente ccnlcui al comma precedente potranno essere prorogati per un massimo di 4 mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il 1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato è consentito subordinato a fronte di ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al punto 1.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. L’azienda comunicherà, con un preavviso di 10 giorni, alla RSU/RSA e alle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il numero dei lavoratori da assumere, la qualifica, le modalità e la durata di utilizzo nonché i motivi del ricorso al contratto a termine. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita comunque entro 3 giorni successivi alla stipula del contratto.
5. I contratti a termine avranno una durata minima di 1 mese e una durata massima di 24 mesi.
6. Ove il termine del contratto risulta nullo perché apposto senza motivazione di cui al punto 1 cioè senza l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivosostitutivo o perché tali ragioni, ancorché indicate, risultino poi insussistenti, il contratto a termine si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
7. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni il limite complessivo di durata nella successione dei contratti è pari a 36 mesi
8. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’art 5, comma 2 del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
9. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 24 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Nei successivi 15 giorni dalla scadenza del contratto a termine il lavoratore deve comunicare per iscritto il proprio interesse ad esercitare il diritto di precedenza. Le Aziende a loro volta dovranno comunicare la modalità di precedenza e la modalità dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato.
10. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
11. Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a termine informazioni in merito a posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa e considereranno in via prioritaria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato.
12. Nelle situazioni di cui all’art 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni la fase di avvio di nuove attività è individuata nella durata di 10 mesi.
13. Considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto a termine per le mansioni di seguito elencate: - addetti alla condotta di rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte operanti in linea o in prossimità delle connessioni con la linea; - addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio; - agenti che esplicano servizi a bordo treno anche con funzioni connesse con la sicurezza; - operatori addetti alla protezione cantieri dell’infrastruttura ferroviaria - addetti alla gestione degli apparati di sicurezza.
14. I lavoratori con contratto a termine riceveranno interventi formativi/informativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia di attività e alle mansioni oggetto del contratto.
15. Ai lavoratori a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e spetta la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti dall’impresa e/o all’andamento economico della stessa (premio di risultato).
16. I lavoratori con contratto a termine hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
17. Per quanto non specificatamente previsto valgono per i lavoratori con contratto a termine le disposizione normative e retributive previste dal presente CCNL della Mobilità e dai Contratti nazionali di settore TPL e AF, per i lavoratori a tempo indeterminato.
18. La percentuale di lavoratori totalmente utilizzabili con contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di pari al 5% in media annua dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro occupati con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale al primo gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nel caso di concertazione e informazioneazienda con personale in forza mediamente inferiore, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro nei 12 mesi precedenti, a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl1500 unità nell’intera azienda.
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Samples: Collective Labor Agreement
Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il 1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato è consentito subordinato a fronte di ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al punto 1.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. L’azienda comunicherà, con un preavviso di 10 giorni, alla RSU/RSA e alle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il numero dei lavoratori da assumere, la qualifica, le modalità e la durata di utilizzo nonché i motivi del ricorso al contratto a termine. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita comunque entro 3 giorni successivi alla stipula del contratto.
5. I contratti a termine avranno una durata minima di 1 mese e una durata massima di 24 mesi.
6. Ove il termine del contratto risulta nullo perché apposto senza motivazione di cui al punto 1 cioè senza l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivosostitutivo o perché tali ragioni, ancorché indicate, risultino poi insussistenti, il contratto a termine si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
7. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni il limite complessivo di durata nella successione dei contratti è pari a 36 mesi
8. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’art 5, comma 2 del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.
9. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 24 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Nei successivi 15 giorni dalla scadenza del contratto a termine il lavoratore deve comunicare per iscritto il proprio interesse ad esercitare il diritto di precedenza. Le Aziende a loro volta dovranno comunicare la modalità di precedenza e la modalità dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato.
10. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
11. Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a termine informazioni in merito a posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa e considereranno in via prioritaria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato.
12. Nelle situazioni di cui all’art 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni la fase di avvio di nuove attività è individuata nella durata di 10 mesi.
13. Considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto a termine per le mansioni di seguito elencate: ‐ addetti alla condotta di rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte operanti in linea o in prossimità delle connessioni con la linea; ‐ addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio; ‐ agenti che esplicano servizi a bordo treno anche con funzioni connesse con la sicurezza; ‐ operatori addetti alla protezione cantieri dell’infrastruttura ferroviaria ‐ addetti alla gestione degli apparati di sicurezza.
14. I lavoratori con contratto a termine riceveranno interventi formativi/informativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia di attività e alle mansioni oggetto del contratto.
15. Ai lavoratori a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e spetta la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti dall’impresa e/o all’andamento economico della stessa (premio di risultato).
16. I lavoratori con contratto a termine hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
17. Per quanto non specificatamente previsto valgono per i lavoratori con contratto a termine le disposizione normative e retributive previste dal presente CCNL della Mobilità e dai Contratti nazionali di settore TPL e AF, per i lavoratori a tempo indeterminato.
18. La percentuale di lavoratori totalmente utilizzabili con contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di pari al 5% in media annua dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro occupati con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale al primo gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nel caso di concertazione e informazioneazienda con personale in forza mediamente inferiore, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro nei 12 mesi precedenti, a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl1500 unità nell’intera azienda.
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Contratto a termine. In relazione 1. L’assunzione con contratto a quanto disposto dal decreto legislativo tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 4 ter dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.
3. In applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
4. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è consentito individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a fronte 18 mesi a seguito di ragioni negoziazione a livello aziendale.
5. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di carattere tecnicosecondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto a tempo determinato termine avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
7. Ferma restando la durata massima di 36 mesi comprensiva di proroghe, la durata minima dei contratti a termine è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. pari a 30 giorni di calendario ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che esercitano hanno diritto alla conservazione del posto.
8. Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il diritto presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di sciopero;ulteriori assunzioni con contratto a termine.
29. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti In caso di trasformazione del contratto a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il termine in contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assentiindeterminato, ovvero sia concluso di assunzione a tempo indeterminato nei nove mesi successivi alla conclusione del precedente rapporto a termine, l’anzianità maturata nello stesso profilo professionale o in profilo professionale equivalente durante i precedenti contratti a termine sarà computata quale anzianità di servizio anche ai sensi dell'artfini della specifica progressione parametrale di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, della legge 23 luglio 1991dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, n. 223comma 2, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3del Verbale di riunione 10 ottobre 2001. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine La presente norma ha effetto per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine trasformazioni e/o assunzioni effettuate dal mese successivo a quello di somministrazione a tempo determinato, comunque entrata in vigore del presente accordo.
10. Per quanto non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresadisciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superioren. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
11. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedentedisciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. In occasione della sessione semestrale 2, lett. A), dell’AN 14 dicembre 2004 di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 rinnovo del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnlCCNL.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Contratto a termine. In relazione (N
1. L’assunzione con contratto a quanto disposto dal decreto legislativo tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per ragioni di ca- rattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’azienda.
2. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settem- bre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un even- tuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non supe- riore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 4 ter dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte le parti convengono di ragioni di carattere tecnicocon- siderare attività stagionali quelle che, produttivoper le loro caratteristi- che e finalità, organizzativo si svolgono o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.
3. presso In applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a ter- mine nella stessa unità produttive produttiva o in una delle unità pro- duttive ubicate nel territorio della medesima regione per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui con- tratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di la- voro a termine nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con stesse mansioni. Il diritto al trattamento di integrazione salariale, precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo deter- minato che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce abbiano concluso il contratto rapporto di lavoro a tempo determinato;per licen- ziamento o dimissioni.
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, commi 7 e 8 comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il ricorso ai contratti la fase di avvio è indi- viduata nella durata di 10 mesi, prolungabile a termine 18 mesi a se- guito di negoziazione a livello aziendale.
5. In analogia a quanto stabilito per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto lavoratori assunti a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità e con riferimento agli accordi di utilizzare almeno sette rapporti se- condo livello che saranno sottoscritti dalla data di lavoro stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavo- ratori con contratto a termine eavverrà secondo quanto sta- bilito negli accordi stessi.
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati inter- venti formativi/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alla media annua dei lavoratori alle mansioni assegnate.
7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rin- vio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e inte- grazioni, nonché alle ulteriori disposizioni contenute nei singoli CCNL in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale materia di concertazione durata minima e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnlmassima.
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Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'artdell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orariodell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artdell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'artdall’art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'annonell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'artall’art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione l’Organizzazione territoriale aderente all'Ance all’ANIEM fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 dal punto 1.5 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl.
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Samples: Verbale Di Accordo
Contratto a termine. In relazione Il contratto a quanto disposto termine è regolamentato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che nella sua più recente formulazione, pur mantenendo l’ampiezza della clausola che ne consente la stipula, gli assegna pur sempre connotati di specialità, ribadendo che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo determinato indeterminato (art. 1, co. 01, d.lgs. n. 368/2001, c.m. da l.n. 247/2007). L’entrata in vigore della disposizione ha comportato l’abrogazione della legge 230/62, dell’articolo 8- bis della legge 79/83 e dell’art. 23 della legge n. 56/87, oltre alle disposizioni incompatibili se non espressamente richiamate. Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 368/2001 è consentito costituita dalla modificazione della causa legittimante il ricorso al contratto a fronte di temine. Nel passato, infatti, quando vigeva la precedente disciplina il termine poteva essere apposto solo in alcuni casi specificatamente elencati dalla norma o individuati dai contratti collettivi. Oggi, invece, per far ricorso al contratto a termine bastano “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, anche se riferibili alla attività ordinaria del datore di lavoro (d.l. n. 112/2008, conv. in l.n. 133/2008). Alla clausola generale, di cui si è detto, se ne aggiungono anche altre che legittimano l’apposizione del termine. Si tratta di situazioni specifiche quali, ad esempio, quella che riguarda il settore aereo e dei pubblici esercizi. Altre cause, a se se stanti, sono rinvenibili per i dirigenti, per gli sportivi professionisti come si dirà più avanti. Aspetto di estrema delicatezza e attenzione, in particolare ai fini della certificazione, è dato dai rinvii che il decreto fa alla contrattazione collettiva. L’eventuale regolamentazione collettiva incide sostanzialmente sulla validità del contratto da certificare. È, quindi, necessario che l’analisi del verificatore si incentri, oltre che sulle leggi, anche sul contratto collettivo applicato. I rinvii alla contrattazione collettiva, contenuti nel D.Lgs 368/2001, prevedono la possibilità di:
a) introdurre dei limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato. Anche se questa disposizione è fortemente limitata dalle deroghe contenute nello stesso decreto (si veda oltre) non può sottovalutarsi l’impatto che essa produce. Un esempio valga per tutti. Il ricorso al contratto vigente CCNL del terziario all’articolo 63 dispone: ”le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 9564 e per
b) prevedere un diritto di precedenza, il 25 % nell'assunzione presso la stessa azienda e con la stessa qualifica, a favore dei rapporti di lavoro lavoratori stagionali che hanno già prestato attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato dell’impresadeterminato. Resta ferma Si ricorda che il diritto di precedenza si estingue nel termine di un anno dalla cessazione del rapporto e il lavoratore può esercitarlo entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto stesso;
c) introdurre delle deroghe al divieto di assumere a termine lavoratori da adibire a mansioni precedentemente destinate ad altri lavoratori collocati in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti mobilità nei sei mesi precedenti; Si segnala che per i casi sub a) e sub b) il rinvio è ai contratti collettivi nazionale di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinatostipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; mentre per il caso sub c), comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnlil decreto rinvia agli accordi sindacali.
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Contratto a termine. In L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001comma 7, n. 368prima parte dell’art.10 del citato Decreto, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte numero di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al lavoratori occupati con contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, superare il 25 12% in media annua dei rapporti di lavoro lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
b) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa. Resta Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la R.S.U., o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoro lavoratori assunti con contratto a termine, nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Le Parti si danno atto che l’informativa di somministrazione cui al punto precedente sarà resa anche nell’ipotesi di contratti a termine instaurati per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresaappartenenza. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei Per i contratti di lavoro a terminetempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all’art. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonchè i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema ingresso di concertazione e informazione del vigente ccnlinterventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo1. Il ricorso al L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apposizione del termine al contratto è vietato priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
2. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale è di 36 mesi, comprensivo di eventuali missioni svolte nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite di trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla legge e per una durata non superiore a 12 mesi. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno. La durata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto.
3. In applicazione dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva o in una delle unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione che abbiano svolto attività lavorativa in forza di uno o più contratti a termine, nella stessa figura professionale ricercata, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi. Il diritto di precedenza è esercitabile per le assunzioni effettuate nei 9 mesi successivi alla scadenza dell’ultimo contratto a termine, sempreché il dipendente ne faccia richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto; nel caso di più aspiranti all’assunzione sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle seguenti ipotesistesse mansioni. Il congedo di maternità eventualmente fruito durante l’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro è considerato periodo utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al presente punto 3. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
4. Nelle situazioni di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.
5. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato spetta anche ai lavoratori con contratto a termine secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi in materia di sicurezza sul lavoro e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
7. In applicazione dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende informeranno semestralmente le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, o, in assenza di queste, le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sulle quantità dei contratti da stipulare. Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo modalità definite aziendalmente.
8. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero di assunzione a tempo indeterminato nei nove mesi successivi alla conclusione del precedente rapporto a termine, l’anzianità maturata nello stesso profilo professionale o in profilo professionale equivalente durante i precedenti contratti a termine sarà computata quale anzianità di servizio. La presente norma ha effetto per le trasformazioni e/o assunzioni effettuate dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente CCNL.
9. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
1. a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. b) presso unità produttive nelle quali si sia è proceduto, entro i sei mesi precedenti precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi a norma degli artt. articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223223/1991, che abbiano hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale il contratto sia concluso per provvedere a alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero o abbia una durata iniziale non superiore a 3 tre mesi;
3. c) presso unità produttive nelle quali sia operante sono operanti una sospensione dei rapporti del lavoro o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento dell’orario in regime di sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione salarialeguadagni, che interessino interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. d) da parte delle imprese di datori di lavoro che non abbiano hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artin applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368In caso di violazione di tali divieti, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dell’impresaindeterminato.
10. Resta ferma in ogni caso la possibilità Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di utilizzare almeno sette rapporti cui al precedente art. 1 sarà istituita una specifica Commissione con il compito di lavoro con contratto definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine e/o ad opportunità di somministrazione a tempo determinatoformazione adeguata, comunque non eccedenti per aumentarne la misura qualificazione al fine di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresaottimale impiego professionale.
11. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiorePer quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione15 giugno 2015, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnln. 81.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368I. Ferme restando le ragioni per le quali è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, il lavoro numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determi- nato non può superare complessivamente il 20% annuo dei dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva.
II. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato è consentito a fronte conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere tecnicosostitutivo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, produttivoper ragioni di stagionalità, organizzativo per far fronte all’intensificazione del- l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, per l’esecuzione di opere e/o sostitutivoservizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario e occasionale.
III. Il Per fase di avvio di nuove attività, si intende un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
IV. Per le ipotesi di cui al comma 1, nelle singole unità produttive, è consentita in ogni caso l’assunzione a termine di almeno 8 lavoratori.
V. La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
VI. Le parti riconoscono che il concetto di attività stagionale - da sempre presente nel settore termale – si è nel tempo modificato ed amplia- to, estendendosi, da una stagionalità legata a fattori climatici, ad una for- temente condizionata dalla domanda del consumatore ed estremamente diversificata in relazione alle peculiarità dei singoli territori termali, fat- tori che rendono il concetto di stagionalità differenziato per aree territo- riali omogenee.
VII. In relazione alla stagionalità propria del settore termale come sopra descritta, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrat- tazione nazionale previsto dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/2001 non trova applicazione, in primo luogo, per le attività svolte presso aziende e/o unità produttive delle aziende termali, o del gruppo di aziende termali, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 30 giorni continuativi o a 45 giorni non continuativi.
VIII. Inoltre, in ragione della ricordata particolarità del settore ter- male, le Parti identificano come stagionali le seguenti attività, per le quali, parimenti, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs 368/2001, nei confronti del personale assunto nel- l’arco di tempo dal 1° marzo di ciascun anno al 10 gennaio dell’anno suc- cessivo:
a) conduzione e manutenzione degli impianti, edifici, parchi e giardini;
b) erogazione delle cure termali;
c) erogazione di trattamenti estetici, di benessere o comunque denomi- nati;
d) esercizio di piscine termali e attività accessorie e/o connesse;
e) controllo e manutenzione delle apparecchiature e strutture di eroga- zione delle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d);
f) attività accessorie e/o propedeutiche all’effettuazione delle prestazio- ni di cui alle lettere b), c) e d);
g) attività sanitarie (diagnostica, terapeutica, riabilitativa) e ausiliarie delle stesse, direttamente o indirettamente connesse alla preparazio- ne ed erogazione delle prestazioni termali;
h) imbottigliamento di acque termo - minerali;
i) attività ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, eventualmente identificate dalla contrattazione aziendale;
j) servizi amministrativi e generali connessi alle attività di cui alle pre- cedenti lettere da a) a i);
k) attività prestate per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora assunto per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere da a) a j);
IX. Sono altresì da considerarsi stagionali, ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del Dl
X. Nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale, non sarà consen- tito superare una durata massima complessiva per ogni singolo contratto, pari a quella del periodo di attività stagionale di cui ai precedenti commi VIII e IX, comprese le eventuali proroghe.
XI. Le Parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto dal- l’art. 5, comma 4 bis, terzo periodo, del X.X.xx. 368/2001, così come modi- ficato dalla legge 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la durata mas- sima dell’ulteriore successivo contratto a termine (c.d. “deroga assistita”) – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4 bis, primo periodo, della citata legge, sia pari ad un periodo non superiore a 8 mesi.
XII. L’Azienda comunicherà bimestralmente alle R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizza- zioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano in applicazione del presente articolo e il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnlinteressati.
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Contratto a termine. In relazione E' consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001tempo determinato per ragioni di stagionalità, n. 368ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963e successive modificazioni, il per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo. La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato altresì consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
1a) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione teatrale;
b) aumento temporaneo dell'attivita aziendale indotto da particolari esigenze;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
d) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e10 tecniche;
e) necessità connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti. per la sostituzione Per le ulteriori ipotesi di cui al comma 2 è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orariotempo indeterminato, con diritto arrotondamento all'unità superiore. La percentuale è elevata al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine 40% per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente aziende con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superioreinferiore ad undici. La media stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione e confronto con l'organismo rappresentativo aziendale è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori consentita per quote percentuali aggiuntive rispetto a quella di cui al precedente comma 3 in forza nell’anno solare precedente. In occasione della sessione semestrale relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di concertazione e informazioneeventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni rassegne, attività convegnistiche, etc.. Resta salva la possibilità di pattuizioni aziendali in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali Ai lavoratori assunti a tempo determinato B dovuta una maggiorazione del 32% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 13a mensilità, del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnlpremio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13a mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.
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