Contratto di apprendistato. 1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL. 2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni. 3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi. 4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo. 5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione. 6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità. 7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18 8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello. 9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo. 10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzante 12. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. 13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°. 14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. 15. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore. 16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL. 17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Contratto di apprendistato. 1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 167 e successive modificazioni81.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità.
7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
108. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
119. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL.
10. Apprendistato professionalizzantePossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; il contratto può essere altresì stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età, in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo n. 226/2005.
11. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale 36 mesi: I periodo: 18mesi; II periodo: 18 mesi
12. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea, inerente alle mansioni svolte oppure richiesta all’atto dell’assunzione conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
13. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminatocausa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i nei confronti dei quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto datore di lavoro a tempo indeterminatonon abbia operato il recesso al termine del periodo di apprendistato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
1314. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
1415. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
1516. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis all’allegato 3 la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 44 del decreto legislativo 14 settembre 201115 giugno 2015, n. 16781. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011n. 81/2015, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore.
1617. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 3 del presente CCNL.
1718. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo fascicolo elettronico del cittadinolavoratore. In attesa della piena operatività del libretto formativofascicolo elettronico, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter 3 al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio 2021 per aggiornare la qualifica e tabella dei profili formativi per il diploma professionalel’apprendistato professionalizzante di cui all’allegato 3 del CCNL.
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Contratto di apprendistato. 1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto uno specifico rapporto di lavoro finalizzato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un’idonea qualificazione professionale nell’obiettivo di favorire favorite lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011Il cont ratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di competenze di base, n. 167 trasversali e successive modificazionitecnico-professionali.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo rapporto di apprendistato lavoro sulla base degli esiti della formazione.
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalitàL’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
7. Può essere consentito un periodo di prova di durata non superiore a 2 mesi per il livello di inquadramento finale 6° e 7° , e non superiore ad un mese negli altri casi.
8. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: :
A) Lavoratori in possesso di laurea Totale mesi 36 30 I periodo mesi 18 15 II periodo mesi 1815 I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di I livello (Laurea breve) o di laurea non coerente con la qualificazione professionali da acquisire
8B) Lavoratori in possesso di diploma Totale mesi 42 I periodo mesi 21 II periodo mesi 21 I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di di sei mesi (periodo totale) e tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma non coerente con la qualificazione professionale da acquisire
C) Lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo Totale mesi 54 I periodo mesi 27 II periodo mesi 27
9. Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
910. Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul secondo periodo delle tabelle sopra riportate) è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
11. E’ demandata alle parti, a livello aziendale, la definizione dell’applicazione agli apprendisti, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive eventualmente in atto a livello aziendale.
12. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista non in prova si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1113. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL.
14. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione Per poter stipulare nuovi contratti di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70 settanta per cento degli apprendistidei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tale fine, a livello esemplificativo, fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Contratto di apprendistato. 1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione all'occupazione dei giovani con l’obiettivo l'obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione dell'occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNLc.c.n.l.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni.
3. L’assunzione L'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista L'apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresanell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l’apprendistal'apprendista, in possesso di adeguate professionalità.
7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento dell'inquadramento è la seguente: Totale - Totale: mesi 36 - I periodo periodo: mesi 18 - II periodo periodo: mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo 3° livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo 2° livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista all'apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL c.c.n.l. agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’eventodell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista all'apprendista con l’indicazione l'indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo dall'articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione l'applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU R.S.U. di cui all’artall'art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzantec.c.n.l.
12. L’assunzione L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 All'allegato 2-bis la formazione per l’acquisizione l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNLc.c.n.l. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo dall'Accordo Stato-Regioni regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo decreto legislativo n. 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno dell'anno precedente un massimo di 20 ore.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato all'Allegato 2 del presente CCNLc.c.n.l.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Contratto di apprendistato. PROFESSIONALIZZANTE
1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.lgs 14.9.2011 n. 167, dall’Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e ed all’occupazione dei giovani con l’obiettivo per il conseguimento di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNLuna qualifica professionale a fini contrattuali.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioniLe assunzioni di apprendisti non sono consentite in caso siano stati effettuati licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 18 mesi.
3. L’assunzione Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può avvenire con essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx
4. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista in quanto è articolato contemporaneamente un periodo di prova non superiore lavoro, perché il lavoratore è chiamato a sei mesi fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell’Azienda, e in un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l’azienda, oltre a retribuire l’attività svolta dall’apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per il livello l’acquisizione di inquadramento finale 5°, 6° competenze di base trasversali e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimotecnico professionali.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato viene stipulato, ai fini della prova, in forma scritta con l’indicazione della tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la disciplina prevista dal CCNL la prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica la qualificazione ai fini contrattuali che potrà essere acquisita al ai termine del periodo rapporto di apprendistato lavoro sulla base degli esiti della formazione.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità.
7. La la durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti il livello di inquadramento, il trattamento economico, il piano formativo individuale articolato sulla base del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 modulo allegato nonché il nome del codice civile, di quindici giorni. Durante tutor/referente aziendale nonché il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistatoprova che ha una durata secondo quanto previsto dal CCNL e in ogni caso non superiore ai due mesi.
6. In caso di mancato esercizio Ai fini della facoltà di recessodurata, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato svolto presso altri datori di lavoro deve essere esser computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai a 12 mesi.
7. Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi, per tutti i profili formativi allegati al presente articolo.
8. Per quanto concerne la retribuzione, come definita all’art. 22, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità: - 80% per i primi12 mesi; - 85% per i secondi 12 mesi; - 95% per i successivi mesi. Xxxx apprendisti, oltre l’indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto economico — normativo, previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato.
9. Con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante dei relativi effetti economici avviene nella misura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.
10. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dei riflessi dell’anzianità dì servizio su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
11. In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di durata superiore a 30 giorni di calendario, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l’azienda potrà, previa comunicazione all’interessato, prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.
12. Le aziende non potranno dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per superamento del periodo di comporto, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
13. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
14. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx
15. Le parti del contratto individuale L’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro definiscono notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
16. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8.
17. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge.
18. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, la Società intenda recedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione scritta al lavoratore interessato ed al pagamento di una indennità di mancato preavviso pari al trattamento economico e normativo disciplinato nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto presente articolo per un periodo di 15 giorni.
19. Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del format personale di cui all’ allegato 2 bis la al vigente CCNL.
20. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistichespecialistiche in funzione dei profili professionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei profili formativi, sono stabilite dal presente CCNL.
21. La formazione che sarà coerente con è articolata in formazione finalizzata all’acquisizione di comprende di base e trasversali e in formazione professionalizzante.
22. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è svolta per un monte ore complessivo non inferiore a 120 ore medie nel triennio, è di responsabilità e competenza dell’offerta formativa pubblica e può svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda. In mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dall’azienda.
23. La formazione professionalizzante è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche della qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema conseguire. Tale formazione è di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà durata non inferiore a 80 ore medie annue (– ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo di cui all’accordo Stato-Regioni 21.12.2011 – e può essere svolta anche “on the job” e in affiancamento. E’ integrativa dell’offerta formativa pubblica, ove esistente.
24. In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22 e 23 può essere articolata secondo il seguente programma:
a) tematiche di base e trasversali (33% del 21 dicembre 2011monte ore annuo): • salute e sicurezza del lavoro; • disciplina del rapporto di lavoro: • competenze relazionali; • organizzazione ed economia;
b) tematiche tecnico-professionali specificatamente aziendali (30% del monte ore annuo): • conoscenza dei servizi e del contesto aziendali; UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx • conoscenza dell’organizzazione del lavoro dell’impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; • conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; • conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; • conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; • conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; • conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto.
c) formazione “on the job” e in affiancamento (37% del monte ore annuo).
25. Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all’organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
26. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all’interno l’azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito specificato.
27. La capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
28. La capacità formativa interna dell’azienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor/referente aziendale – dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzare l’erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna. Tale capacità deve essere attestata:
a) quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;
b) dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione da erogare;
c) da tutori con formazione e competenze adeguate.
29. Il Piano Formativo Individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente accordo, è predisposto dall’Azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore. Il Piano è coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso lavoratore.
30. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione definiti come ai precedenti commi, e il nome del tutor/referente aziendale. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista. UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx
31. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
32. Ferma restando la durata ordinaria della formazione, la Società potrà stabilire, previo esame con la RSU/RSA, un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
33. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte, fermo restando quanto previsto ai commi 35 e 36 del presente articolo.
34. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base effettuata e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguiresono registrate a cura dell’azienda nel “Libretto formativo del cittadino”. Nelle more della piena operatività del citato Libretto, in coerenza con l’impresa provvede all’attestazione dell’attività formativa compilando il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del modulo allegato al presente CCNL.
1735. L’attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell’azienda la designazione di un tutor/referente, scelto all’interno dell’azienda, che costituisce per l’apprendista la figura aziendale di riferimento. Egli segue l’attuazione del Piano formativo individuale e attesta il percorso formativo dell’apprendista compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, che viene firmata anche dall’apprendista stesso per presa visione. Lo stesso deve possedere un livello di inquadramento apri o superiore a quello dell’apprendista e deve svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista e avere almeno cinque anni di anzianità aziendale.
36. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale per non più di 5 apprendisti.
37. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini contrattualidegli istituti contrattuali e di legge.
38. Gli apprendisti vanno computati nel conteggio sui diritti e le agibilità contrattuali e hanno la facoltà di partecipare alle assemblee sindacali così come previsto dalla legge 300/70.
39. Eventuali successive modifiche legislative o accordi interconfederali in materia saranno oggetto di tempestivo confronto fra le Parti per la necessaria armonizzazione.
40. Nel corso di un apposito incontro, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto la Società fornirà agli organismi sindacali dell’unità produttiva informazioni relative all’applicazione dell’istituto. • Profili formativi condivisi • Schema del Piano formativo individuale (PFI) • Modulo di Attestazione dell’attività formativa svolta (temporaneamente sostitutivo del Libretto del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.)
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Contratto di apprendistato. 1La lett. Le Parti si danno atto A dell’art. 28 del Ccnl dispone che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato sia redatto in forma scritta. Come precisato dall’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, la forma scritta non è richiesta ad substantiam, ma ai soli fini di prova. La sua eventuale mancanza rileva dunque in sede di giudizio - ove dell’atto compiuto senza il requisito formale non si può dar la prova, se non mediante confessione ovvero giuramento decisorio - ma non pregiudica l’efficacia giuridica del contratto. Con l’obiettivo di agevolare il compito del datore di lavoro, il Ccnl propone in allegato, a titolo esemplificativo, un modello di contratto di apprendistato e del relativo piano formativo individuale che in esso deve essere contenuto a norma di legge. Sul punto, vale la pena sottolineare che l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 chiarisce che nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto il coinvolgimento del datore di lavoro. Sempre in un’ottica di semplificazione dell’attività di redazione del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine il Ccnl prevede la facoltà di sostituire l’informazione relativa alla durata del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendaleprova, inserito nell’organizzazione dell’impresaalla retribuzione, quale figura di riferimento per l’apprendistaalla durata delle ferie, in possesso di adeguate professionalità.
7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto all’orario di lavoro, nel corso con un semplice rinvio al contratto collettivo degli studi professionali. Il terzo comma della lett. A dell’art. 28 del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto Ccnl stabilisce che i periodi di apprendistato effettuati presso diversi datori di lavoro possono essere cumulati ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: • Il profilo professionale sia il medesimo; • L’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni; • Non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
1412 mesi. Il periodo di apprendistato può essere svolto anche a tempo parziale, purché la percentuale di cui part- time non sia inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro annuale e senza alcuna diminuzione del carico formativo. Secondo il dettato dell’art. 42, comma 7, d.lgs. n. 81/2015, Il numero complessivo di apprendisti che precede iniziato presso altri possono essere assunti dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate impiegate con contratto di lavoro subordinato. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Le parti del contratto individuale Il datore di lavoro definiscono nel piano formativo individualeche non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non comunque ne abbia in numero inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specificotre, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, può assumere apprendisti in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo numero non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 oretre.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Samples: Apprendistato
Contratto di apprendistato. 1La lett. Le Parti si danno atto A dell’art. 28 del Ccnl dispone che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato sia redatto in forma scritta. Come precisato dall’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, la forma scritta non è richiesta ad substantiam, ma ai soli fini di prova. La sua eventuale mancanza rileva dunque in sede di giudizio - ove dell’atto compiuto senza il requisito formale non si può dar la prova, se non mediante confessione ovvero giuramento decisorio - ma non pregiudica l’efficacia giuridica del contratto. Con l’obiettivo di agevolare il compito del datore di lavoro, il Ccnl propone in allegato, a titolo esemplificativo, un modello di contratto di apprendistato e del relativo piano formativo individuale che in esso deve essere contenuto a norma di legge. Sul punto, vale la pena sottolineare che l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 chiarisce che nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto il coinvolgimento del datore di lavoro. Sempre in un’ottica di semplificazione dell’attività di redazione del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine il Ccnl prevede la facoltà di sostituire l’informazione relativa alla durata del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendaleprova, inserito nell’organizzazione dell’impresaalla retribuzione, quale figura di riferimento per l’apprendistaalla durata delle ferie, in possesso di adeguate professionalità.
7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto all’orario di lavoro, nel corso con un semplice rinvio al contratto collettivo degli studi professionali. Il terzo comma della lett. A dell’art. 28 del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto Ccnl stabilisce che i periodi di apprendistato effettuati presso diversi datori di lavoro possono essere cumulati ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: • Il profilo professionale sia il medesimo; • L’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni; • Non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
1412 mesi. Il periodo di apprendistato può essere svolto anche a tempo parziale, purché la percentuale di cui part-time non sia inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro annuale e senza alcuna diminuzione del carico formativo. Secondo il dettato dell’art. 42, comma 7, d.lgs. n. 81/2015, Il numero complessivo di apprendisti che precede iniziato presso altri possono essere assunti dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate impiegate con contratto di lavoro subordinato. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Le parti del contratto individuale Il datore di lavoro definiscono nel piano formativo individualeche non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non comunque ne abbia in numero inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specificotre, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, può assumere apprendisti in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo numero non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 oretre.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Samples: Apprendistato
Contratto di apprendistato. 1. L‟apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. La disciplina di riferimento dell‟apprendistato è definita dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell‟apprendistato” e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dall‟Accordo sottoscritto in data 25 luglio 2012 tra Acea SpA, Acea8cento SpA, Federutility e le Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILCEM-UIL.
3. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” valorizza l‟apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani con l’obiettivo di nel mondo del lavoro e riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento idoneo a favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casiuna occupazione qualificata nel contesto aziendale.
4. L’apprendista non L‟apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali e può essere adibito stipulato con giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti. Per i soggetti che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 15 ottobre 2005, n. 226, l‟apprendistato professionalizzante può essere stipulato a lavorazioni a cottimopartire dal diciassettesimo anno di età.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere professionalizzante è stipulato in forma scritta con l’indicazione indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della patto di prova, dell‟eventuale qualifica che potrà essere acquisita conseguita al termine del periodo contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, del piano formativo individuale. Questo è definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, sulla base del format in allegato, redatto secondo lo schema di cui all‟Accordo del 25 luglio 2012.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità.
7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere è stipulato per il raggiungimento conseguimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° 6 e 7°, ovvero per il raggiungimento conseguimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3 e 4.
7. E‟ consentito un periodo di prova di durata non superiore a 3 mesi.
8. La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in tre anni. In funzione della qualificazione da conseguire e del titolo di studio posseduto dal lavoratore interessato, la durata dell‟apprendistato, articolata in due distinti periodi temporali che prevedono una dinamica inquadramentale come specificata al successivo comma 8, è definita nel modo che segue:
a) Lavoratori in possesso di laurea magistrale: totale: mesi 30 1° periodo: mesi 15 2° periodo: mesi 15 I suddetti periodi sono aumentati di 6 mesi (periodo totale) per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di 1° livello (triennale) o di laurea magistrale non coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
b) Lavoratori in possesso di diploma: totale: mesi 36 1° periodo: mesi 18 2° periodo: mesi 18
9. Nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato a 2 livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale; nel 2° periodo a 1 livello inferiore a quello di destinazione finale.
10. Nel caso di contratti di apprendistato con destinazione finale al 3° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e 4°trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l‟inquadramento posseduto, viene riconosciuta un‟indennità temporanea, utile ai fini del TFR, pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità che verrà assorbita all‟atto del conseguimento del livello di destinazione.
1411. Il Resta inteso che, nel caso di contratti di apprendistato con destinazione finale al 3° livello, il secondo periodo di apprendistato di cui al precedente comma 8, lett. b), risulterà utile - per un totale di mesi 18 - ai fini della maturazione dei requisiti per la valutazione al passaggio al quarto livello di cui alla “NOTA A VERBALE” all‟art. 20.
12. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul 2° periodo di cui al comma 8, lett. b) potrà essere riconosciuta ai lavoratori che precede prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la Società un periodo di stage o tirocinio ovvero un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
13. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere sarà computato per intero nella nuova aziendaintero, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, mansioni e l’interruzione l‟interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
14. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell‟apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell‟ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
15. Le parti Fatte salve eventuali specifiche esclusioni, ai lavoratori con contratto di apprendistato si applicano i trattamenti derivati da accordi in atto presso la società, ivi compreso il Premio di risultato.
16. Nel caso di assenza per malattia e infortunio, l‟apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 4 e 6 mesi anche non continuativi, in relazione alla durata del contratto individuale rispettivamente pari a 30 e 36 mesi. Tale termine di lavoro definiscono nel piano formativo individualecomporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. All‟apprendista non in prova si applica quanto previsto dal vigente contratto agli artt. 34 e 35, che sarà redatto tenendo tenuto conto del format riproporzionamento, come di cui all’ allegato 2 bis seguito specificato, dei periodi di tempo e delle percentuali di retribuzione declinate nel comma 8 dell‟art. 34: per i primi 30 giorni di calendario a retribuzione intera; per i successivi giorni sino al limite ultimo di compimento del comporto, al 50% della retribuzione.
17. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, calcolati anche per sommatoria di periodi più brevi, la durata del contratto di apprendistato è prolungata.
18. E‟ fatto divieto per le Parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema in assenza di inquadramento definito nel CCNLuna giusta causa o di un giustificato motivo. La formazione professionalizzante che verrà registrata con In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazioni le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)sanzioni previste dalla normativa vigente.
19. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, Le Parti possono recedere dal contratto dando un preavviso ai sensi di quanto previsto disposto dall‟art. 2118 c.c. di 15 giorni decorrente dal comma 3 dell’articolo 4 termine del decreto legislativo 14 settembre 2011periodo di formazione che coincide con il termine del contratto di apprendistato. Nel periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, n. 167il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
20. La formazione finalizzata alla acquisizione Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratto collettivo per l‟applicazione di particolari norme e istituti, ad esclusione della costituzione delle competenze R.S.U. di base e trasversalicui all‟art. 9 del presente contratto. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante la Società dovrà aver mantenuto in servizio almeno il 50 % dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi precedenti. A tale fine sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, in applicazione per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, In caso di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011mancato rispetto della predetta percentuale, è relativa ad consentita l‟assunzione di un monte ore complessivo non superiore ulteriore apprendista rispetto a 120 ore per il triennioquelli già confermati, articolate ovvero di un apprendista in un massimo caso di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.totale mancata conferma degli apprendisti
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Contratto di apprendistato. (modificato con accordo 1 marzo 2006; applicato con modalità art. 3 Accordo di confluenza; pag. 84)
1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un In attuazione delle disposizioni del D.Lgs n. 276/2003, il contratto di apprendistato profes- sionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ventinove anni e all’occupazione dei giovani fino al gior-
2. Possono essere assunti con l’obiettivo contratto di favorire lo sviluppoapprendistato professionalizzante i lavoratori desti- nati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nei livelli professionali B, anche qualitativoC, dell’occupazione nelle aziende che applicano il D, E, F, e G della classificazione professionale definita nell’art. 21 del presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità.
7. La durata massima del periodo contratto di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento periodi, per ciascun livello professionale/parametro retributivo finale, è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18così determinata:
84. Nel Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato conven- zionalmente, per il primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto cui alla precedente tabella, in un livello/parametro inferiore rispetto a quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finaleprevisto per la figura professionale da conseguire.
5. I lavoratori periodi di servizio prestati in possesso qualità di laurea conseguono il livello apprendista presso più datori di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista lavoro si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato per una durata pari di cui al periodo dell’eventoprecedente punto 3, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferisca- no alle stesse attività.
6. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativodi prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.
107. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che Qualora al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro non sia data disdetta a tempo indeterminatonorma dell’art. 2118 c. c., i contratti risolti l’apprendista è mantenuto in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro servizio con contratto a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi conseguita mediante le prove di idoneità. Dodici mesi prima della scadenza del sistema contratto di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con ap- prendistato le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun annoaziende, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 oreprosecuzione del percorso formativo previsto dal Piano Formativo Individuale, effettueranno una prima valutazione dei risultati dei moduli formativi superati, in funzione della successiva conferma a tempo indeterminato nei confronti dell’apprendista alla scadenza del contratto in corso.
168. Relativamente agli standard La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, qualora l’azienda disponga di propria capacità formativa, ovvero esterni all’azienda. A tal fine le aziende potranno fare ricorso, per l’erogazione della formazione teorica di carattere trasversale, a strut-
1) Capo Stazione – liv. D;
2) Macchinista - liv. D;
3) Capo Treno/Capo Servizi Treno - liv. D;
4) Specialista Tecnico Commerciale – liv. D;
5) Capo Tecnico – liv. D (infrastruttura);
6) Capo Tecnico – liv. D ( materiale rotabile);
7) Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) – liv. F;
8) Operatore Specializzato della Circolazione – liv. F;
9) Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) – liv. F. I profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, per ciascuna figura professionale, negli allegati al presente articolo (ndr – non riportati). Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasver- sale, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento. Il tutor contribuisce all’attuazione del Piano Formativo Individuale ed attesta, anche ai fini dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgi- mento dell’attività formativa. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 3 giornate da svolgere presso strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve: ● possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; ● svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; ● seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall’azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
9. L’utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite.
10. I contratti di apprendistato già instaurati all’1.3.2006 continuano a produrre i propri effetti sulla base della previgente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saran- no definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti.
11. Le parti stipulanti in virtù della loro titolarità in materia e nel rispetto dei reciproci ruoli, convengono di incontrarsi a livello nazionale entro il 31 marzo 2006 per la definizione dei profili formativi di ulteriori figure professionali di riferimento settore, non disciplinati dal presente articolo.
12. Per quanto non specificatamente disciplinato, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del retributive previste dal presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Contratto di apprendistato. 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore a 16 anni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico e non superiore a 24 anni. Tale limite è elevato a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
2. Con contratto di apprendistato saranno assunti i lavoratori nei profili professionali per i quali occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale, ai sensi delle normative di legge.
3. I percorsi formativi per ciascun profilo professionale si articoleranno in formazione esterna e formazione sul lavoro. La formazione esterna, che nel primo anno dovrà riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, verrà svolta presso centri esterni qualificati ai sensi di legge e sarà normalmente pari a 120 ore medie annue. La formazione interna, oltre alla conoscenza necessaria all’acquisizione della qualifica, sarà finalizzata anche all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all’impiego in posizioni riferibili allo stesso livello professionale previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali. La formazione interna prevederà una formazione teorico-pratica in misura non inferiore a 40 ore retribuite annue. I contenuti dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna, nel rispetto dei limiti sopra indicati, saranno definiti con specifiche intese aziendali, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 dell'art. 3 (Assetti contrattuali).
4. La formazione dell’apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà l'addestramento sul lavoro e il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica. Il tutore deve essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto. Il tutore ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di tirocinio al fine di trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento della prestazione e di favorire l'integrazione tra formazione esterna e formazione aziendale. Il tutore valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio al fine della attestazione di idoneità. In relazione a specifiche situazioni, a livello aziendale potranno essere meglio definiti tra le parti, nel rispetto di quanto previsto al presente punto, il ruolo e i compiti del tutore.
5. Le Parti parti convengono di stabilire che la durata del contratto di apprendistato è fissata in: • 48 mesi per i livelli professionali F - G; • 36 mesi per i livelli professionali D – E. Per gli apprendisti in possesso di diploma post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le sopraddette durate sono ridotte a: • 36 mesi per i livelli professionali F - G; • 30 mesi per i livelli professionali C - D - E; • 24 mesi per il livello professionale B.
6. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si danno atto che l’apprendistato cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 5, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
7. La retribuzione base dell’apprendista viene determinata applicando alla retribuzione prevista al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL le percentuali di seguito riportate: 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 78% 84% 90% 95%
8. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.
9. All’apprendista spettano annualmente: - 30 giorni di ferie se ha un’età anagrafica non superiore a 16 anni; - in tutti gli altri casi un contratto numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il ai sensi dell'art. 25 (Ferie) del presente CCNL.
210. Per la disciplina dell’Apprendistato All'apprendista si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioniapplicano le limitazioni previste dalla legge in materia di divieto per il lavoro notturno.
311. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita Qualora al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione.
6non sia data disdetta a norma dell'art. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale2118 del Codice Civile, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di riferimento per l’apprendista, idoneità e il rapporto di lavoro verrà trasformato in possesso di adeguate professionalità.
7contratto a tempo indeterminato. La durata massima del In tal caso il periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18
8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista prova si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare intende assolto ed il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso cheverrà computato nell'anzianità di servizio, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavvisooltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai sensi fini di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
11. Gli apprendisti sono esclusi tutti gli istituti disciplinati dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istitutipresente CCNL, ad esclusione della costituzione delle RSU degli aumenti di cui all’art. 8 del presente CCNL. Apprendistato professionalizzanteanzianità.
12. L’assunzione di nuovi Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, valgono per gli apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa le disposizioni normative e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto retributive previste dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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Contratto di apprendistato. 1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto uno specifico rapporto di lavoro finalizzato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un’idonea qualificazione professionale nell’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di competenze di base, n. 167 trasversali e successive modificazionitecnico-professionali.
3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo rapporto di apprendistato lavoro sulla base degli esiti della formazione.
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadrament o, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalitàL’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
7. Può essere consentito un periodo di prova di durata non superiore a 2 mesi per il livello di inquadramento finale 6° e 7°, e non superiore ad un mese negli altri casi.
8. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: :
A) Lavoratori in possesso di laurea Totale mesi 36 30 I periodo mesi 18 15 II periodo mesi 1815 I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di I livello (Laurea breve) o di laurea non coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
8B) Lavoratori in possesso di diploma Totale mesi 42 I periodo mesi 21 II periodo mesi 21 I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma non coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
C) Lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo Totale mesi 54 I periodo mesi 27 II periodo mesi 27
9. Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
910. Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul secondo periodo delle tabelle sopra riportate) è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del dirittodovere di istruzione e formazione.
11. È demandata alle parti, a livello aziendale, la definizione dell’applicazione agli apprendisti, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive eventualmente in atto a livello aziendale.
12. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista non in prova si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1113. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL.
14. Apprendistato professionalizzante
12. L’assunzione Per poter stipulare nuovi contratti di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70 settanta per cento degli apprendistidei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si fine nonsi computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
13. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°.
14. Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire ai fini contrattuali, e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
15. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format di cui all’ allegato 2 bis la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. La formazione professionalizzante che verrà registrata con le modalità disciplinate al comma 17, sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze di base e trasversali, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 167/2011, è relativa ad un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, articolate in un massimo di 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso dell’anno precedente un massimo di 20 ore.
16. Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’allegato 2 del presente CCNL.
17. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format di cui all’allegato 2 ter al presente CCNL. NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato) con particolare riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
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