Common use of Contratto di somministrazione Clause in Contracts

Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionalieccezionali , ai sensi dell’art. 636, comma 2, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 5450, comma 3, del presente contratto. 3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 4. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: dei profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primacategoria A, per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo. 45. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 56. L’amministrazione L’ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n. 300/1970. 67. Le amministrazioni Gli enti sono tenutetenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgsD. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 78. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatricigli enti utilizzatori, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 89. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, 6 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 910. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.. Capo III‌

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Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 artt.30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6dell’art.36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 5457, comma 3, del presente contratto3 (Contratto di lavoro a tempo determinato). 3. Il ricorso al lavoro somministrato contratto di somministrazione non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i seguenti profili: - Ministeriprofili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima tenendo conto dell’economicità dello strumento e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primaprogrammabilità delle urgenze. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità. 5. L’amministrazione L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n. 300/1970n.300/1970. 6. Le amministrazioni Aziende ed Enti sono tenutetenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici, gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, 7 (Organismo paritetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro somministrato.

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Contratto di somministrazione. 1Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. Le amministrazioni possono stipulare contratti 30-40 del D.lgs. n. 81/2015. Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinatoindeterminato non può eccedere il 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti con un arrotondamento del d. lgsdecimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto Il numero dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro non può eccedere il limite 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di cui all’artstipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. 54Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, comma 3, i detti limiti percentuali si computano sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del presente contratto. 3contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Il ricorso al lavoro lavoratore somministrato non è consentito computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima quelle relative alla tutela della salute e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4sicurezza sul lavoro. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministratisomministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della per legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenutee contratto collettivo, nei riguardi confronti dei propri dipendenti. L’utilizzatore informa i lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sui rischi per la sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgsla salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa 81/2008 nel caso in cui saranno impegnati. 7il contratto di somministrazione preveda che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore e non dal somministratore. I lavoratori somministrati hanno Il lavoratore somministrato ha diritto di esercitarea esercitare presso l'utilizzatore, presso le amministrazioni utilizzatriciper tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8dipendente delle imprese utilizzatrici. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9locali dell'utilizzatore. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materiaespressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o ed eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgsd. lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materian.165/2001. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3, del presente contratto3 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigenti disposizioni di legge in materia. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima.categoria B. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’artAi sensi dell’art. 641, comma 7, lett. d), sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei ei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Samples: CCNL Istruzione E Ricerca

Contratto di somministrazione. 1La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. Le amministrazioni possono stipulare contratti In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 esente da motivazioni, è ammessa nei casi previsti dalla legge e seguenti del d. lgs. n. 81/2015nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionaliciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai sensi dell’artlavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (ex art. 620, comma 25-quater, del d.lgsD.Lgs. 10 settembre 2003 n. 165/2001 e nel rispetto 276, come modificato dai successivi interventi legislativi). È comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora l'azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni suddetti lavoratori in somministrazione. La somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni è inoltre ammessa per l'utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissioni o dimessi dagli istituti di pena. Le parti convengono, altresì, di rinviare alla contrattazione aziendale l'eventuale definizione di ipotesi per le quali è possibile il ricorso al contratto in esame senza l'indicazione della causale che giustifica l'apposizione del termine, giusto quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, secondo periodo del D.Lgs. 368/2001, come modificato dalla legge in materia. 228 giugno 2012, n. 92. I Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite per sostituzione di cui all’art. 54lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne per un periodo massimo di 3 mesi. L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le si atterrà alle disposizioni di legge in materiacui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 276/2003.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di somministrazione. 1La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. Le amministrazioni possono stipulare contratti In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è ammessa nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (ex art. 20, comma 5-quater, del D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, come modificato dai successivi interventi legislativi). È comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazione per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora l'azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è inoltre ammessa per l'utilizzo di soggetti che posso accedere al collocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissione o dimessi dagli Istituti di Pena. Le parti convengono, altresì, di rinviare alla contrattazione aziendale l'eventuale definizione di ipotesi per le quali è possibile il ricorso al contratto in esame senza l'indicazione della causale che giustifica l'apposizione del termine, giusto quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti periodo del d. lgsD.Lgs. n. 81/2015368/2001, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionalicome modificato dalla legge 28 giugno 2012, ai sensi dell’artn. 92. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni Nei casi di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il limite passaggio delle consegne per un periodo massimo di cui all’artn. 3 mesi. 54L'azienda, comma 3a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro procederà all'inserimento dei lavoratori previa comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria firmatarie del presente contrattoc.c.n.l. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per a) il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla la durata degli stessi, sul il numero e sui profili professionali la qualifica dei lavoratori interessati. Allo scopo le parti hanno definiranno entro il i format da utilizzare per le comunicazioni sopra descritte (inserire i riferimenti per il richiamo degli allegati). 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di somministrazione. 1La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. Le amministrazioni possono stipulare contratti In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazioni, è ammessa nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza sindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (ex art. E' comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora l'azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione. La somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazioni è inoltre ammessa per l'utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissioni o dimessi dagli istituti di pena. Le parti convengono, altresì, di rinviare alla contrattazione aziendale l'eventuale definizione di ipotesi per le quali è possibile il ricorso al contratto in esame senza l'indicazione della causale che giustifica l'apposizione del termine, giusto quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti periodo del d. lgsD.Lgs. n. 81/2015368/2001, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionalicome modificato dalla legge 28 giugno 2012, ai sensi dell’artn. 92. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni Nei casi di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite per sostituzione di cui all’art. 54lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne per un periodo massimo di 3 mesi. L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le si atterrà alle disposizioni di legge in materiacui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Aziende ed Enti possono stipulare contratti contrat- ti di somministrazione di lavoro a tempo determinatodeter- minato, secondo la disciplina degli articoli 30 artt.30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015D.Lgs.n.81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6dell’art.36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 D.Lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite li- mite di cui all’art. 5457, comma 3, del presente contratto3 (Contratto di lavoro a tempo determinato). 3. Il ricorso al lavoro somministrato contratto di somministrazione non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i seguenti profili: - Ministeriprofili pro- fessionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la pos- sibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di sommini- strazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima tenendo conto dell’economicità dello strumento e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primaprogrammabilità delle urgenze. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano contri- buiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo ti- tolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione sommi- nistrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di- sposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, La contrattazio- ne integrativa definisce le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatricicondizioni, i diritti di libertà criteri e di attività sindacale le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricre- ativi eventualmente previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendenteper il personale, nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgsD. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionalieccezionali , ai sensi dell’art. 636, comma 2, del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54all’art (contratto a termine), comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: dei profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria primacategoria A, per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione L’ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni Gli enti sono tenutetenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgsD. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatricigli enti utilizzatori, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, ….. sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato

Contratto di somministrazione. 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti ) Con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di somministrazione seguito indicate, il numero di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti occupati con contratto di somministrazione a tempo determinatodeterminato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nel nelle seguenti ipotesi tassative: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6/3/1978. Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro. I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale. 2) L'accensione di contratti di somministrazione per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n. 151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni al periodo di inizio del congedo, al fine di consentire l'affiancamento. 3) Ai fini della informativa da rendere alle RSU inerente l'utilizzo del contratto di somministrazione si richiamano le norme di legge e quelle già definite nel presente CCNL. 4) Nelle imprese nelle quali è in materiaatto il Premio di partecipazione di cui all'art. 48 lo stesso verrà applicato ai prestatori di lavoro in somministrazione secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello. 5) Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa, titolare del potere disciplinare in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, le circostanze compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970pari livello operanti nell'impresa. 6) Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dei D.Lgs. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei 81 non potranno stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessatisomministrazione. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

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