CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. Dovrà essere prodotta la ricevuta o scontrino attestante il versamento del contributo di € 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016 per l’annualità 2017. Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità: • online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa deve allegare all’offerta la ricevuta di pagamento, trasmessa dal Servizio di Riscossione” all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; • in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’impresa deve allegare all’offerta in originale lo scontrino rilasciato dal punto vendita. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC stante l’importo posto a base di gara, inferiore a € 150.000,00, per il presente appalto NON vi è obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC del 09/12/2014. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. Nessun contributo da parte del concorrente è previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per tale procedura di gara, come da Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. I concorrenti dovranno versare un contributo di € 20,00 secondo quanto previsto nella Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”. N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell’AQ comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la stazione appaltante richiede - ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice - la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. I concorrenti, a pena d’esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC, per un importo pari ad € 500,00 ai sensi della delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. Con il Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020 art. 65) è stato disposto l’esonero fino al 31 dicembre 2020 dei contributi da versare in sede di gara.
a. MODELLO F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo di € 16,00, recante l’indicazione del codice tributo 456T e la seguente descrizione “Imposta di bollo CIG 8486061711”. Per quanto riguarda, invece, il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all’imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 1. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la partecipazione alla gara non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell’ANAC.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi indicati nella seguente tabella, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx o successiva delibera.
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’AMA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.