Contributo di mobilità Clausole campione

Contributo di mobilità. A ciascun candidato saranno attribuite 3 mensilità il cui importo mensile varia a seconda del paese di destinazione. La borsa di mobilità è intesa quale contributo forfettario alle spese di viaggio, vitto e alloggio. L’Università di Foggia integra la borsa comunitaria con i fondi erogati dal MIUR. L’integrazione eleva la borsa comunitaria fino ad un massimo di euro 700. GRUPPO 1 (Costo della vita alto) Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Norvegia, Svezia, Regno Unito € 400/mese + € 300/mese € 2100 GRUPPO 2 (Costo della vita medio) Austria, Xxxxxx Xxxxxxxx, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Cipro, Malta € 350/mese + € 350/mese € 2100 GRUPPO 3 (Costo della vita basso) Bulgaria, Croazia, Estonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,Turchia € 350/mese + € 350/mese € 2100 L’erogazione del contributo è strettamente legata all’impegno di svolgere il programma di lavoro all‟estero previsto dal Learning Agreement per Traineeship per il tempo indicato nel contratto stesso. La borsa di mobilità è intesa quale contributo forfettario alle spese di vitto, alloggio e viaggio. Il tirocinante dovrà provvedere autonomamente alla ricerca dell’alloggio. Il contributo sarà erogato in due rate: la prima rata, pari al 70% dell’importo totale, verrà versata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di conferma di arrivo (Certificato di arrivo) presso l’azienda ospitante. La seconda rata sarà erogata a fine tirocinio, previo invio del saldo da parte dell'Agenzia Nazionale e previa presentazione del Participant Report del tirocinante e del Traineeship Certificate (3 copie - che attesti anche le date effettive del periodo di mobilità) al Mine Vaganti NGO al presente indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx che gestisce il progetto Erasmus+ Traineeship. I beneficiari del contributo di mobilità per traineeship potranno liberamente scegliere il Paese di destinazione fra quelli aderenti al Programma Erasmus+. La destinazione prescelta dovrà essere congruente con la lingua straniera della quale viene dichiarata la conoscenza.
Contributo di mobilità. A ciascun candidato saranno attribuite ordinariamente 3 mensilità il cui importo mensile varia a seconda del paese di destinazione, ecco alcuni esempi: verso Paesi del GRUPPO 1: €400/mese verso Paesi del GRUPPO 2: €350/mese verso Paesi del GRUPPO 3: €350/mese L’erogazione del contributo è strettamente legata all’impegno di svolgere il programma di lavoro all’estero previsto dal Learning Agreement per Traineeship per il tempo indicato nel contratto stesso. La borsa di mobilità è intesa quale contributo forfettario alle spese di vitto, alloggio e viaggio. Il tirocinante dovrà provvedere autonomamente alla ricerca dell’alloggio. Il contributo sarà erogato in due rate: la prima rata, pari al 70% dell’importo totale, verrà versata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di conferma di arrivo (Certificato di arrivo) presso l’azienda ospitante. La seconda rata sarà erogata a fine tirocinio, previo invio del saldo da parte dell'Agenzia Nazionale INDIRE e previa presentazione del Certificato di presenza su carta intestata dell’ente ospitante e del Traineeship Certificate (3 copie - che attesti anche le date effettive del periodo di mobilità) all’ente coordinatore del Consorzio NHEI Mine Vaganti NGO al presente indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx e successivamente per posta. I beneficiari dovranno inoltre completare obbligatoriamente il test finale di lingua sulla piattaforma OLS e l’EU Survey (Rapporto Narrativo). I beneficiari del contributo di mobilità per traineeship potranno liberamente scegliere il Paese di destinazione fra quelli aderenti al Programma Erasmus+. La destinazione prescelta dovrà essere congruente con la lingua straniera della quale viene dichiarata la conoscenza.
Contributo di mobilità. 4.1 L’assegnazione del contributo comunitario è condizionata alla sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’anno accademico 2022-23. 4.2 Inoltre le informazioni relative al contributo di mobilità potranno subire successive modifiche e integrazioni in seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ di nuove disposizioni nell’ambito del nuovo Programma Erasmus+ in via di programmazione da parte della Commissione Europea per il settennio 2021-27. 4.3 Trattandosi di un percorso che prevede la mobilità per 20 mesi, ovvero su due anni accademici distinti e su un Corso di studi di primo ciclo, lo studente non potrà avere lo status XXXXXXX+ per il secondo anno (a. a. 2023-24). Quindi il contributo per quest’ultimo periodo non è garantito ed è vincolato alla disponibilità di risorse per la mobilità internazionale e alle regole applicabili nella gestione dei fondi. 4.2 L’assegnazione del contributo ministeriale, di cui all’Appendice 1, è altresì subordinata all’entità del finanziamento ministeriale e alle indicazioni sulla composizione e regole di gestione degli interventi a favore degli studenti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 “Fondo Giovani – Mobilità internazionale” dell’anno 2019 per l’a.a. 2021-22, mentre per il secondo anno non è al momento garantito ed è vincolato alla disponibilità di fondi per tale anno accademico. 4.3 Si sottolinea che i contributi di mobilità rappresentano soltanto un’integrazione finanziaria destinata a coprire parte dei costi derivanti dalla permanenza all’estero e non sono intesi a coprire tutte le spese che lo studente dovrà sostenere durante il periodo di mobilità. 4.4 Inoltre, si fa presente che il contributo NON sarà attribuito automaticamente a tutti gli assegnatari di soggiorno ed è strettamente legato all’impegno a svolgere attività didattico-scientifiche all’estero per tutto il tempo indicato nel contratto di mobilità. 4.5 Le borse di mobilità previste nel presente bando che non risulteranno attribuite, potranno essere riassegnate nell’ordine a: a. studenti risultati idonei senza contributo delle medesime graduatorie qualora gli assegnatari di borsa rinunciassero (o non accettassero) alla mobilità entro la data di accettazione prevista di cui all’art. 7 del presente bando; b. studenti risultati idonei senza contributo di altra graduatoria dello stesso Dipartimento nell’ambito delle selezioni per doppio titolo...
Contributo di mobilità. Data l'impossibilità di raggiungere la sede di lavoro con mezzi pubblici, Porto Conte Ricerche Srl si impegna a corrispondere ai dipendenti un contributo di mobilità. Il contributo di mobilità è definito in € 0,20 lordi per chilometro di distanza dalla dimora abituale a Tramariglio e viceversa, con un tetto massimo di 50 km per tratta. Il contributo di mobilità è riconosciuto per i giorni di effettiva presenza e dovrà essere corrisposto nel cedolino paga del mese di riferimento. Al fine del calcolo del contributo di mobilità, i dipendenti dovranno dichiarare annualmente, su apposito modulo aziendale, il proprio domicilio.
Contributo di mobilità. A ciascun candidato saranno attribuite 3 mensilità il cui importo mensile varia a seconda del paese di destinazione. Agli assegnatari di borsa Erasmus Traineeship, sarà riconosciuta dall’Università di Sassari una quota aggiuntiva, fino alla concorrenza dei budget disponibili, che graverà sul contributo erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 3/2009 (e successive leggi attuative).
Contributo di mobilità xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Contributo di mobilità. L’importo disponibile per la presente iniziativa è di massimo 3.000 euro destinati alla copertura dei costi di viaggio A/R ed eventuali spese di soggiorno (vitto e alloggio) presso l’Università di Tokyo per il periodo di riferimento, nonché eventuali spese aggiuntive per l’assicurazione sanitaria internazionale ed eventuali altre spese per il visto. Il FICLIT si farà carico, per conto dello/a studente/studentessa selezionato/a, delle spese di organizzazione di viaggio e soggiorno per il tramite di un’agenzia di viaggi, entro il limite dell’importo stanziato per la presente iniziativa.
Contributo di mobilità. 2.1 Ai 2 studenti ammessi al presente percorso di laurea a doppio titolo risultati assegnatari di finanziamento, verrà erogato un contributo di mobilità proveniente da fondi ministeriali (Fondo Giovani) che sarà attribuito rispettando le fasce ISEE previste dal fondo MIUR per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti ex DM 976/2014, introdotte dal DM 1047/2017 come specificato nell’Appendice al presente bando.
Contributo di mobilità. 4.1 L’assegnazione del contributo comunitario, di cui all’Appendice, è vincolata alla sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e l’Agenzia Nazionale Erasmus+. 4.2 Inoltre le informazioni relative al contributo di mobilità potranno subire successive modifiche e integrazioni in seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ di nuove disposizioni nell’ambito del Programma Erasmus+ per il settennio 2021-2027 4.3 L’assegnazione del contributo ministeriale, di cui all’Appendice, è vincolata al finanziamento ministeriale e alle indicazioni su composizione e regole di gestione degli interventi a favore degli studenti (Fondo Giovani). 4.4 Si sottolinea che i contributi di mobilità rappresentano soltanto un’integrazione finanziaria destinata a coprire parte dei costi derivanti dalla permanenza all’estero e non sono intesi a coprire tutte le spese che lo studente dovrà sostenere durante il periodo di mobilità. 4.5 Il contributo non sarà attribuito automaticamente a tutti gli assegnatari di soggiorno, ma soltanto a coloro che risulteranno in posizione utile in graduatoria. 4.6 Il contributo è strettamente legato all’impegno a svolgere attività didattico-scientifiche all’estero per tutto il tempo indicato nel contratto di mobilità. 4.7 Non è prevista l’erogazione di ulteriori mensilità di contributo in caso di prolungamento della mobilità. 4.8 Le borse di mobilità previste nel presente Xxxxx che non risulteranno attribuite, potranno essere riassegnate nell’ordine a: a. studenti risultati idonei senza contributo della medesima graduatoria, qualora gli assegnatari di borsa rinunciassero (o non accettassero) alla mobilità entro la data di accettazione prevista di cui all’art. 7 del presente Bando; b. studenti risultati idonei senza contributo di altra graduatoria dello stesso Dipartimento (a partire dalla più numerosa) nell’ambito delle selezioni per doppio titolo svolte nell’anno 2022; c. studenti risultati idonei senza contributo in graduatorie di altri Dipartimenti (a partire dalla più numerosa) nell’ambito delle selezioni per doppio titolo svolte nell’anno 2022. 4.9 Il godimento della borsa è legato all’effettiva partecipazione al progetto. In caso di interruzione dello stesso senza giusta motivazione, lo studente sarà tenuto alla restituzione della borsa o di parte di essa. In particolare: 4.9.1 Relativamente alla quota comunitaria, laddove applicabile: - in caso di rinuncia entro due mesi dall’inizio del programma stesso,...

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  • Doveri del lavoratore (1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze; b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori; c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825; e) usare modi cortesi con il pubblico; f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell‘impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto; h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

  • Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la: ● Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990; ● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013; ● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Obblighi del lavoratore Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.