CONTROLLO DEI LAVORI Clausole campione

CONTROLLO DEI LAVORI. La corretta esecuzione dei lavori e il rispetto dei requisiti contrattuali e di pianificazione sarà assicurata dalle attività di Controllo dell’avanzamento; le modalità di controllo stabilite tra ASI e il Beneficiario saranno applicate dal Beneficiario anche a tutta la struttura industriale, al fine di conseguire una uniforme modalità di valutazione e pervenire a meccanismi di consuntivazione omogenei che consentano ad ASI la verifica. Per quanto riguarda la rendicontazione le modalità sono indicate nel Contratto e nei suoi specifici allegati.
CONTROLLO DEI LAVORI. La corretta esecuzione dei lavori e il rispetto dei requisiti contrattuali e di pianificazione sarà assicurata dalle attività di: ❖ Controllo dell’avanzamento ❖ Controllo della configurazione ❖ Product Assurance Le modalità di controllo stabilite tra ASI e il contraente saranno applicate dal Contraente anche a tutta la struttura industriale, al fine di conseguire una uniforme modalità di valutazione e pervenire a meccanismi di consuntivazione omogenei che consentano ad ASI la verifica. Per quanto riguarda la rendicontazione le modalità sono indicate nel Contratto e nei suoi specifici allegati (in particolare allegati 3,4).
CONTROLLO DEI LAVORI. 1. L’ASM si riserva la facoltà di effettuare il controllo dei lavori in ogni fase. A tal fine l’ufficio preposto effettuerà le seguenti attività: - controllo che l’esecuzione dei lavori sia rispondente alle caratteristiche delle riparazioni richieste; - verifica dei tempi di lavorazione facendo riferimento ai tempari delle singole case costruttrici che saranno forniti dall’aggiudicatario; - controllo sia dei materiali utilizzati per le riparazioni dei veicoli, sia i prezzi mediante i listini delle case costruttrici che devono essere forniti dall’aggiudicatario; - controllare la sostituzione delle parti del veicolo con ricambi originali; - svolgere ogni altro compito al fine di verificare e controllare la regolare esecuzione dei lavori.
CONTROLLO DEI LAVORI. 15 ARTICOLO 24 16
CONTROLLO DEI LAVORI. 1. Il Titolare, attraverso suoi delegati, ha la facoltà di verificare la buona esecuzione degli scavi e dei ripristini.
CONTROLLO DEI LAVORI. Ad apposita persona del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente o, in alternativa, a pro- fessionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, è affidata la D. L. e il controllo tecnico dei lavori appaltati, fermo restando quanto non in contrasto con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I lavori dovranno essere svolti in orario giornaliero normale; la Stazione Appaltante. previa comunicazione si riserva di far sospendere l'esecuzione degli stessi in occasione di festività, di particolari necessità o per motivi di ordine pubblico o di far eseguire i lavori in orari e giorni (anche festivi) che riterrà più idonei senza che per questo l'Impresa possa avanzare com- pensi o riserve. Ogni nota sull'andamento e sull'esecuzione dei lavori o eventuali riserve o contestazioni sarà notificata all'Impresa mediante Ordine di Servizio. Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. In ogni caso a fine lavori dovranno essere rilasciate dall’Appaltatore le certificazioni di legge dei materiali utilizzati.
CONTROLLO DEI LAVORI. 1. La Messinaservizi Bene Comune S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare il controllo dei lavori in ogni fase. A tal fine l’ufficio preposto effettuerà le seguenti attività: - controllo che l’esecuzione dei lavori sia rispondente alle caratteristiche delle riparazioni richieste; - verifica dei tempi di lavorazione facendo riferimento ai tempari delle singole case costruttrici che saranno forniti dalla Ditta; - controllo sia dei materiali utilizzati per le riparazioni degli automezzi, sia i prezzi mediante i listini delle case costruttrici che devono essere forniti dalla Ditta; - controllare la sostituzione delle parti dell’automezzo con ricambi originali; - svolgere ogni altro compito al fine di verificare e controllare la regolare esecuzione dei lavori.
CONTROLLO DEI LAVORI. ART. 37* – DIREZIONE DEI LAVORI – COORDINATORE PER LA SICUREZZA La stazione appaltante affiderà ad un tecnico di propria fiducia, la Direzione dei lavori e i coordinamento per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/08 , con compiti generali di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal progetto e dal presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. Il direttore dei lavori esercita l’alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza. Il Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva esercita l’alta sorveglianza sulla rispetto del Piano di sicurezza e delle misure generali di sicurezza nella realizzazione delle opere ed esplica tutte le altre attività di propria competenza. In caso di sostituzione, il committente ne darà tempestivo avviso all’appaltatore indicando la data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore.

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  • XXXXXXXXXX, La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il fall., 2006, 1239. 94 Si tratta di una applicazione coerente del disposto dell’art. 104, comma settimo, come novellato dal legislatore del 2006, che appunto conferma la prosecuzione dei contratti durante l’esercizio provvisorio, salvo che il curatore intenda sciogliersi dagli stessi. prededuzione il corrispettivo stabilito contrattualmente per l’acquisto. In caso di scioglimento del contratto (comma secondo), il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione95 del bene stesso – che deve avvenire oggi a valori di mercato96 – rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse, inoltre, si applica l’esonero dalla revocatoria fallimentare previsto dall’articolo 67, terzo comma, lettera a), l.fall.97. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente a colmare il credito in linea capitale vantato dal concedente (comma terzo), quest’ultimo ha poi diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Va precisato che il diritto del concedente a soddisfare il suo credito per canoni rimasti insoluti con il ricavato dalla vendita o, comunque, dalla collocazione del bene, è limitato “al credito residuo in linea capitale” restando esclusa dunque la possibilità di soddisfare anche il credito per interessi, o spese ed eventuali commissioni sempre che siano effettivamente dovute e giustificate. In sostanza la società di leasing ha diritto di soddisfarsi direttamente sul ricavato del bene riallocato, per recuperare il capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali 95 L’art. 00 xxx xxxxx x.x. xxxxx XXXXXX – sulla scia dell’art. 72-ter del c.d. maxiemendamento al d.d.l. “XXXXXX” – parlava espressamente del ricavato derivante dalla vendita o dalla “rilocazione” del bene. A. PATTI I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva di liquidazione fallimentare, cit., 880, si chiede in chiave problematica se nell’espressione preferita (“altra collocazione”) possa oggi rientrare anche la sola concessione del bene nella disponibilità di terzi, con riserva della sua proprietà.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.