Parere di conformità. Il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'Ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul contratto di apprendistato. Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.
Parere di conformità. 1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente bilaterale E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2) Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.
Parere di conformità. Il datore di lavoro, richiederà, secondo le modalità da concordarsi ai sensi del 3° comma del presente paragrafo, all'Organismo nazionale il parere di conformità sul piano formativo individuale relativo al contratto di apprendistato. Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere, secondo quanto previsto in materia dall'Organismo nazionale. In sede di ONBSI, l'Organismo nazionale bilaterale di settore, saranno individuate, entro il 31 ottobre 2012, specifiche modalità per l'attuazione del presente paragrafo; nelle more di tale attuazione saranno valide le prassi in atto, tra cui il silenzio-assenso. Tali specifiche modalità dovranno prevedere il rilascio del parere di conformità sulla base di quanto previsto dal presente accordo, fermo restando il principio per cui, decorsi 15 giorni dalla richiesta di parere, esso sarà comunque acquisito.
Parere di conformità. (AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI) Il Responsabile della Pubblicazione XXXXXXXXX XXXXXXXXX Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
Parere di conformità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, xxxxxxx presentare domanda, corredata dal piano formativo all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. La richiesta si intenderà accolta qualora la commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto delle necessarie verifiche di regolare iscrizione e versamento dell'azienda aderente.
Parere di conformità. (AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)
Parere di conformità. 1. Il datore di lavoro è obbligato, entro il termine previsto dalla legge per la comunicazione dell’assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante, a richiedere il parere di conformità del piano formativo individuale con le linee guida ed i profili formativi individuati dalla normativa regionale.
2. Il parere di conformità deve essere richiesto al Centro per l’Impiego territorialmente competente.
3. Il parere di conformità si intende rilasciato in caso di mancata risposta entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
4. Il soggetto di cui al comma 2 comunica: • alle Direzioni provinciali per il lavoro, gli estremi dei piani formativi individuali specificando la conformità degli stessi agli standard regionali o l’eventuale indisponibilità dell’impresa ad adeguare i piani medesimi alle prescrizioni in merito ricevute, esplicitandone le ragioni; • all’Ufficio regionale competente, i piani formativi che presentano, rispetto ai profili professionali di riferimento di cui al comma 1 del precedente articolo 4, integrazioni utili ai fini del periodico aggiornamento degli stessi profili.
5. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate telematicamente attraverso il Sistema Informativo Regionale del Lavoro (BAS-SIL).
Parere di conformità. 1. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’EBIOP-SPORT
2. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’EBIOP-SPORT. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
3. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.
Parere di conformità. Solo le leggi regionali e delle province autonome possono prevedere l’obbligo di richiesta, all’Ente bilaterale (E- BUC) di parere di conformità, a condizione che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.
Parere di conformità. (AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL'ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI) Il Responsabile della Pubblicazione XXXXXXXXX XXXXXXXXX Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazione di una rotatoria tra la SP215 “Moriano di Vimercate − Pessano” e le vie Xxxxxx Xxxxxxx e per Cambiago, in Comune di Caponago TRA E