Parere di conformità Clausole campione

Parere di conformità. Il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'Ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul contratto di apprendistato. Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.
Parere di conformità. Il datore di lavoro, richiederà, secondo le modalità da concordarsi ai sensi del 3° comma del presente paragrafo, all'Organismo nazionale il parere di conformità sul piano formativo individuale relativo al contratto di apprendistato. Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti amministrazioni territoriali, di affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere, secondo quanto previsto in materia dall'Organismo nazionale. In sede di ONBSI, l'Organismo nazionale bilaterale di settore, saranno individuate, entro il 31 ottobre 2012, specifiche modalità per l'attuazione del presente paragrafo; nelle more di tale attuazione saranno valide le prassi in atto, tra cui il silenzio-assenso. Tali specifiche modalità dovranno prevedere il rilascio del parere di conformità sulla base di quanto previsto dal presente accordo, fermo restando il principio per cui, decorsi 15 giorni dalla richiesta di parere, esso sarà comunque acquisito.
Parere di conformità. 1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente bilaterale E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
Parere di conformità. (AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI) Il Responsabile della Pubblicazione XXXXXXXXX XXXXXXXXX Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
Parere di conformità. (AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)
Parere di conformità. Il datore di lavoro e l’apprendista, con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all’Ente bilaterale territo- riale il parere di conformità sul contratto di apprendistato. Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti ammi- nistrazioni territoriali, di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità del- l’addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.
Parere di conformità. Il datore di lavoro e l’apprendista, con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all’Ente bilaterale territo- riale il parere di conformità sul contratto di apprendistato. Nella contrattazione territoriale si potrà concordare di concerto con le competenti ammi- nistrazioni territoriali, di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità del- l’addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere. riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse atti- vità e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno proporzionate in re- lazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i pe- riodi già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione esterna. Il periodo di apprendistato sarà riportato sul libretto formativo ai fini della dimostrazione della attività svolta. In caso di risoluzione del rapporto, all’apprendista sarà rilasciata dall’azienda un docu- mento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti.
Parere di conformità. Articolo 52 – Periodo di prova
Parere di conformità. Solo le leggi regionali e delle province autonome possono prevedere l’obbligo di richiesta, all’Ente bilaterale (E- BUC) di parere di conformità, a condizione che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.
Parere di conformità. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’EPABIC per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.