Orario giornaliero Clausole campione

Orario giornaliero. 1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 20. 2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all’art. 13, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11. 3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.
Orario giornaliero. 1. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresa ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest’ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore con un minimo di una succursale per le imprese che ne abbiano almeno 5); - articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese. 2. Per le attività di cui all’art. 2 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi – il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. 3. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. 4. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete la riduzione di un’ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. 5. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. 6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. 7. Dai nast...
Orario giornaliero. 1. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono superare 3 blocchi orari giornalieri, prevedendo un’ora di intervallo. 2. Non si possono, di norma superare le otto ore di impegno giornaliero.
Orario giornaliero. L'Azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 20%, con un minimo di 7 addetti, di tutto il personale dipendente dall'Azienda; - articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2%, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dalla Azienda, per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle Aziende. Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni di cui all’art. 3 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi – il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore
Orario giornaliero. L'orario giornaliero di lavoro, fissato in azienda, sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge. Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Orario giornaliero. L’Accordo del 7 ottobre 2010 non fa menzione esplicita della durata oraria di funzionamento delle sezioni, ma, nel richiamare i criteri generali previsti dal punto 5 dell’Accordo base del 14 giugno 2007, implicitamente ne conferma i limiti in questo modo: “un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore)”. Successivamente con decreto direttoriale n. 37 del 10 aprile 2008, sentito il Gruppo tecnico nazionale, si precisò che tale orario avrebbe dovuto essere “compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere”. Tali criteri sono stati confermati a tutto il 2010, orientando, in linea di massima, le scelte organizzative delle sezioni. Come si evince dalla rilevazione (cfr. Tabella 13), vi sono, tuttavia, sul territorio nazionale notevoli differenze dell’orario di funzionamento: al Sud e nelle Isole complessivamente circa il 30% delle sezioni funziona per un massimo di sei ore giornaliere. In Calabria il 32% delle sezioni funziona per sole quattro ore giornaliere e il 20% per cinque ore. Nord Ovest 0,0% 1,7% 5,8% 22,1% 31,7% 38,8% Nord Est 0,5% 3,8% 7,6% 10,9% 47,3% 29,9% Centro 0,4% 6,8% 8,1% 16,2% 39,6% 28,9% Sud 4,4% 12,7% 12,0% 31,6% 27,8% 11,4% Isole 1,4% 15,1% 17,1% 34,2% 19,2% 13,0%
Orario giornaliero. Non possono essere previste più di quattro ore consecutive d’insegnamento e di ore a disposizione per completamento cattedra, salvo diversa disponibilità del docente. Non si possono in ogni caso superare le otto ore d’impegno giornaliero, considerando tutte le attività e comunque nello stabilire l’orario d’inizio delle riunioni collegiali e delle attività pomeridiane il Dirigente scolastico dovrà tenere conto del diritto del lavoratore d’usufruire della pausa per il pranzo.
Orario giornaliero. Xxxxx restando i moduli di funzionamento previsti dalla normativa per le diverse tipologie di Servizi Educativo 0/3, ogni servizio educativo - comunale e privato convenzionato – e scuola comunale dell’infanzia sviluppa - per tutti/e i/le bambini/e - il progetto educativo all’interno del modulo orario previsto. La frequenza di ogni bambino/a deve avvenire nel rispetto del modulo di funzionamento a cui lo Stesso/a è stato/a ammesso/a; possono essere autorizzate - solo per motivate e comprovate esigenze e comunque per un periodo, di norma, non superiore a n.5 giorni consecutivi - variazioni dell’orario di ingresso e di uscita (anticipazione e/o posticipazione) dei singoli bambini/delle singole bambine.
Orario giornaliero. L’orario di lavoro giornaliero è articolato in: i. turni avvicendati su due periodi giornalieri (c.d. turni in seconda), ii. prestazione unica giornaliera (c.d. turno unico), iii. turni non cadenzati nelle 24 ore (operato esclusivamente da Personale di Macchina e Personale di Bordo), iv. turni avvicendati nelle 18/24 ore (c.d. turni in terza), La durata massima della prestazione giornaliera per i lavoratori comandati con turno unico, turno in seconda e turno in terza è pari a 10 ore. In ipotesi di turno unico è ammessa una prestazione giornaliera con orario spezzato. Per orario spezzato si intende un orario giornaliero che preveda un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei periodi giornalieri non sarà inferiore a tre ore. La durata dell’intervallo tra i due periodi di lavoro non sarà inferiore a trenta minuti e non sarà superiore a due ore e trenta minuti. E’ considerata notturna la prestazione lavorativa giornaliera che interessa la fascia compresa tra le ore 00.00 e le 05.00. La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera notturna è pari ad 8 ore. Fatto salvo quanto previsto al terzo capoverso del successivo punto 2.d per il personale di terra operante su turni in terza, il numero massimo di prestazioni lavorative giornaliere notturne è di 2 tra due riposi settimanali. Tale limite potrà essere elevato in programmazione secondo i criteri previsti nel patto di produttività di cui all’allegato 3A. Fatto salvo quanto previsto al quarto capoverso del successivo punto 2.d per il personale operante su turni non cadenzati, le ore di prestazione lavorativa giornaliera notturna ricadenti nella fascia compresa tra le 00.00 e le 05.00 non possono eccedere le 390 ore annue, contabilizzate al minuto primo.
Orario giornaliero. 1.L’orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti, di norma: I. più di due interruzioni orarie nell’arco della settimana II. più di cinque (secondaria) o sei (primaria) ore consecutive di insegnamento compresa l’ora di mensa III. più di sei ore di servizio tra xxxxxxx e pomeriggio (compresa un’ora di intervallo)