Controllo del rischio Clausole campione

Controllo del rischio. Per la valutazione e il controllo del rischio viene utilizzato l’indicatore della Tracking Error Volatility, da contenere nel limite del 3% semestrale e da calcolarsi secondo le modalità e la formula di calcolo indicate nell’Allegato tecnico (Allegato C alla Convenzione). Il limite indicato può essere soggetto a modifiche in relazione ad eventuali variazioni del benchmark di riferimento e/o delle linee di indirizzo. Tale modifica verrà indicata esclusivamente dal FASC in forma scritta al GESTORE.
Controllo del rischio. L’azione di controllo del rischio si esprime con la messa in esercizio di una serie di misure classificate e dettagliate come segue:
Controllo del rischio. 1. L’azione di controllo del rischio si esprime con la messa in esercizio di una serie di misure classificate e dettagliate come previste dal GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Controllo del rischio. 1. Per la valutazione della rischiosità della gestione viene utilizzato il PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO, così come definito e calcolato ai sensi dell’Allegato 1 e da contenere entro il limite massimo ivi indicato. Tale limite può essere soggetto a modifiche in relazione ad eventuali variazioni del PARAMETRO DI RIFERIMENTO e/o delle LINEE DI INDIRIZZO.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.