ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI Clausole campione

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva copertura. 2. Individuata la vacanza di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come individuati al precedente comma 1. 4. I medici interessati, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Regione o al soggetto da essa individuato apposita domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti pubblicati. 5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 61 del presente Accordo. 6. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti: a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento. L’Azienda verifica il possesso dei titoli per l’assegnazione dell’incarico; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso. 7. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 6, lettera a) è determinata dall’anzianità di incarico a tempo indeterminato, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico. 8. I medici di cui al comma 6, lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente. 9. In caso di pari posizione...
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. Il Responsabile assegna ai singoli mediatori gli incarichi di mediazione seguendo un criterio di rotazione all'interno degli elenchi per materia o area giuridica cui gli stessi mediatori avranno chiesto di essere inseriti al momento dell'iscrizione o successivamente. Ogni mediatore può essere iscritto a non più di 3 elenchi. 2. Ai mediatori possono essere affidati gli incarichi di mediazione ai sensi del punto che precede soltanto dopo che gli stessi, successivamente all'iscrizione presso questo ODM, abbiano partecipato come “uditori” ad un numero minimo di 2 mediazioni aderite ed effettivamente trattate (valide anche ai fini del tirocinio di cui all'art. 4 del DM 145/2011). L'assegnazione delle mediazioni per l'uditorato avviene per rotazione. Non sono da considerarsi valide ai fini del presente comma le mediazioni concluse per mancata adesione. Della presenza del mediatore-uditore viene dato atto nel verbale conclusivo del procedimento. 3. Ai mediatori già iscritti presso altri organismi che documentino di aver già partecipato come mediatori ad un numero minimo di 5 mediazioni, individuate ai sensi del comma che precede, verranno affidati incarichi di mediazione ai sensi del primo comma senza necessità di uditorato. 4. Ai criteri di rotazione di cui sopra può essere sostituita la designazione a mezzo di programma informatico che tenga conto dei medesimi parametri di base.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. Il dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato: - il tipo di attività e gli impegni conseguenti; - il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite; - le modalità di certificazione dell’attività; - i termini e le modalità di pagamento.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. Il Dirigente, dopo la deliberazione del Piano finanziario ad opera del Consiglio di Istituto, affida gli incarichi al personale scolastico (CM 243/99) con una lettera indirizzata al lavoratore/trice in cui si indica:  il tipo di attività  il compenso, forfettario o ad ore. Nel caso sia ad ore si deve indicare il numero massimo di ore e la retribuzione oraria;  i compiti, le eventuali deleghe e responsabilità;  le modalità di certificazione degli impegni.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all'assegnazione dell'incarico e vengono comunicati all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L'Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese. 2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui al comma precedente, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo art. 4 e ne da' comunicazione all'USMAF-SASN richiedente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due medici specialisti nella branca rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da uno specialista designato dall'Azienda sede del comitato zonale competente. L'idoneita' all'incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. In base al CCNL, gli incarichi e le mansioni al personale A.T.A. sono assegnati, anche mediante una loro rotazione all'interno dei diversi profili professionali, nel rispetto delle competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico, per garantire:  la funzionalità del servizio;  pari opportunità di formazione e di sviluppo professionale. Gli incarichi devono essere assegnati per iscritto. L’atto di nomina deve indicare i compiti assegnati, quando possibile i risultati attesi, il compenso attribuito, le eventuali modalità di rendicontazione.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. Il DS affida gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con lettera di assegnazione ovvero con decreto cumulativo in cui vengono indicati: a) il tipo di attività o di impegni assegnati, b) il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il monte ore che potrà essere retribuito, c) le modalità di certificazione dell’attività svolta, d) i termini e le modalità di pagamento.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. 24.1 Per l’attribuzione degli incarichi al personale saranno seguiti i seguenti criteri: • Titolo di studio attinente all’incarico da attribuire • Esperienza pregressa, per analogo incarico • Disponibilità • Anzianità di servizio • Rotazione 24.2 L’assegnazione di incarichi relativi alle prestazioni/attività aggiuntive, funzioni strumentali, funzioni aggiuntive ecc – di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata dal DS con apposito incarico scritto ed indicare: • le delibere degli OOCC; • il tipo di attività; • il compenso orario o forfetario spettante a seconda del tipo di incarico conferito; • i compiti, gli impegni orari e l’eventuale delega ed ambito di responsabilità inerente l’incarico; • la modalità di certificazione degli impegni e i criteri di valutazione.
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. ART. 45 –
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI. Sono stati inoltre definiti alcuni requisiti per l’assegnazione degli incarichi quali: - possesso di competenze - positivo svolgimento delle funzioni - competenze acquisite con percorsi di formazione, - valutazione del bilancio delle competenze, se reso disponibile dall’insegnante - previste le funzioni di coordinatore informatico, di TPO e di coordinatore dell’apprendistato. Le mansioni e i relativi profili saranno definiti con la contrattazione decentrata. Viene introdotta la possibilità di poter usufruire di periodi sabbatici come previsto per la scuola a carattere statale.