Cooptazione Clausole campione

Cooptazione. L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale del servizio che eseguiranno.
Cooptazione. In caso di cessazione di uno o più consiglieri designati da una delle Parti, ciascuna Parte si impegna a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, il consigliere o i consiglieri in sostituzione siano nominati dall’Assemblea della Società (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nelle persone indicate dalla Parte che aveva originariamente designato il consigliere o i consiglieri cessati dall’incarico e ai medesimi (oppure ad altro consigliere indicato dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto sostituito) siano conferiti gli eventuali poteri o cariche già facenti capo all’amministratore cessato.
Cooptazione. Se l'operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare, possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 37, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., i lavori sono eseguiti dai Concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui ai precedenti punti. Si precisa che nel caso di Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la Stazione Appaltante circa l'effettiva idoneità dell'aggiudicatario ad eseguire il contratto e la sua solvibilità in caso di inadempimento, i requisiti speciali di cui all'art. 263, comma 1, lett. a), b), e d) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii – richiesti nei punti che seguono al progettista qualificato, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e sono stabiliti nella misura minima del 60% in capo al mandatario, con il conseguente coinvolgimento di tutti i soggetti qualificati del raggruppamento nell'esecuzione della prestazione, ciascuno in proporzione al segmento di attività di propria pertinenza. Tale formula garantisce una effettiva partecipazione di tutti i soggetti del raggruppamento, attesa la rilevante trasversalità delle competenze richieste. La disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale). Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni Concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
Cooptazione. Se l’operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea CUP F73G12000400002 – CIG 6273813245 hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare, possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010). Ai sensi dell’art. 92, comma 7, d.P.R. 207/2010, in riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria specialistica OG11 di cui all’articolo 12, comma 2, legge n. 80/2014 per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria, oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento per la categoria specialistica OG 11, in quanto di incidenza superiore al 15%.

Related to Cooptazione

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.