REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA Clausole campione

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la r.d.o. intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso sono i seguenti: a) requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio o altro Registro di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016; c) requisiti di carattere speciale: iscrizione al MEPA tenuto da Consip Spa, area merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, software”; d) requisiti relativi alla prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, prestati per 5 anni continuativi, senza contenziosi e con buon esito per conto di Enti pubblici, con indicazione degli Enti pubblici, dei periodi e degli importi dei servizi prestati. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato a norma del D.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità p...
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA. 1. Possono partecipare alla gara i fornitori che, in possesso dei requisiti prescritti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016, risultino anche:  Iscritti alla Camera di Commercio per attività corrispondente ai servizi in oggetto.  In possesso di Licenza individuale per prestazione di servizi postali (art.5 del D. Lgs. n. 261/1999 modificato dall’art.1, comma 5 del D.Lgs. 31/03/2011 n. 58 e all’art.1, comma 4 del D.M. n. 73/2000), nonché di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientranti nel servizio universale (art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999, sostituito dall’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 58/2011).  Il fornitore dovrà altresì assicurare una copertura per i servizi sul territorio della Provincia di Xxxxxxx xxx 000%, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx) dell’80% e sul territorio nazionale, almeno del 70%.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA. I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: I’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della gara. La società dovrà inoltre dimostrare di aver gestito almeno uno fra i servizi oggetto del presente capitolato negli ultimi tre anni minimo in un Comune di pari classe( classe V) o superiore rispetto al Comune di San mango d’Aquino. Trovano applicazione le norme sull’incompatibilità di cui all’art. 9 del DM 289/2000. Sono altresì ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei e Consorzi di concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso le imprese componenti il raggruppamento temporaneo devono presentare l’impegno – reso da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati - ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dal citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con esplicita indicazione del soggetto capogruppo, ovvero a presentare atto di costituzione del raggruppamento stesso contenente il mandato speciale all’impresa capogruppo nel caso di R.T.I. già costituite. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un Raggruppamento, ovvero che partecipi a più raggruppamenti diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei Raggruppamenti ai quali l’impresa partecipa. E’ fatto altresì divieto di partecipazione di Imprese che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. Nel caso di partecipazione in R.T.I costituito o da costituirsi, relativamente ai requisiti richiesti per la partecipazione di cui al precedente art. 9, questi devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di impresa o del consorzio. Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra devono essere scrupolosamente osservate; si darà luogo all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che risultino iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossio- ne dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province, istituito presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n.289. I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione. L'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dalla gestione del servizio. E’ ammessa la partecipazione alla gara, sotto forma di Associazione Temporanea di Imprese, di soggetti regolarmente iscritti al succitato Albo. In tal caso ogni partecipante all’A.T.I. dovrà possedere, comunque, i requisiti ri- chiesti ai singoli concorrenti.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA. Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa attestante: • di aver preso visione del bando d'asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute; • di essersi recato sui luoghi ove si sviluppa l'intervento selvicolturale di cui al presente avviso, di aver preso visione della particella forestale n.5, del vigente PAF ubicata in località "Piana", e del materiale legnoso in piedi assegnato al taglio, delle condizioni locali, nonché di aver considerato tutte le circostanze, generali e particolari, ivi compreso le prescrizioni specifiche per il taglio recate dal progetto di utilizzazione a firma del dott. Agronomo Forestale Xxxxxx Xxxxxxx, che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, formulare prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili; • di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni) nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti i costi inerenti e conseguenti all'applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza; • di aver preso visione della documentazione, delle condizioni contrattuali, del capitolato d'oneri e delle condizioni relative all'utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione; • di impegnarsi a mantenere valida l'offerta fino a 180 giorni dopo la data dell'aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dall’Avviso Pubblico; • di possedere i requisiti di ordine generale che abilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione così come descritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; • di essere iscritta alla C.C.I.A.A. competente per attività boschive e/o selvicolturale; • di essere iscritta all'apposito Albo Regionale delle Ditte Boschive indicando la data e il numero d’iscrizione di cui all'art. 23 allegato B della legge Regione Campania 7 maggio 1996 n. 11e s. m. e i.; • che l'impresa è in regola con i versamenti agli Enti INPS e INAIL; • di applicare integralmente tutte le norme contenute n...

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  • REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

  • Requisiti per la partecipazione 1. Le borse di mobilità traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione nell’anno accademico 2020/2021 e nell’anno accademico 2021/2022 e regolarmente iscritti nell’anno accademico corrente. E’ altresì consentita la partecipazione degli studenti laureandi dell’a.a. 2020/21 secondo le seguenti condizioni: non potranno partecipare studenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già laureati. Gli studenti vincitori della selezione, invece, che dovessero laurearsi prima dello svolgimento del tirocinio avranno il tempo di 12 mesi dal conseguimento di laurea per completarlo. In ogni caso il tirocinio dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023. 2. Avere buona una buona conoscenza della lingua inglese, considerata dall'impresa ospitante come lingua veicolare (la conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare il tirocinio costituisce titolo preferenziale); tale conoscenza potrà essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti strumenti: - o certificato rilasciato da un Ente di certificazione internazionale che attesti almeno il livello minimo pari a B1, da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o esame universitario di livello minimo B1 sostenuto da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all’estero terminato da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); - o certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico Interfacoltà Università degli Studi di Enna "Kore" almeno di Livello B1; - superamento degli esami di lingua e traduzione – Lingua inglese per gli studenti iscritti o laureandi corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, laurea Magistrale in Studi Interculturali. - o autocertificazione attestante la conoscenza linguistica ed il corrispondente livello (es. B1, B2 ecc.). In tal caso l’ente coordinatore del progetto Mine Vaganti NGO si riserva comunque il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio o test. 3. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+ o di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. 4. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus per traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi (24 mesi per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 5. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.

  • Requisiti di partecipazione Ai fini della partecipazione alla presente procedura, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: a) Requisiti di ordine generale: 1. i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. devono aver aderito formalmente ai 10 principi ONU del Global Compact e ai Principi guida su Imprese e Diritti umani elaborati dal Consiglio Diritti Umani dell’ONU nel 2011 e riaffermati dall’UE con Conclusioni del Consiglio Affari Esteri nel giugno 2016. b) Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere soggetti aventi finalità di lucro di cui all’art. 27 della L. 11 agosto 2014, n. 125, nonché: 1. ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (di cui all’art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.) per attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta; se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, devono essere iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali secondo quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3; se operatori economici che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine in attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta, devono essere in possesso di tale autorizzazione. In ogni caso, l’iscrizione deve essere avvenuta, per i Soggetti Proponenti interessati al Lotto n. 2, nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando; 2. non devono essere iscritti, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 125/2014, al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3 della L. 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm.ii. c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: d) Requisito di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono garantire la disponibilità di un referente (cd. “Contact person”), che sarà anche Responsabile del Contratto di finanziamento, con almeno 3 anni di esperienza continuativa con funzioni di coordinamento e di gestione o funzioni direttive o dirigenziali nel settore di intervento oggetto dell’iniziativa proposta. Il referente svolgerà le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto, assicurando il presidio delle attività realizzative, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti e il coordinamento del Gruppo di Lavoro. a) in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), da ciascuna impresa partecipante al RTI; b) in caso di Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, da tutte le imprese consorziate; c) in caso di Consorzio ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate; d) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle imprese designate per l’esecuzione dell’iniziativa; a) in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), dalla mandataria/capogruppo; b) in caso di Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituito o costituendo, da almeno una impresa consorziata; c) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio o da almeno una impresa consorziata designata per l’esecuzione dell’iniziativa.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

  • Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.