Copertura assicurativa provvisoria Clausole campione

Copertura assicurativa provvisoria. Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria. Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva. La copertura assicurativa provvisoria non è data se, alla data sopra specificata, la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria. La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio della comunicazione di rifiuto dell'intera proposta, in ogni caso otto settimane dopo la ricezione della proposta da parte di Allianz Suisse o nell'eventualità di mora di pagamento del premio. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica all'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio. Le prestazioni della copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Per il calcolo dell'importo complessivo, le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.
Copertura assicurativa provvisoria. Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria. Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione
Copertura assicurativa provvisoria. Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una co- pertura assicurativa provvisoria. Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta per- viene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva. Non vi è copertura assicurativa provvisoria se, a quel momento, l'assicurando si sta sottoponendo a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è in possesso della piena capacità lavorativa o, ancora, se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesisten- ti alla decorrenza della copertura provvisoria. La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della co- pertura definitiva o con l'invio della comunicazione completa di rifiu- to della proposta, in ogni caso otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al con- traente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assi- curativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio. La copertura assicurativa provvisoria copre le prestazioni concorda- te ma garantisce la rendita soltanto se l'importo richiesto non supe- ra il 75% annuo del reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito nel mese civile precedente alla proposta di assicurazione. Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria so- no limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stes- so assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Ai fini del computo la rendita per incapacità di guadagno viene con- teggiata sotto forma di erogazione in capitale unico. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cam- bio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.
Copertura assicurativa provvisoria. Durante l’esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria. Tale copertura decorre dalla data in cui la proposta scritta perviene a un’agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva. La copertura assicurativa provvisoria non sussiste se, a detta data, l’adul- to da assicurare è sottoposto a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l’eventuale evento assicu- rato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria. La copertura assicurativa provvisoria termina con l’inizio della copertura definitiva o con l’invio della comunicazione di rifiuto completo della propo- sta, in ogni caso entro otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica all’assi- curazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria si estingue non appena la proposta di modifica perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio. Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria sono limi- tate, per l’insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l’evento assicurato. Le prestazioni derivanti dalla copertu- ra assicurativa provvisoria vengono erogate fino a concorrenza del limite pattuito.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: