Coperture assicurative facoltative Clausole campione

Coperture assicurative facoltative. Il Cliente può aderire liberamente a una o più coperture assicurative aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio (ad esempio: assicurazione rischio morte o rischio inabilità al lavoro o perdita del lavoro, rischio incendio o furto del bene locato, etc.) alle condizioni e ai termini previsti dalle relative condizioni di assicurazione. L'Utilizzatore, in quanto tenuto a risarcire in proprio il Concedente per tutti i danni inerenti e conseguenti alla perdita e/o distruzione (totale o parziale) del Veicolo, ha facoltà di assicurare il Veicolo per furto totale nonché per i rischi inerenti alla distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per un valore corrispondente al prezzo di acquisto del Veicolo, comunicando il nominativo della Compagnia Assicurativa prescelta al Concedente. L’eventuale polizza assicurativa accessoria alla locazione finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la locazione finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte. Pertanto, l’Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte il Concedente.
Coperture assicurative facoltative. Il Cliente può aderire a una o più coperture assicurative aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio, alle condizioni e ai termini previsti dalle relative condizioni di assicurazione. In caso di sinistro, il Cliente è comunque tenuto a versare gli importi dovuti alla ‹‹Banca››.
Coperture assicurative facoltative. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Coperture assicurative facoltative. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - INTERRUZIONE VIAGGIO La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO Oggetto e decorrenza della garanzia
Coperture assicurative facoltative. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE E’ possibile stipulare una polizza integrativa rimborso spese mediche per aumentare, sino all’ importo di € 50.000,00 to- tale, le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto. Tutte le condizioni di queste coperture assicurative facoltative sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx o possono essere richieste direttamente ai nostri uffici. La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Medi- che va esplicitamente richiesta al momento della prenotazio- ne o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza. Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le franchigie sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.

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  • Sicurezza sul lavoro L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza dei lavoratori vigente al momento dell’esecuzione dell’Appalto, ivi incluse le norme in tema di rimozione, trattamento, bonifica e smaltimento di eventuali materiali pericolosi, tossici e nocivi. L’Appaltatore si obbliga a predisporre, ove necessario, i piani di sicurezza previsti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a osservare rigorosamente: - tutte le disposizioni di cui al presente Contratto; - la normativa applicabile in materia di sicurezza; - le disposizioni particolari eventualmente in merito impartite in coerenza con le leggi dalla Committente e dai soggetti dallo stesso delegati. Le Parti danno atto che l’appaltatore ha consegnato il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali ex D. Lgs. 81/2008 connesso all’Appalto affidato. Nel quadro della piena osservanza delle norme di prevenzione dei rischi connessi alle attività oggetto del Contratto e, in particolare, in adempimento di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, l’Appaltatore, ovvero i suoi fornitori o subappaltatori, farà sì che il personale proprio e/o dei subaffidatari osservi le prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e adotti le precauzioni necessarie per salvaguardare la vita e l’incolumità dei lavoratori stessi, di eventuali altri dipendenti o incaricati della Committente e di altri fornitori e/o terzi. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore si impegna a: - far sì che tutto personale proprio e dei propri subaffidatari sia munito di tesserino di riconoscimento (riportante nome, cognome, qualifica e impresa di appartenenza) da esibirsi a richiesta di ogni delegato della Committente; - portare alla conoscenza preventiva di tutti i dipendenti propri e dei subaffidatari (subappaltatori, cottimisti e fornitori) tutti i rischi connessi con le attività oggetto di appalto; - emanare le disposizioni di sicurezza necessarie e vigilare sulla loro puntuale applicazione da parte del personale proprio e dei propri subaffidatari; - fornire alla Committente notizie e dati inerenti a tutti gli infortuni che eventualmente coinvolgessero i lavoratori a qualunque titolo coinvolti nell’Appalto; - procedere alla nomina di tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. 81/08, fermo restando che la Committente potrà, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei predetti soggetti, giustificandone la richiesta; - consentire a ogni soggetto delegato dalla Committente di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto della normativa vigente, nonché di richiedere all’Appaltatore ogni notizia od informazione circa l’osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e dalle norme di legge; - disporre e controllare che tutti i dipendenti propri e dei subaffidatari siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; - curare che tutte le macchine, attrezzature e mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati, siano in regola con le prescrizioni vigenti e rimuovere immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme sostituendoli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - curare la formazione delle maestranze; - partecipare a tutte le riunioni indette al fine di assicurare il coordinamento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; - aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi e lasciarlo a disposizione delle autorità competenti; - ottemperare ai Protocolli anti COVID emanati; - organizzare, a propria cura, spese e responsabilità, un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori a norma di legge; - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle opportune misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell’emergenza, nonché provvedere, a propria cura e spese, alla formazione di questi stessi addetti. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull’Appaltatore, restandone sollevata la Committente, indipendentemente dalla causa o ragione cui debba imputarsi l’incidente. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, prima dell’inizio delle attività, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere ed eseguire attività di prevenzione antinfortunistica; eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza del lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, la Committente si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dell’Appalto affidato, senza che questo comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.