Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1. 5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 136 e s.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip s.p.a. Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo Ordine di acquisto sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.calcolati applicando uno sconto del 14,07% al valore nominale del Buono pasto;
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuateavvenuta consegna dei Buoni pasto da parte del Fornitore. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.
53. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati sul conto corrente intestato al Fornitore: Unicredit S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 Fornitore presso BANCA BPER, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
64. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 34, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
75. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 34, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto la fornitura del contratto attuativo servizio (e quindi l’emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all’Ordine di acquisto per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
86. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativoall’Ordine di acquisto emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo dell’Ordine di fornituraacquisto. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo dall’ Ordine di acquisto in caso di sospensione.
97. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo contratto attuativo in caso di sospensione.
108. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzionebuoni pasto, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo dall’ Ordine di acquisto in caso di sospensione.
119. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo nell’Ordine di fornituraacquisto, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
1210. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta Resta altresì inteso che in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208Buoni emessi.
11. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà l’Amministrazione si renda inadempiente nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello pagamento del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessacorrispettivo, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui al parsensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico1454 c.c., fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica è facoltà del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali l’Ordine di cui al comma 3acquisto s’intenderà risolto di diritto.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
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Samples: Service Agreement
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” Attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 che, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall’Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell’art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. .. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore: Unicredit Fornitore presso la Banca BANCO BPM S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
65. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 811, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
86. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari pari, al massimo, al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
97. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagatepagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo contratto attuativo in caso di sospensione.
108. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagatepagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo contratto attuativo in caso di sospensione.
119. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 20810. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la proroga disposta stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da Consip superi i 4 parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
11. In conformità all’art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi esuccessivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore richiedere - entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione:
a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al par. 3 pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
c) la comprova del Capitolato Tecnico, fatta eccezione pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandiil servizio prestato.
1312. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto pari a 0,001%“S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciutoapplicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del il Fornitore dei riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l’importo relativo allo sconto impropriamente applicato.
1413. Alle Amministrazioni Contraenti che che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto uno dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l’importo relativo allo sconto pari impropriamente applicato.
14. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a 0,001%Prezzo variabile a 12 e a 24 mesi, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
15. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
16. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 9, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera x) dell’art. 2 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l’atto.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Dei Servizi Connessi
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati secondo i meccanismi descritti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico, sulla base dei prezzi indicati nell’Offerta Economica di cui all’Allegato C e nel documento riepilogativo allegato sub C.D “Corrispettivi e Tariffe”. Resta in ogni caso inteso che:
(i) ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di gestione, trovano applicazione, altresì, le previsioni sulla scontistica multiambito e i vincoli sui canoni unitari di cui, rispettivamente, ai paragrafi 4.6 e 4.7 del Capitolato Tecnico;
(ii) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione, ad esclusione del cablaggio, disciplinati, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico, i cui corrispettivi sono espressi in canoni mensili, nel caso di avvio/termine dei servizi sugli apparati nel corso di un mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero effettivo di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto i predetti servizi;
(iii) con riferimento al servizio di presidio disciplinato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, il cui corrispettivo è espresso in un canone mensile, nel caso di avvio/termine dei servizi nel corso di un mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto il predetto servizio;
(iv) con riferimento ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, i corrispettivi sono riconosciuti in funzione dei singoli pacchetti esauriti (interventi sul cablaggio e IMAC) e dei ticket gestiti (Service Desk), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico;
(v) con riguardo al servizio IMAC e agli interventi sul cablaggio, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1 e 6 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui al termine della durata del Contratto di Fornitura il singolo pacchetto di interventi/lavorazioni non sia stato completamente utilizzato dall’Amministrazione Contraente, il relativo corrispettivo sarà comunque riconosciuto per intero a favore del Fornitore;
(vi) per le attività di Assessment e predisposizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, svolte sia nella fase preliminare all’eventuale stipula del Contratto di Fornitura, sia nel corso dello stesso, così come per tutte le attività indicate nel paragrafo 10 (sub‐paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5) del Capitolato Tecnico relative alla gestione della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, di cui rispettivamente ai paragrafi 9.1, 9.2 e 10 del Capitolato Tecnico, non è previsto alcun corrispettivo, dovendosi le stesse intendersi remunerate attraverso i corrispettivi previsti per i servizi di gestione, manutenzione, cablaggio, presidio e service desk;
(vii) laddove l’Amministrazione Richiedente, dopo la richiesta di Assessment e la redazione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi, non proceda, nei termini previsti al precedente art. 4, all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale, il Fornitore ha diritto unicamente al corrispettivo per gli oneri di sopralluogo per ogni sede in cui il sopralluogo sia stato svolto, secondo gli importi indicati nella seguente tabella: Numero di apparati censiti nella Sede Importo per la Sede Fino a 300 Euro 500,00 Da 301 a 1000 Euro 1.000,00 Oltre 1000 Euro 2.000,00 I predetti corrispettivi verranno riconosciuti solo con riferimento agli apparati per i quali l’Amministrazione Richiedente abbia esplicitamente richiesto il censimento. Gli stessi devono in ogni caso considerarsi fissi, invariabili ed omnicomprensivi di ogni onere e spesa inerenti allo svolgimento del sopralluogo. Nessun corrispettivo per oneri di sopralluogo è invece riconosciuto al Fornitore nel caso in cui l’Amministrazione Contraente, dopo la richiesta di aggiornamento del Piano Esecutivo dei Servizi e la redazione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, non proceda, nei termini previsti al precedente art. 4, all’emissione dell’Ordinativo Collegato.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti amministrazioni contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazioneaccettazione dei servizi” di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”7, comma 3, della presente Convenzione.
3. I predetti corrispettivi corrispettivi, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, saranno fatturati come segue:
(i) con riguardo ai servizi di gestione, manutenzione e presidio di cui, rispettivamente ai paragrafi 4, 5 e 7 del Capitolato Tecnico, con cadenza bimestrale trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico;
(ii) con riguardo ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico;
(iii) con riguardo agli oneri per il sopralluogo, i corrispettivi dovuti a favore del Fornitore possono essere fatturati dal medesimo una volta decorso il termine previsto per l’approvazione da parte dell’Amministrazione Richiedente del Piano di Esecuzione dei Servizi senza che la medesima abbia proceduto all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti amministrazioni contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi Per le amministrazioni contraenti, diverse da quelle di cui al precedente comma 1D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. .. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit a) sul conto intestato a Fastweb S.p.A. 000005235152 presso Deutsche Bank ‐ filiale di Xxxxxx ‐ Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 Unicredit e b) sul conto intestato a Maticmind S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 di Siena, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Le .. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui i predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzionealle amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del commi 26 e 27 D.Lgs. n. 50/2016163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionePubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativoall’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornituraFornitura Principale. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1112, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
98. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del commi 26 e 27 D.Lgs. n. 50/2016163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
109. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
1110. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del commi 26 e 27 D.Lgs. n. 50/2016163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106117, comma 13 del 4, D.Lgs. n. 50/2016163/2006.
1211. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi dati di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’artcui all’art. 9, comma 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.L. 66/2014 D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi.
1312. Alle Amministrazioni Contraenti amministrazioni contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%0 (zero). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
1413. Alle Amministrazioni Contraenti amministrazioni contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%0 (zero).
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Samples: Service Agreement
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al precedente comma 1D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore: Unicredit Fornitore presso la Banco BPM S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari pari, al massimo, il 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
98. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagatepagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo contratto attuativo in caso di sospensione.
109. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagatepagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo contratto attuativo in caso di sospensione.
1110. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 20811. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la proroga disposta stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da Consip superi i 4 parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
12. In conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi esuccessivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore richiedere - entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione:
a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al par. 3 pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
c) la comprova del Capitolato Tecnico, fatta eccezione pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandiil servizio prestato.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo “sconto pari a 0,001%S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
15. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
16. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (SEPAcinque) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
17. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 10, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera w) dell’art. 2 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l’atto.
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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.D.
2. Tali Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (dual billing).
3. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento del canone.
4. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” ”, di cui al precedente ai precedenti articolo 2 “Definizioni”” ed articolo 7, comma 6.
35. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuateContraenti. Ciascuna fattura, corredata fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Contraente, sul conto corrente n. 000500060195, intestato al Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit presso UnicreditCorporate Banking S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 136 e s.m.i– Fuiliale di Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Codice IBAN IT 02 W 02008 09440 000500060195. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 87, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3Fermo restando quanto stabilito all’articolo 9, comma 10, delle Condizioni Generali, è il Fornitore ha facoltà del Fornitore di non inadempiente, nel caso di dare seguito a nuovi Ordinativi emessi da una Amministrazione Contraente che sia in ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine maturati in ragione di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del un contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico serviziodella presente Convenzione.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi dati di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’artcui all’art. 9, comma 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.L. 66/2014 D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Restano ferme le disposizioni A parziale deroga di quanto previsto all’art. 9, comma 5, delle Condizioni Generali, preso atto delle obiettive difficoltà di adattare il sistema di fatturazione del Fornitore all’esigenza di inserire in fattura, così come richiesto dal richiamato articolo delle Condizioni Generali, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, il Fornitore medesimo si impegna a redigere entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione un piano di fattibilità contenente tra l’altro il termine entro cui il proprio sistema di fatturazione risulterà adeguato. Tale termine dovrà comunque essere anteriore al termine di validità della presente Convenzione. Nelle more di quanto sopra Consip autorizza il Fornitore a non applicare la prescrizione di cui all’art. 19, comma 5115, della legge 28 dicembre 2015delle Condizioni Generali, n. 208. Nel caso nella parte in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa è previsto che sia inserito nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime il CIG (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UECodice Identificativo Gara) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore “derivato” rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. Lo sconto verrà riconosciuto11 della Legge 16 gennaio, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica fermo rimanendo l’obbligo del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini stesso di cui al comma 3aggiornare costantemente Consip sullo stato di avanzamento delle suddette attività.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste, a titolo di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi oggetto postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e nel documento riepilogativo allegato sub C.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5).
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel 5.2 Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al precedente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà:
a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente;
b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00.
55.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigenteall’Allegato 7. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
5.4 Ove il Cliente sia un’Azienda, e, in particolare, del D.Lgs. la fattura dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante: versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, 41028663 intestato a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit Poste Italiane S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura; postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”; bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”; tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 136 e s.m.iapposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Le generalità e Poste Italiane ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip Cliente convengono che la quale ancorché non materialmente allegata, fattura costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore a tutti gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla avverrà entro 30 giorni dalla ricezione data di emissione della richiesta. Il Fornitore fattura a condizione che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo; qualora, per il rilascio della garanzia e ferma restando qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione dell’esecuzioneo revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente; qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, è facoltà del Fornitoredovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, ai sensi dell’art. 1454 c.c.Xxxxx Xxxxxx, diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giornix. 000, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto 00000 - Xxxx con un preavviso di diritto. Resta salva 30 giorni al fine di concordare la facoltà dell’Amministrazione nuova modalità di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensionepagamento.
9. 5.5 In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblicoritardato pagamento, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’artquanto previsto dal D. Lgs. 106n. 231 del 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 13 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, f atta salva l'eventuale prova del D.Lgs. n. 50/2016maggior danno.
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o5.6 Inoltre, in mancanzacaso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla costituzione in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1mora effettuata da Poste con comunicazione scritta, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi di telefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandiPost aonline.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
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