CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il concessionario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sarà cura del Comune inviare al concessionario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dal concessionario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso concessionario non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico del concessionario e da quant’altro dovesse essere dalla stessa dovuto.
Appears in 4 contracts
Samples: Concessione, Determinazione a Contrarre, Concessione
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il concessionario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sarà cura del Comune della Direzione competente inviare al concessionario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dal concessionario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso concessionario non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico del concessionario e da quant’altro dovesse essere dalla stessa dovuto.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Servizi
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il concessionario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile1. Il pagamento corrispettivo a favore della ditta, come indicato all’articolo precedente, scaturisce in modo specifico dalle seguenti fasi:
2. Le spese postali, di notifica, legali e tutte quelle necessarie per il recupero coattivo dei corrispettivi avverrà tributi, essendo anticipate dall’azienda sono integralmente riservate alla stessa senza che il Comune possa pretendere compartecipazioni. L’azienda è autorizzata dall’Ente a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sarà cura del Comune inviare al concessionario tutte rigirare le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dal concessionario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso concessionario non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza suddette somme a carico del concessionario contribuente.
3. Il corrispettivo a favore dell’azienda aggiudicataria verrà pagato entro il 20 del mese successivo ad ogni trimestre gestito, previa presentazione di regolare fattura e da quant’altro dovesse essere dalla stessa dovutodi rendicontazione ove si evince le somme riscosse suddivise per tributo e singolo voce di riferimento (imposta, sanzioni, spese notifica) ecc.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement