Sponsorizzazione. 1- Il Tesoriere si impegna ad erogare a favore della Provincia, per tutta la durata della convenzione, un intervento annuo di euro …………….. (…………..), oltre IVA a titolo di sponsorizzazione da erogare per intero in ciascuno dei 5 (cinque) anni, o frazione, di validità del rapporto di cui alla presente convenzione a sostegno di iniziative istituzionali che l’Ente di volta in volta individuerà quali, a titolo meramente esemplificativo: - svolgimento di convegni, seminari, corsi di formazione ecc. organizzati a favore del personale dipendente dell’ente e/o degli amministratori e/o degli altri enti locali del territorio; - manifestazioni o interventi in ambito culturale o sociale; - interventi di recupero di beni mobili o immobili; - realizzazione di interventi inerenti il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale. L'Ente a fronte della sponsorizzazione, si impegna a garantire una adeguata visibilità al logo della banca tesoriere, apponendolo sul materiale informativo relativo alle iniziative concretizzate ed accompagnandolo con la dicitura “con il contributo di (denominazione del tesoriere)”.
Sponsorizzazione. modalità di diffusione del messaggio (durata, frequenza, intensità) non dipendono direttamente dall’impresa sponsor, ma unicamente dalle vicende proprie dell’avvenimento cui è collegata; concentrazione del contenuto del messaggio, riducendosi, in genere, al marchio, logo o segno distintivo dell’azienda; assenza di diretta identificabilità della fonte del messaggio; potenzialità di coinvolgimento dell’attenzione del pubblico notevolmente più elevata: la sponsorizzazione non interrompe la manifestazione in corso di svolgimento.
Sponsorizzazione. L’Azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura, moto etc.) Il contratto di franchising è caratterizzato dall’esistenza di un contratto di licenza di marchio che non presenta peculiarità di sorta, poiché, in questo caso, a differenza del merchandising, la finalità principale non consiste nello sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti, quanto nel diffondere e nel rendere più capillare sul mercato la presenza di prodotti per i quali il produttore è già noto.
Sponsorizzazione a) Ogni membro potrà sponsorizzare per garanzia un investimento che un investi- tore di una qualunque nazionalità, o che investitori di diverse nazionalità intendano effettuare.
Sponsorizzazione. PUBBLICITA’
Sponsorizzazione. L’azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura etc.)
Sponsorizzazione. In relazione a quanto in premessa il Comune di Livorno comunica di aver ricevuto alcune prime proposte di sponsorizzazione e rende noto di ricercare soggetti interessati a sponsorizzare la mostra sia attraverso dazione di denaro, sia attraverso accollo diretto di spese necessarie per l’organizzazione della mostra, sia, infine, attraverso la prestazione di lavori o servizi necessari secondo le esigenze dell’amministrazione e tenuto conto dei vincoli previsti nell’accordo stiulato con il prestatore. E’ facoltà del soggetto proponente presentare specifiche modalità di sponsorizzazione, o anche di erogazione in liberalità, salva la loro valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione in relazione alle proprie specifiche necessità e finalità. Lo sponsor avrà diritto a promuovere la propria immagine, legandola all’iniziativa iniziativa, secondo le modalità che saranno liberamente negoziate in seguito alla propria candidatura. Si chiarisce che la presentazione di una candidatura non comporta alcun diritto alla successiva stipulazione del contratto e non costituisce obbligazione precontrattuale per il Comune di Livorno; pertanto il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte dei soggetti privati. Il Comune di Livorno opererà la propria selezione nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e imparzialità, sulla base delle finalità d’interesse pubblico dell’iniziativa da sponsorizzare e tenendo fermi i sopra citati vincoli previsti nell’accordo stipulato con il prestatore .
Sponsorizzazione. L’aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico, gli oneri derivanti da sponsorizzazioni, come di seguito indicati. Con espressa dichiarazione contenuta nell’offerta, il concorrente, qualora risulti aggiudicatario, si impegna ad erogare a favore alla Provincia di Brescia, all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto di appalto specifico, un importo “una tantum” pari all’0,4% dell’importo (al netto dell’IVA) del medesimo contratto, a titolo di sponsorizzazione (ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000), a sostegno di iniziative rivolte a migliorare l’efficienza ed efficacia dei servizi sostenendo corsi di formazione e incentivando produttività e risultato dei dipendenti come previsto dagli artt. 15, comma 1 lett. d) CCNL del personale del comparto sottoscritto il 01/04/1999 e 26 lett. b) CCNL dei Dirigenti sottoscritto il 23/12/1999 “somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997”. L’Ente a fronte della sponsorizzazione, si impegna a garantire una adeguata visibilità del logo dell’aggiudicatario sulle varie iniziative di comunicazione e informazione con il territorio (seminari, convegni, corsi, etc), apponendo sul materiale divulgativo, cartaceo e online, la dicitura “con il contributo di (denominazione dell’aggiudicatario)”.
Sponsorizzazione. 281.1 Gli enti affiliati o aggregati e i soggetti tesserati possono stipulare contratti di sponsorizzazione nei limiti e nel rispetto delle specifiche norme emanate dal CONI e/o da F.I.S.E..
Sponsorizzazione. La sponsorizzazione è un'attività commerciale con cui, a fronte di un pagamento, si ha visibilità e ritorno di immagine. La sponsorizzazione è diversa dal ricevere una donazione in denaro e concedere al donatore di promozione di vario tipo, che ad esempio promuovo la sua collaborazione e le sue finalità. Questa confusione, che va evitata, è favorita dal comune uso della parola “sponsor” per intendere un sostenitore. La sponsorizzazione in termini fiscali è un contratto atipico di prestazioni corrispettive di denaro con cui la persona che usufruisce della sponsorizzazione, per un determinato periodo di tempo e dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, permette che al suo marchio venga associato il nome (il prodotto, i servizi o un’altra attività produttiva) dello sponsor. La sponsorizzazione gode di un regime fiscale specifico. Il contratto di sponsorizzazione è un investimento economico fatto dallo sponsor per avere un ritorno di immagine grazie alla concessione di spazi di comunicazione.