Sponsorizzazione. 1. La sponsorizzazione deve intendersi come ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine.
2. La sponsorizzazione è una tipologia contrattuale nella quale una parte, lo sponsor, si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi o ad eseguire lavori pubblici a vantaggio dell’altra parte. Questa ultima si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie e di veicolazione del logo, del marchio o di altri messaggi.
3. Possono essere conclusi contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività:
a) culturali, sportive e ricreative;
b) di promozione turistica;
c) di carattere sociale ed assistenziale;
d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche;
e) di valorizzazione del patrimonio Comunale e dell’assetto urbano;
f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale;
g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della attività amministrativa/contabile dell’Ente.
4. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.163/2006 e s.m. si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
5. L’Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse. Il relativo avviso potrà essere pubblicato all’Albo Pretorio informatico, per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 7 a un massimo 15 giorni consecutivi
6. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa potrà procedere mediante pubbl...
Sponsorizzazione a) Ogni membro potrà sponsorizzare per garanzia un investimento che un investi- tore di una qualunque nazionalità, o che investitori di diverse nazionalità intendano effettuare.
b) Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi b) e c) del presente Allegato, ogni membro sponsorizzatore condividerà assieme agli altri membri spon- sorizzatori le perdite secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti spon- sorizzati, allorquando e nella misura in cui tali perdite non possano essere coperte da Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione di cui all’articolo 2 del presente Allegato, secondo il rapporto tra il grado massimo di responsabilità eventualmente assunta attraverso le garanzie fornite per gli investimenti da esso sponsorizzati e l’am- montare totale della eventuale massima responsabilità secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati da tutti i membri.
c) Nel decidere il rilascio di garanzie conformemente al presente Allegato, l’Agenzia valuterà attentamente l’eventualità che il membro sponsorizzatore possa far fronte ai propri obblighi in base al presente Allegato e darà priorità a quegli inve- stimenti co-sponsorizzati dai Paesi ospiti interessati.
d) L’Agenzia consulterà periodicamente i membri sponsorizzatori relativamente alle operazioni oggetto del presente Allegato.
Sponsorizzazione. modalità di diffusione del messaggio (durata, frequenza, intensità) non dipendono direttamente dall’impresa sponsor, ma unicamente dalle vicende proprie dell’avvenimento cui è collegata; concentrazione del contenuto del messaggio, riducendosi, in genere, al marchio, logo o segno distintivo dell’azienda; assenza di diretta identificabilità della fonte del messaggio; potenzialità di coinvolgimento dell’attenzione del pubblico notevolmente più elevata: la sponsorizzazione non interrompe la manifestazione in corso di svolgimento.
Sponsorizzazione. L’Azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura, moto etc.) Il contratto di franchising è caratterizzato dall’esistenza di un contratto di licenza di marchio che non presenta peculiarità di sorta, poiché, in questo caso, a differenza del merchandising, la finalità principale non consiste nello sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti, quanto nel diffondere e nel rendere più capillare sul mercato la presenza di prodotti per i quali il produttore è già noto.
Sponsorizzazione. PUBBLICITA’
Sponsorizzazione. L’azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura etc.)
Sponsorizzazione. In relazione a quanto in premessa il Comune di Livorno comunica di aver ricevuto alcune prime proposte di sponsorizzazione e rende noto di ricercare soggetti interessati a sponsorizzare la mostra sia attraverso dazione di denaro, sia attraverso accollo diretto di spese necessarie per l’organizzazione della mostra, sia, infine, attraverso la prestazione di lavori o servizi necessari secondo le esigenze dell’amministrazione e tenuto conto dei vincoli previsti nell’accordo stiulato con il prestatore. E’ facoltà del soggetto proponente presentare specifiche modalità di sponsorizzazione, o anche di erogazione in liberalità, salva la loro valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione in relazione alle proprie specifiche necessità e finalità. Lo sponsor avrà diritto a promuovere la propria immagine, legandola all’iniziativa iniziativa, secondo le modalità che saranno liberamente negoziate in seguito alla propria candidatura. Si chiarisce che la presentazione di una candidatura non comporta alcun diritto alla successiva stipulazione del contratto e non costituisce obbligazione precontrattuale per il Comune di Livorno; pertanto il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte dei soggetti privati. Il Comune di Livorno opererà la propria selezione nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e imparzialità, sulla base delle finalità d’interesse pubblico dell’iniziativa da sponsorizzare e tenendo fermi i sopra citati vincoli previsti nell’accordo stipulato con il prestatore .
Sponsorizzazione. 1. Il Fornitore si impegna a pagare a FITRI, per ciascun anno di vigenza del Contratto, il corrispettivo della Sponsorizzazione indicato nell’offerta economica formulata ai fini della Procedura di gara, pari ad Euro ( /00) oltre I.V.A., unitamente al pagamento del premio corrisposto al Fornitore per i servizi assicurativi.
2. A fronte della ricezione del corrispettivo di cui al x.xx 1. che precede, XXXXX si obbliga ad eseguire controprestazioni promo-pubblicitarie in favore del Fornitore. In particolare FITRI concede al Fornitore i seguenti diritti: • il diritto di utilizzare, per i propri prodotti assicurativi a marchio “ ”, il titolo di “Sponsor Assicurativo Fitri”, anche detta Federazione Italiana Triathlon, e qualsiasi altra espressione evocativa o comunque riferibile a FITRI; • il diritto all’utilizzo, per i propri prodotti assicurativi a marchio “ ”, del logo FITRI e dei loghi delle singole discipline sportive registrati da FITRI; • il diritto di usufruire di idoneo spazio per pubblicità tabellare in occasione delle manifestazioni organizzate da FITRI rientranti nel circuito Gran Prix Triathlon o manifestazioni equivalenti, ivi inclusa l’esposizione del proprio marchio sul percorso di gara, in zona di partenza, arrivo e zona cambio; • il diritto di utilizzare sul proprio sito internet i marchi FITRI, al fine di comunicare il proprio coinvolgimento negli eventi organizzati da XXXXX, nonché a posizionare il logo • il diritto di inserire link dal proprio sito internet al sito internet di FITRI.
3. Il Fornitore si obbliga ad esercitare i benefici concessi da FITRI in maniera tale da non ledere il buon nome, l’avviamento, la reputazione e l’immagine di FITRI e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili.
4. Il Fornitore s’impegna a garantire che nessun atto o affermazione del medesimo Fornitore, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione o altro messaggio pubblicitario, di marketing o materiale promozionale da esso utilizzato, arrechi offesa al pubblico o danneggi il buon nome, l’avviamento, la reputazione e l’immagine di XXXXX e/o dei marchi FITRI.
5. Il Fornitore dichiara e garantisce a FITRI che l’uso dei marchi non comporta la violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Conseguentemente, il Fornitore si obbliga a tenere sollevata ed indenne FITRI da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta in relazione all’uso dei marchi in esecuzione del Contratto, in sede stragiu...
Sponsorizzazione. L’aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico, gli oneri derivanti da sponsorizzazioni, come di seguito indicati. Con espressa dichiarazione contenuta nell’offerta, il concorrente, qualora risulti aggiudicatario, si impegna ad erogare a favore alla Provincia di Brescia, all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto di appalto specifico, un importo “una tantum” pari all’0,4% dell’importo (al netto dell’IVA) del medesimo contratto, a titolo di sponsorizzazione (ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000), a sostegno di iniziative rivolte a migliorare l’efficienza ed efficacia dei servizi sostenendo corsi di formazione e incentivando produttività e risultato dei dipendenti come previsto dagli artt. 15, comma 1 lett. d) CCNL del personale del comparto sottoscritto il 01/04/1999 e 26 lett. b) CCNL dei Dirigenti sottoscritto il 23/12/1999 “somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997”. L’Ente a fronte della sponsorizzazione, si impegna a garantire una adeguata visibilità del logo dell’aggiudicatario sulle varie iniziative di comunicazione e informazione con il territorio (seminari, convegni, corsi, etc), apponendo sul materiale divulgativo, cartaceo e online, la dicitura “con il contributo di (denominazione dell’aggiudicatario)”.
Sponsorizzazione. VIENE ISTITUITO UNO SPECIFICO ACCORDO TRA UN UN’IMMAGINE POSITIVA DELL’IMPRESA CON CONSEGUENTE RIFLESSO SULLE VENDITE DEL PRODOTTO IL MESSAGGIO È INDIRETTO E NON SI FONDA SULLA ESALTAZIONE DELLE QUALITÀ DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO DI UN’AZIENDA, MA SULLA DIVULGAZIONE DEL SEGNO DISTINTIVO DELLO SPONSOR FINO AL 2014 CON D.L. N. 175 DEL 2014 SONO EVENTI CHE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA PENALE, POSSONO COMPORTARE ANCHE UNA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE, EX ART. 2043 C.C. IN CAPO ALLO SPONSEE TIPOLOGIE DI SPONSOR SPONSOR UNICO MAIN SPONSPOR SPONSOR SECONDARIO TUTTE LE SPONSORIZZAZIONI E, PIÙ IN GENERALE LE SPESE VOLTE ALLA PROMOZIONE DELL’IMMAGINE O DEI PRODOTTI DEL SOGGETTO EROGANTE, CONTENUTE NEL LIMITE MASSIMO DI € IL REGIME AGEVOLATO PER TALI SPESE SI TRADUCE IN UNA FORMA DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE NON PROFIT SOPPERENDO ALLE DIFFICOLTÀ CHE MOLTI SODALIZI SPORTIVI INCONTRANO NEL REPERIRE FONTI DI FINANZIAMENTO