Relazione Tecnico Illustrativa Del Contesto in Cui È Inserito Il Servizio Clausole campione

Relazione Tecnico Illustrativa Del Contesto in Cui È Inserito Il Servizio. Il servizio da acquisire riguarda l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2017) che si svolgerà alla FieraMilano, dal 2 al 10 Dicembre 2017. Tale iniziativa rientra tra quelle individuate dalla Giunta regionale nel Programma pluriennale 2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 Promozione/internazionalizzazione del Documento di indirizzi di cui alla D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015. (D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017) L’allegato 1 della citata D.G.R. individua il Calendario delle manifestazioni strategiche 2017-2018 di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale. Il Calendario prevede, tra l’altro, la partecipazione a iniziative di carattere settoriale e specialistico. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017). La stessa DGR ha stabilito di partecipare a tale manifestazione con un importo massimo di Euro 90.000,00, oneri fiscali e contributo ANAC inclusi. “L’Artigiano in Fiera” è un progetto di Xx.Xx s.p.a. La partecipazione all’edizione 2017 costituisce oramai un appuntamento costante per le imprese artigiane piemontesi. La presenza della collettiva regionale è stata coordinata e organizzata nelle corso delle edizioni precedenti in collaborazione con Unioncamere Piemonte. Nell’anno 2016 la manifestazione ha visto la partecipazione di 63 aziende artigiane piemontesi. L’Artigiano in Fiera è un evento capace di favorire l’incontro diretto tra aziende e consumatori, consentire alle imprese di testare il mercato e di confrontarsi con le esperienze di piccoli imprenditori di tutto il mondo. La grande partecipazione di pubblico, che in alcune giornate delle scorse edizioni ha prodotto picchi di oltre 300.000 ingressi, ha confermato ancora una volta la forza della manifestazione, vero e proprio punto di riferimento mondiale per il settore dell’artigianato. Artigiano in Fiera è, inoltre, il contesto ideale per valorizzare le identità territoriali con tutta la loro cultura, tradizione, folclore, enogastronomia e produzione artigianale. L’evento costituisce quindi una grande occasione di marketing e rappresenta per le aziende un’occasione unica per:
Relazione Tecnico Illustrativa Del Contesto in Cui È Inserito Il Servizio. L'ARPAS – Agenzia per la Protezione dell’ambiente della Sardegna è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006. Ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio. Presidia il controllo delle fonti di pressione ambientale determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono impatti sull'ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.). Effettua il monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici, quali acqua, aria, suolo. Provvede alla elaborazione e promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale e alla promozione e diffusione della cultura ambientale e della ricerca su tecnologie funzionali ad innovare la sostenibilità ambientale nel settore produttivo. Con la pubblicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, è stato istituito il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). La Legge ha affidato all’ISPRA il ruolo di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente di cui fanno parte, oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) e le 2 Agenzie Provinciali di Trento e Bolzano (APPA). Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’ARPAS gestisce i procedimenti di competenza attraverso la propria struttura organizzativa nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione. L’acquisizione dei servizi, conformemente ai principi sopra menzionati e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e correlate previsioni degli organi competenti in materia di Contratti pubblici, di Trasparenza e di Anticorruzione, è regolamentata ulteriormente da atti interni. Il Servizio Rete laboratori e misure in campo (RLMC), articolazione della Direzione Tecnico Scientifica dell’Arpas, assicura la gestione e il coordinamento funzionale e operativo di tre Laboratori, delocalizzati e collegati in rete, e dei sistemi di misurazione, per garantire l’omogeneità delle procedure e gli standard qualitativi richiesti. I Laboratori, rispondenti ...
Relazione Tecnico Illustrativa Del Contesto in Cui È Inserito Il Servizio. I.1 Quadro normativo e programmatico
Relazione Tecnico Illustrativa Del Contesto in Cui È Inserito Il Servizio. La fornitura ed il relativo servizio di manutenzione appaltato sarà svolto nell’ambito degli impianti di trattamento dei rifiuti di AMA. Essi sono descritti sinteticamente nel sito internet aziendale al link xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/. Gli impianti sono usualmente in esercizio produttivo, con presenza di operatori in servizio, in orario diurno dalle ore 6:00 fino alle ore 19:00 circa. Parte dei macchinari e delle attrezzature restano sempre attive. Gli impianti sono posti all’interno di sedi aziendali ove è usualmente presente una regolamentazione degli accessi, a cui bisogna attenersi, ed un servizio di sorveglianza. Nelle sedi impiantistiche sono contestualmente presenti altre attività aziendali quali il rimessaggio degli automezzi, officine meccaniche, uffici ecc. Allo svolgimento delle attività svolte da AMA nel loro complesso, ed in riferimento agli impianti, concorrono altre ditte o operatori per servizi specifici o lavori. Gli impianti sono autorizzati all’esercizio con atti pubblici che prevedono prescrizioni e controlli sia periodici programmati che occasionali interni ed esterni a cura di Autorità Pubbliche. Gli impianti e le attività dell’AMA svolgono nel loro complesso un servizio pubblico essenziale. Di tale complessità e rilevanza strategica prende atto e dovrà tenere opportuno conto l’appaltatore.
Relazione Tecnico Illustrativa Del Contesto in Cui È Inserito Il Servizio. La FIS, in ragione della dislocazione logistica della propria sede, ha costante esigenza di disporre di prestazioni di servizi che assolvano alle esigenze operative provvedendo quotidianamente a: - Magazzinaggio e custodia. - Trasporti, spostamenti, piccoli traslochi di materiali ed attrezzature sportive, arredi o documentazione. - Facchinaggio generico. - Allestimento e disallestimento di locali, palestre o palazzetti in occasione di manifestazioni sportive federali. - Prestazioni di supporto logistico per le attività federali. Tale attività richiede il contatto costante della Ditta con gli Uffici federali per il coordinamento delle incombenze e la cura degli adempimenti, alcuni dei quali di particolare e fiduciaria rilevanza. Il servizio viene affidato mediante appalto esterno in quanto le prestazioni richieste non rientrano nelle ordinarie mansioni del personale in servizio presso la FIS.
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: