Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito. 1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore: a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o con una borsa a importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente ad una borsa a importo fisso a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa. b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito: - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a 12 mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Per ciascun periodo di 12 mesi e per il periodo residuo inferiore a 12 mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficerà inoltre di un'indennità di viaggio calcolata sulla base dalla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le attività di formazione alla ricerca. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua. c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum in conformità dell'allegato I, se il ricercatore si dedica alle attività di formazione alla ricerca per almeno un anno. d) Un contributo, in conformità dell'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e sarà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito: 2. Contributo alle attività svolte dal beneficiario
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Samples: Grant Agreement
Costi ammissibili. I 25,1 Per essere considerati ammissibili, i costi possono essere imputati devono essere: • Previste nel bilancio del progetto o sono stati autorizzati attraverso un emendamento alla convenzione di sovvenzione; • Direttamente collegati, e necessario, la realizzazione del progetto oggetto della convenzione di sovvenzione; • Ragionevoli e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia e di rapporto costo-efficacia; • Compatibile con fiscale applicabile e la legislazione sociale e effettivamente sostenute nel corso della durata del progetto, come definito nella convenzione di sovvenzione; • Essere registrati nel conto del coordinatore beneficiario o di qualsiasi beneficiari associati o su documenti fiscali che siano identificabili e controllabili. Un costo è considerato come sostenuto durante il periodo del progetto quando: • L'obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la firma della convenzione di sovvenzione da parte della Commissione; • L'attuazione delle azioni corrispondenti è iniziata dopo la data di inizio del progetto ed è stata completata prima della data di fine (le uniche eccezioni sono il costo della garanzia bancaria per il periodo dopo la firma della convenzione di sovvenzione e prima della data di inizio del progetto e per il periodo di sei mesi dopo la data di fine progetto e il costo della revisione contabile indipendente di cui all'articolo 31) • Il costo è stato interamente versato prima della presentazione del rendiconto finanziario finale delle spese e delle entrate. 25,2 I costi del personale devono essere imputati al tempo effettivo dedicato al progetto. Essi devono essere calcolati sulla base del salario lordo effettivo più salari di applicabilità oneri sociali e qualsiasi altro costo compreso nella retribuzione, ma ad esclusione di qualsiasi altro costo. Il tempo che trascorre ogni dipendente che lavora al progetto, deve essere annotato in maniera tempestiva con orari con un equivalente sistema di registrazione di tempo stabiliti e regolarmente certificato dall'organismo di coordinamento beneficiario / associati beneficiario. Contratti di servizio nei confronti di singoli individui possono essere imputati a questa categoria, a condizione che siano conformi alle disposizioni l'interessato lavori con il coordinatore beneficiario e/o associati beneficiari locali e sotto il suo controllo e a condizione che tale pratica sia conforme con la legislazione nazionale in materia. Il tempo che trascorre ogni singolo lavoratore sul progetto, deve essere registrato in maniera tempestiva con orari con equivalente sistema di registrazione di tempo stabilito e regolarmente certificato dall'organismo di coordinamento beneficiario e/o associati beneficiario. Il costo ammissibile è pari all’effettivo pagamento effettuato ai singoli interessati in relazione al progetto. I costi salariali dei dipendenti pubblici possono essere finanziati solo nella misura in cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività essi si riferiscono al costo di formazione alla ricerca svolte nell'ambito attuazione del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito.
1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore:
ache l’autorità pubblica non avrebbe effettuato se non avesse intrapreso il progetto in questione. Il personale di cui trattasi deve essere specificatamente assegnato ad un progetto e deve rappresentare un costo aggiuntivo rispetto al costo attuale del personale permanente. Inoltre, la somma del contributo delle autorità pubbliche (come beneficiario di coordinamento e / o associati beneficiario) Un'indennità mensile al progetto deve essere superiore (di soggiornoalmeno il 2%) la somma dei costi salariali dei funzionari pubblici a carico del progetto. 25,3 Spese di viaggio e soggiorno sono a carico in conformità con le regole interne del beneficiario di coordinamento o associati beneficiari. 25,4 Costi di assistenza esterne riguardano Costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghenoleggio di attrezzature o di infrastrutture, ecc.) Costi riguardanti l'acquisto o il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito leasing (e non al noleggio) di beni durevoli, infrastrutture o di consumo forniti da subcontraenti non devono essere imputati alla voce di bilancio per l'assistenza esterna. Questi costi devono essere indicati separatamente nelle linee di bilancio appropriate. Le spese di revisione e di controllo da parte di un contratto revisore indipendente sono imputati a questa categoria. 25,5 oneri di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati ammortamento relative ai beni durevoli sono presi in cui la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il considerazione solo quando i beni durevoli sono: • Immessi sul coordinamento beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito o associati beneficiario inventario di un contratto beni durevoli; • Trattati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o di lavoro coordinamento beneficiari associati al progetto; • Acquistate o con una borsa a importo fisso. Gli importi in leasing ai normali tassi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente ad una borsa a importo fisso a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsamercato.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito: - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a 12 mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Per ciascun periodo di 12 mesi e per il periodo residuo inferiore a 12 mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficerà inoltre di un'indennità di viaggio calcolata sulla base dalla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le attività di formazione alla ricerca. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.
c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum in conformità dell'allegato I, se il ricercatore si dedica alle attività di formazione alla ricerca per almeno un anno.
d) Un contributo, in conformità dell'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e sarà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Contributo alle attività svolte dal beneficiario
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Samples: Disposizioni Comuni Life+ 2007
Costi ammissibili. I 21.1 Sono considerati ammissibili unicamente i costi possono essere imputati che: • figurano nel bilancio preventivo del progetto; • sono direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto di cui alla convenzione di sovvenzione; • sono ragionevoli e rispondono ai principi di sana gestione finanziaria e in particolare di efficienza ed economicità; • sono stati effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto, quale definito nella convenzione di sovvenzione, sono registrati nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario e degli eventuali partner e sono identificabili e controllabili. Un costo si considera sostenuto durante il periodo di realizzazione del progetto se: • l’obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la data di inizio del progetto e prima della sua conclusione; • l’esecuzione dell’attività ad esso corrispondente è iniziata dopo la data di inizio del progetto e si è conclusa prima del completamento del progetto (le uniche eccezioni sono rappresentate dal costo della garanzia bancaria, che copre i sei mesi successivi alla conclusione del progetto, e quello della revisione contabile indipendente di cui all’articolo 27, a condizione che il revisore abbia ricevuto l’incarico prima della conclusione del progetto, anche se l’attività di revisione può protrarsi dopo il completamento del progetto); • è stato pagato integralmente prima della presentazione della relazione finanziaria e della domanda di pagamento pertinenti (secondo prefinanziamento o saldo finale) con relativo rendiconto delle spese e delle entrate.
21.2 I costi del personale sono imputati sulla base del tempo effettivamente dedicato al progetto. Sono calcolati in base alla retribuzione lorda effettiva, al lordo degli oneri sociali ma al netto di ogni altro costo. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascun dipendente è registrato mediante fogli di presenza formalizzati e certificati dal beneficiario e dagli eventuali partner. I contratti di servizio con privati possono essere imputati a questa categoria a condizione che le persone ingaggiate in questo modo prestino la loro attività nei locali del beneficiario/partner e sotto la sua supervisione e che tale pratica sia conforme alla legislazione nazionale applicabile. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascuna di queste persone è registrato mediante fogli di presenza formalizzati e certificati dal beneficiario/partner. Il costo ammissibile è pari al compenso effettivamente corrisposto agli interessati in relazione al progetto. Le retribuzioni dei funzionari/dipendenti pubblici sono considerate costi ammissibili ai fini della determinazione dell’importo massimo della sovvenzione soltanto nella misura in cui si riferiscono ad attività che la pubblica amministrazione competente non avrebbe svolto se non fosse stato intrapreso il progetto in questione. La quota di tali costi corrispondente alle retribuzioni dei funzionari/del personale pubblico di ruolo già alle dipendenze del beneficiario/partner sarà, in ogni caso, interamente a carico del beneficiario/partner pubblico in quanto contributo personale al progetto.
21.3 Le spese di viaggio e di soggiorno sono imputate conformemente alle regole interne del beneficiario o partner. Per i programmi LIFE-Natura e LIFE-Ambiente, i viaggi al di fuori dell’Unione europea e dei paesi candidati che partecipano a LIFE sono subordinati all’autorizzazione preventiva della Commissione, tranne qualora la destinazione e i motivi del viaggio siano conformi alle chiaramente precisati nel progetto. Per il programma LIFE-Paesi terzi è necessario il nulla osta scritto della Commissione per i viaggi al di fuori dell’area interessata dal progetto, tranne qualora la destinazione e i motivi del viaggio siano chiaramente precisati nel progetto.
21.4 I costi di assistenza esterna si riferiscono ai costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, noleggio o uso di beni strumentali e infrastrutture, ecc.). Non è consentito il subappalto di attività del progetto che rappresentino più del 35% del totale dei costi ammissibili, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal progetto. I costi connessi all’acquisto o al leasing (e non al noleggio) di beni strumentali durevoli, infrastrutture o prodotti di consumo forniti da subfornitori non devono essere imputati alla voce di bilancio “assistenza esterna”. Questi costi devono essere indicati separatamente nelle linee di bilancio appropriate.
21.5 L’ammortamento delle spese per beni durevoli, corrispondenti all’acquisto/fabbricazione o al leasing di beni strumentali o infrastrutture durante il periodo di realizzazione del progetto, è preso in considerazione solo se tali beni: • figurano nell’inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner (fatta eccezione eventualmente per i beni durevoli presi in leasing); • sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o ai partner del progetto; • sono acquistati o presi in leasing ai normali prezzi di mercato.
21.6 Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 7, il beneficiario/partner applica i propri principi contabili interni per calcolare l’importo ammissibile ammortizzato, tenendo conto della data di acquisto, della durata del progetto e del tasso di utilizzo effettivo ai fini del progetto. Il revisore indipendente di cui all’articolo 27 verifica che tali criteri siano applicati correttamente. Tuttavia, l’importo ammissibile ammortizzato è limitato ai seguenti massimali: • infrastrutture: 25% del costo di acquisto totale; • beni strumentali: 50% del costo di acquisto totale; • prototipi: 100% del costo di acquisto totale (per i progetti LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi). Per prototipo si intende un’infrastruttura e/o attrezzatura creata appositamente per la realizzazione del progetto e che non è mai stata commercializzata prima e/o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo primordiale nelle attività di dimostrazione del progetto. Solo i componenti acquistati e utilizzati durante il periodo di realizzazione del progetto possono essere dichiarati. Un prototipo non può essere utilizzato a fini commerciali durante il periodo di realizzazione del progetto e nei cinque anni successivi alla parte B dell'allegato IIsua conclusione. In particolareSe il prototipo o uno dei suoi componenti viene utilizzato a fini commerciali (cioè venduto, dato in leasing, noleggiato o utilizzato per la produzione di beni o servizi) durante il periodo di realizzazione del progetto o nei cinque anni successivi alla sua conclusione, tali usi devono essere dichiarati. I costi di realizzazione del prototipo saranno ammortizzati secondo le disposizioni dell’articolo 21, paragrafi 5 e 6.
21.7 Per i progetti LIFE-Natura, sono considerati ammissibili al 100% i costi sostenuti da autorità pubbliche o da organizzazioni non governative/senza fini di lucro per beni durevoli direttamente funzionali alla realizzazione del progetto, espressamente previsti e utilizzati in larga misura durante il periodo di realizzazione del progetto. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all’impegno del beneficiario e dei partner a continuare a destinare i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE- Natura.
21.8 I costi di ammortamento dei beni durevoli acquistati prima della data d’inizio del progetto sono considerati non ammissibili.
21.9 Nel caso dei progetti LIFE-Natura, i costi relativi alle attività all’acquisto o all’affitto di formazione alla ricerca svolte nell'ambito terreni o diritti sono ammissibili e saranno contabilizzati separatamente dai beni durevoli. In questo caso si applicano le disposizioni specifiche di cui all’articolo 32.
21.10 Le spese per materiali di consumo si riferiscono all’acquisto, fabbricazione, riparazione o uso di qualsiasi materiale, bene o attrezzatura che: • non figura nell’inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner del progetto; • non è considerato come spesa in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o ai partner; • è direttamente funzionale all’esecuzione del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo (le modalità indicate forniture e i beni di seguitoconsumo generici saranno imputati alla categoria “spese generali”).
121.11 Sarà imputata alla voce “altri costi” qualsiasi spesa necessaria per il progetto ma non classificabile in alcuna categoria specifica. Spese ammissibili Le spese dichiarate a questo titolo devono essere verificabili e non devono eccedere i costi effettivi. Possono essere imputati a questa voce i costi sostenuti per le attività svolte dal ricercatore:ottenere la garanzia bancaria eventualmente richiesta dalla Commissione, nonché i costi della revisione contabile eseguita da un revisore indipendente.
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito 21.12 Le spese generali possono beneficiare di un contratto contributo forfettario pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti, esclusi i costi per l’acquisto di lavoroterreni. Le spese generali non devono essere necessariamente giustificate da documenti contabili. Esse sono ammissibili come costi indiretti, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o con una borsa a importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente ad una borsa a importo fisso a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile non includano costi attribuiti ad un’altra linea di bilancio. Le spese generali sono destinate a coprire i costi generali indiretti necessari per l’assunzione, gestione, sistemazione e sostegno diretto o indiretto del beneficiario e che sia garantita personale addetto al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsaprogetto.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito: - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a 12 mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Per ciascun periodo di 12 mesi e per il periodo residuo inferiore a 12 mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficerà inoltre di un'indennità di viaggio calcolata sulla base dalla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le attività di formazione alla ricerca. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.
c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum in conformità dell'allegato I, se il ricercatore si dedica alle attività di formazione alla ricerca per almeno un anno.
d) Un contributo, in conformità dell'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e sarà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Contributo alle attività svolte dal beneficiario
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Samples: Convenzione Di Sovvenzione
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito.
1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore:
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieta vieti questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o con di una borsa a ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto nell'ambito della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una secondo modalità contrattuale equivalente contrattuali equivalenti ad una borsa a ad importo fisso fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita beneficiario, garantendo al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito: . - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di per la presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio della fase corrispondente delle attività di formazione alla ricerca (periodo di distacco o periodo di reinserimento) o entro un periodo inferiore a 12 dodici (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Il ricercatore non ha diritto all'indennità di mobilità durante il periodo di reinserimento se questo viene svolto nella sede di origine del ricercatore. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale. - Per Inoltre se il ricercatore ha diritto all'indennità di mobilità mensile per il periodo di distacco, beneficerà anche di un indennità di viaggio in funzione del tasso forfetario di cui all'allegato I, per un viaggio tra il suo luogo di origine e la sede dell'istituzione partner per ciascun periodo di 12 dodici (12) mesi e o per il un periodo residuo inferiore se la seconda parte del periodo di distacco ha una durata inferiore a 12 dodici (12) mesi, il . - Il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficerà inoltre di un'indennità di viaggio calcolata sulla base dalla per il periodo di reinserimento, in funzione del tasso forfettario di cui allegato I, calcolato in relazione alla distanza tra il proprio suo luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le attività per ciascun periodo di formazione alla ricercadodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi per il periodo di reinserimento, purché questi due luoghi in questione si trovino in paesi diversi. La prima indennità di viaggio sarà viene versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno sono versate con frequenza annua.
c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum in conformità dell'allegato I, se il ricercatore si dedica alle attività di formazione alla ricerca per almeno un anno.
d) Un contributo, calcolato in conformità dell'allegato funzione dell'importo forfettario mensile di cui all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e sarà verrà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Contributo alle Spese ammissibili per le attività svolte dal beneficiario
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