Definizione di Welfare aziendale

Welfare aziendale. L’azienda si è dotata, anche per il 2021, di una piattaforma per la fruizione di opere e servizi di welfare. L’importo del premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, con espressa richiesta da presentare indicativamente entro il 30 giugno 2022, a:
Welfare aziendale un nuovo ruolo alla contrattazione di secondo livello
Welfare aziendale. 1 La leva strategica per la produttività, il benessere organizzativo e la responsabilità sociale XXXX. XXXXXX XXXXXX PER CENTURION WELFARE SRL Contributi di assistenza sanitaria integrativa art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR

Examples of Welfare aziendale in a sentence

  • Le misure di Welfare aziendale, che potranno sostituire in parte o nella totalità il premio di risultato, terranno conto delle esigenze dei lavoratori e dell’organizzazione aziendale in quanto volte a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, migliorando al contempo la qualità della loro vita personale e familiare con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria.

  • Le modalità di calcolo del VAP sono state definite nell’ambito del rinnovo del contratto di secondo livello il quale prevede anche la facoltà per il dipendente di utilizzarlo nel piano di Welfare aziendale.

  • Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare aziendale, estensione del Welfare Contrattuale, quale elemento di fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore maggiori benefici a parità di costo aziendale.

  • Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale.

  • Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale.


More Definitions of Welfare aziendale

Welfare aziendale. Il Welfare in Leonardo è una leva strategica che mette a disposizione un sistema integrato di tutele e di servizi che aiutano a consolidare il senso di appartenenza dei lavoratori e a migliorare il clima aziendale facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sulla base di queste premesse, il modello di Welfare Leonardo ha tre obiettivi principali ed ambisce a diventare:
Welfare aziendale. Nell’ottica di incrementare il benessere ed il clima Aziendale, le parti si impegnano a progettare e definire un piano concordato di welfare. Piano che, tenendo conto della composizione del personale, dovrà definire un insieme di servizi/prodotti in grado di rispondere ai diversi bisogni ed esigenze, cogliendo nel contempo i vantaggi fiscali che le nuove disposizioni normative prevedono sia per l’Azienda che per il dipendente. Anagrafe e segnalazioni QD 3° livello QD 1° livello Back office QD 2° livello Bancassicurazione QD 2° livello Contabilità e bilancio QD 4° livello QD 1° livello Contenzioso QD 2° livello Crediti Immobiliari QD 3° livello 3^ area – 4° livello Crediti speciali QD 2° livello 3^ area – 4° livello Direzioni QD 4° livello QD 2° livello* *se alla direzione non rispondono uffici Economato e sicurezza QD 4° livello se con incarico RSPP- altrimenti QD2 Funzioni di controllo QD 3° livello QD 1° livello** **se previsto Gestione posizioni Gestore posizioni QD 1° livello QD 3° livello Gestioni patrimoniali QD 1° livello Istruttoria crediti QD 2° livello Marketing e sviluppo QD 3° livello Organizzazione & IT QD 3° livello QD 1° livello Personale QD 3° livello Pianificazione e controllo gestione QD 3° livello 3^ area – 4° livello Prodotti QD 2° livello Relazioni esterne QD 1° livello Relazioni soci QD 2° livello 3^ area – 4° livello Responsabile Area QD 4° livello Responsabile Commerciale di Area QD2 livello Responsabile reparto 3^ area – 3° livello quando previsto dal regolamento delle Funzioni Aziendali Segreteria crediti QD 2° livello Segreteria generale e legale QD 3° livello QD 1° livello Titoli QD 1° livello Trasparenza e usura QD 2° livello INQUADRAMENTO Gestore Clientela intermedia 3^ area – 4° livello dopo tre anni nel ruolo**
Welfare aziendale. La legge di Stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, cioè prestazioni, opere, ser- vizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, e- scluse dal reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono state apportate modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra le quali sceglie- re quelle più rispondenti alle proprie esigenze, ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e introducendo la possibilità di erogare i benefit mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione. Le novità determinano profili di vantaggio anche per le aziende.
Welfare aziendale a fronte della richiesta di un incremento salariale, viene prevista una erogazione sotto forma di welfare aziendale per coloro che sono in forza al 1.7.2020 e fino al 28.2.2021 in proporzione all’effettiva attività svolta, la somma di: a. 80,00 € per operai, impiegati e quadri b. 64,00 € per apprendisti professionalizzanti Per i lavoratori a part time con orario uguale od inferiore al 50% del normale regime, l’erogazione sarà ridotta della metà. Il lavoratore potrà scegliere di farsi erogare le somme di cui sopra, attraverso una delle seguenti modalità: - Welfare integrativo di cui all’art 51 comma 3 del TUIR (da erogare entro il 31.3.2021) - Destinazione dell’importo alla forma di previdenza complementare a cui il lavoratore è iscritto e che preveda il conferimento del TFR. - Retribuzione sotto forma di Una tantum (da erogare entro il 28.2.2021) la quale è soggetta alle ritenute previdenziali e fiscali sia per l’azienda che per il lavoratore.
Welfare aziendale si intendono tutti quegli interventi unilaterali del datore di lavoro, oppure contrattati con le rappresentanze sindacali aziendali, che si concretizzano in servizi, prestazioni e somme di denaro finalizzati al miglioramento del clima interno, del benessere del lavoratore e di quello dei suoi familiari.
Welfare aziendale. Il DM 25 marzo 2016, attuando l'art. 1, comma 190, della legge n. 208/2015 disciplina anche le modalità per erogare, attraverso appositi vou- cher, beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, benefit esclusi dal red- dito di lavoro dipendente, conseguentemente assume un importante signifi- cato la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in be- nefit del welfare aziendale che consente di detassare completamente il valo- re dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, i quali non sono assoggettati neppure all’imposta sostitutiva del 10%. Come evidenziato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese con finalità di rilevanza sociale, per- ciò escluse dal reddito di lavoro dipendente. In sostanza il legislatore interviene per spingere le aziende a modulare "piani di welfare aziendale o di flexible benefit", vale a dire i programmi aziendali che mettono a disposizione del dipendente "un paniere di "utilità" tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze", ampliando le tipologie di somme e valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, modificando l’art. 51 del TUIR (DPR 22 di- cembre 1986, n. 917), con riferimento alle lettere f) ed f-bis) del comma 2 - nel quale vengono introdotte anche le nuove lettere f-ter) e f-quater) - non- ché il comma 3-bis. In particolare le lettere f)19 ed f-bis)20 individuano le erogazioni carat- terizzate da particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assi- stenza sociale e sanitaria o culto, rispetto alle quali la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che gli stessi be- nefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti (anche gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni ne usufruiscano). La nuova lettera f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, invece, di- sciplina l’esenzione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei di-
Welfare aziendale. Gli Enti si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare da definire e regolare in sede di contrattazione aziendale.