RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA Clausole campione

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato. 1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU. 2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta a...
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. DEI DIPENDENTI NELL’AZIENDA
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produt- tiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’ini- ziativa per la costituzione della RSU. L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda lett.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della RSU. L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del testo Unico sulla Rappresentanza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. L’iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove validamente esistente. La RSU è composta dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste con applicazione del metodo dei resti più alti e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il numero dei componenti la RSU è pari a:
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. La Rappresentanza Sindacale Unitaria è l‟espressione di tutti i lavoratori dell‟istituzione scolastica. Suo impegno primario è quello di rappresentare realmente le esigenze e la volontà di quanti lavorano nel mondo della scuola e ciò è possibile attraverso un rapporto continuo e costante di scambio, informazione, e proposta tra i componenti della RSU e i lavoratori, che rimangono i veri titolari del potere di contrattazione. x. Xx RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle Organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti. b. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza (articolo 8 CCNQ del 7 agosto 1998).
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Villa d'Almè.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, secondo quanto previsto al punto 4 della parte VI promuoveranno interventi formativi congiunti nei confronti delle RSU in tutti gli ambiti utili a fornire gli strumenti formativi necessari per uno svolgimento della loro funzione in linea con le previsioni contrattuali. Nell'ambito delle intese che potranno essere realizzate in merito a livello saranno definite, anche in al ore disponibile, le modalita di delle RSU agli interventi formativi di cui trattasi.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. A seguito dell’avvenuto svolgimento delle elezioni e conseguente nomina della RSU, si provvede, alla scadenza del mandato, al suo rinnovo.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. (R.S.U./R.S.A.) eletta ……………………………... • l’art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”; • la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata; • l’art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera” di alcune Università italiane “già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione” e che “tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”; • la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l’art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l’applicazione della predetta sentenza della Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx 00.0.0000; • l’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ...
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della RSU. L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda lett. b) del predetto Accordo interconfederale. La RSU è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti la RSU sarà così determinato: Il numero dei componenti la RSU è pari almeno a: a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente Accordo, il numero dei componenti la RSU sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo: 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti; 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;