Criteri di Esecuzione Clausole campione

Criteri di Esecuzione. I Criteri di Esecuzione sono gli elementi che hanno consentito alla Banca di valutare quale Broker utilizzare nelle varie situazioni operative che si possono presentare quando si rende necessario acquistare o vendere uno strumento finanziario. I Criteri di Esecuzione alternativamente presi in considerazione sono: - le caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; - le caratteristiche dell’ordine del Cliente, incluso quando l’ordine include ope- razioni di finanziamento tramite titoli; - le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; - le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
Criteri di Esecuzione. La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, tiene conto dei seguenti Criteri di Esecuzione: • caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; • caratteristiche dell'ordine del cliente; • caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine; • caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto; come descritto nei paragrafi dedicati a ciascun servizio di investimento.
Criteri di Esecuzione. Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti o ulteriori disposizioni impartite dalla direzione dei lavori. Vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 12056. Nel suo insieme l’impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l’estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell’asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta all’esterno, possono: - essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elev...
Criteri di Esecuzione. I Criteri di Esecuzione sono gli elementi che consentono alla Banca di valutare quale Broker utilizzare nelle varie situazioni operative che si possono presentare quando si rende necessario acquistare o vendere uno strumento finanziario. I Criteri di Esecuzione alternativamente presi in considerazione sono: - le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; - le caratteristiche dell’ordine del cliente, incluso quando l’ordine include opera- zioni di finanziamento tramite titoli; - le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; - le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. Alla data di redazione della presente informativa, la Banca ha deciso di operare con selezionate controparti in quanto: - la Banca ha iniziato la propria attività di ricezione e trasmissione di ordini in data 2 novembre 2010; - la Banca ha un numero limitato di Clienti e quindi potenzialmente di ordini da trasmettere; - concentrare su un numero limitato di Broker tutti gli ordini (a maggior ragione con i limiti di cui al punto precedente) consente indubbiamente di contenere i costi amministrativi per lo svolgimento dei processi operativi conseguenti alla attività e di ottenere migliori condizioni economiche dal Broker per lo svolgi- mento del relativo servizio di negoziazione / ricezione e trasmissione di ordini. La Banca ha ritenuto che le misure adottate da tali Broker, e descritte nel documento informativo sulla strategia di esecuzione e sulla strategia di trasmis- sione degli ordini dai medesimi predisposto, siano idonee ad assicurare, in modo duraturo, il miglior risultato possibile nell’esecuzione e/o trasmissione ad altri intermediari degli ordini del cliente. Si riporta di seguito (Allegato (1) alle “Informazioni sulla strategia di trasmis- sione degli ordini per i conti amministrati di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana”) la lista dei Broker attivati alla data di redazione dalla presente documentazione. L’elenco aggiornato delle controparti negoziatrici sarà comunque sempre disponibile presso la Banca ed il Cliente potrà richiedere, in ogni momento, informazioni in merito alle stesse. La Società si riserva la facoltà di esporre il suddetto elenco sul proprio sito internet.
Criteri di Esecuzione. I fattori di esecuzione illustrati sono ordinati in funzione dei criteri sotto riportati: • le caratteristiche del Cliente (Cliente al Dettaglio, Professionale su richiesta, Professionale di Diritto); • le caratteristichedell’ordine (acquisto/vendita, ordine conlimitediprezzo,operazionesul mercato/fuori mercato,ecc.); • le caratteristiche dello strumentofinanziario oggetto dell’ordine (titoli azionari, derivati, liquidi/illiquidi, ecc.); • le caratteristiche delle Sedi di Esecuzione sulle quali l’ordine può essere eseguito; Le Sedi di Esecuzione, selezionate in base all’applicazione dei fattori e criteri di esecuzione illustrati, sono: • Mercati Regolamentati (MR); • Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF); • Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF); • Internalizzatori Sistematici (IS), o altro fornitore di liquidità. Nell’ambito della propria Strategia di Esecuzione, la Banca prevede inoltre la possibilità che alcuni ordini siano negoziati in conto proprio nonché eseguiti fuori mercato, al fine di garantire un risultato migliore per il Cliente. Inparticolare, le Sedi di Esecuzione sulle quali le operazioni verranno solitamente eseguite per ogni tipologia di strumentofinanziario, sono indicate nella tabella di questa sezione che riepiloga le Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori.
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  • Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati. Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico. Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Xxx. Xxxxxxx Xxxx

  • Modalità di esecuzione 1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza puntualità e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati. 2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente. 5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. 6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna: a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di FUC e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di FUC. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale. b) Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a FUC, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a FUC, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di FUC derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza. 7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. In nessun caso FUC sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. 8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FUC da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni FUC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. 9. Infine, fermo restando quanto sopra e quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore s’impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di FUC e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente FUC medesima da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a FUC, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da FUC per la propria difesa tecnica. 10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne FUC nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore s’impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Criteri di liquidazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’ Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente polizza, entro il termine di 20 giorni lavorativi, salva la necessità di ulteriori accertamenti in caso di presentazione di documentazione non completa, a partire dalla data di ricevimento della seguente documentazione : a) per le assicurazioni del rimborso delle spese di cura e delle rette dell'accompagnatore: cartella clinica, notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate; b) per ottenere l'indennità sostitutiva giornaliera è necessario produrre : documenti rilasciati dall'istituto di cura, da cui risultino la natura e l'esito della malattia o dell'infortunio e le date di inizio e termine del ricovero. Il pagamento viene effettuato a cura o degenza ultimata. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale della documentazione richiesta ad un ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, a parziale deroga di quanto precede la Società effettua il pagamento dietro presentazione dl copia della documentazione suddetta e del documento comprovante il rimborso da parte dell'ente assistenziale. I rimborsi per le spese sostenute all'estero vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi. Gli importi dovuti a fronte dell'indennità sostitutiva giornaliera per ricoveri verranno sempre corrisposti in Italia ed in valuta italiana, nella misura da determinarsi a termini di polizza, anche se il ricovero sia avvenuto all'estero.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.