Fattori di esecuzione Clausole campione

Fattori di esecuzione. Fatto salvo il rispetto di specifiche istruzioni impartite dal Cliente - descritte nel paragrafo 5 “Istruzioni specifiche del cliente” - per gli ordini trasmessi dai Clienti avrà importanza centrale, nella trasmissione degli ordini stessi, il corri- spettivo totale dell’operazione (total consideration), composto dai fattori prez- zo e costi (che comprendono tutte le spese sostenute dal Cliente, direttamen- te collegate all’esecuzione dell’ordine, le competenze del negoziatore/sede di esecuzione e quelle per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine). In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente: - la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell’ordine; - la rapidità di esecuzione. Nel caso in cui, come consentito dalla normativa vigente, la Banca nella tra- smissione degli ordini per la gestione dei portafogli dei Clienti provveda alla loro aggregazione (trasmetta cioè al Broker un unico ordine riferito ad un unico strumento finanziario per conto di più Clienti), la stessa nella scelta del Broker potrebbe privilegiare il Broker che accetta di eseguire un ordine “curando” anche se in termini assoluti le commissioni dal medesimo percepite sono più elevate di quelle di altri Broker. Ed infatti malgrado il costo del Broker sia più elevato, il corrispettivo totale dovrebbe essere più vantaggioso per il Cliente, in quanto evitando la totale ed immediata esecuzione dello stesso si limitano i rischi di forti oscillazioni del prezzo del titolo che potrebbero essere facile conseguenza dell’immissione sul mercato di un ordine per quantità rilevanti come normalmente è l’ordine aggregato (soprattutto per il caso che oggetto dell’ordine siano strumenti finanziari caratterizzati da scarsa movimentazione o scarso flottante). Nel caso di operatività qui sopra descritta, la Banca attri- buisce a ciascun Cliente gli strumenti finanziari acquistati al prezzo medio dei vari “eseguiti” o attribuisce a ciascun Cliente il netto ricavo dalla vendita degli strumenti finanziari al prezzo medio dei vari “eseguiti”. In caso di esecuzione parziale degli ordini, l’attribuzione dei quantitativi viene assegnata a ciascun Cliente proporzionalmente alla dimensione della posizione specifica rispetto a quella comp...
Fattori di esecuzione. In relazione alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio, la Banca ha posto in essere meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti Fattori di Esecuzione: • prezzo; • costi (comprendenti gli oneri fiscali, i costi di regolamento, le commissioni richieste da eventuali negoziatori terzi, commissioni proprie dell'intermediario); • rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento (fattori strettamente correlati alla struttura e alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle modalità di connessione al mercato medesimo nonché al grado di liquidità dello strumento finanziario oggetto dell'ordine); • natura e dimensione dell'ordine; • qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.
Fattori di esecuzione. Ai fini della valutazione del conseguimento, su base duratura, del “miglior risultato possibile” (c.d “ best execution”) nell’esecuzione degli ordini, i fattori da considerare sono i sottoelencati:  il prezzo degli strumenti finanziari;  i costi relativi all’esecuzione dell’ordine2;  la rapidità di esecuzione dell’ordine;  la probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine;  la natura e la dimensione degli ordini.
Fattori di esecuzione. Nel raggiungimento del miglior risultato possibile gli intermediari devono tener conto dei seguenti fattori: prezzo, costi di esecuzione, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine e di ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell’ordine e delle sedi di esecuzione ritenute più adatte allo scopo. Il miglior risultato possibile per i Clienti è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra indicati e delle sedi di esecuzione prescelte dalla Banca, elencate di seguito per tipologia di strumenti finanziari, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Su richiesta del Cliente, la Banca fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione alla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.
Fattori di esecuzione. Ai fini della esecuzione degli ordini o della selezione delle Entità alle quali trasmettere gli ordini medesimi, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile: - prezzo dello strumento finanziario, comprensivo di tutti i costi collegati all’esecuzione dell‘ordine (c.d. Total Consideration); - rapidità di esecuzione: la rapidità di esecuzione può variare in base a alle modalità con cui avviene la negoziazione (su un mercato regolamentato oppure OTC), alla struttura ed alle caratteristiche del mercato (mercato regolamentato o non regolamentato, mercato order driven o quote driven, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest’ultimo, e può modificarsi anche in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo strumento oggetto dell’operazione; - probabilità di esecuzione: si tratta di un fattore variabile in funzione della struttura e della profondità del mercato presso il quale lo strumento è negoziato; - rapidità e probabilità di regolamento: questo fattore dipende dalla capacità della SGR, per il tramite della Banca Depositaria, di gestire efficacemente il clearing e il settlement degli strumenti negoziati in relazione alle modalità di regolamento associate all’ordine ed al negoziatore; - natura dell’ordine: per il perseguimento della best execution possono rilevare alcune caratteristiche dell’ordine, quali:
Fattori di esecuzione. Ai fini della trasmissione a soggetti negoziatori degli ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi gestiti, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell’ordine e qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine. A tali fattori la SGR attribuisce un’importanza relativa, prendendo in considerazione: i. gli obiettivi, lo stile di gestione, la politica di investimento e i rischi specifici dei fondi gestiti, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione; ii. le caratteristiche dell’ordine; iii. le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi; iv. le caratteristiche dei soggetti ai quali l’ordine può essere diretto.
Fattori di esecuzione. I Fattori considerati sono: • prezzo degli strumenti finanziari; • costi relativi all’esecuzione dell’ordine; • rapidità nell’esecuzione dell’ordine; • probabilità di esecuzione e di regolamentodell’ordine; • dimensioni enatura dell’ordine; • ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell’ordine.

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  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Esecuzione 1 Le parti ordinarie sono negoziate pronto cassa esclusivamente a fasce di corso pubblicate dalla Banca in modo idoneo; le parti ordinarie sono pronte per la consegna ed esigibili il secondo giorno lavorativo bancario (giorno di valuta) dopo la conclusione della transazione. 2 Gli ordini di vendita possono essere impartiti con l’annotazione «al meglio» o con un limite di corso; gli ordini di acquisto devono sempre essere conferiti con un limite di corso, in caso contrario non vengono considerati come eseguiti. 3 Gli ordini possono essere impartiti con «valido borsa» per il giorno di negoziazione successivo o con una sca- denza non superiore alla fine del sesto mese dopo la ricezione. 4 Su riserva di altre disposizioni, l’ultimo conteggio di una transazione commerciale rappresenta un attestato di proprietà relativo alle parti ordinarie acquistate. La Banca ha la facoltà di rivendere le parti ordinarie che non sono state pagate per tempo; l’acquirente in mora deve assumersi interamente la differenza tra il corso addebitatogli e quello eventualmente più basso dovuto alla successiva rivendita da parte della Banca nonché tutti gli interessi, le commissioni e altre spese. 5 Di regola i dividendi vengono pagati al detentore di parti ordinarie tre giorni lavorativi (giorno di pagamento) dopo la data dell’assemblea generale (giorno di riferimento). 6 Le negoziazioni sono sospese nel periodo che va dal giorno di riferimento dopo l’assemblea generale fino a quello del pagamento nonché tra il 23 dicembre e il 3 gennaio. 7 Le persone che desiderano entrare a far parte della Banca in qualità di membro della cooperativa ai sensi degli statuti possono ritirare le parti ordinarie necessarie, tra le altre cose, direttamente presso la Banca. Il prezzo corri- sponde al corso dell’ultimo giorno di negoziazione precedente la ricezione da parte della Banca dell’ordine di ac- quisto delle parti ordinarie obbligatorie. Quest’ultime devono essere tenute in deposito presso la Banca.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: III.2.4) Appalti riservati:

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Modalità di esecuzione Il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una struttura mobile/pattuglia munita di autovettura (a tale proposito il Fornitore deve produrre alla Città Metropolitana di Milano ed all’Amministrazione contraente le schede tecniche ed i libretti di circolazione di tutti gli automezzi utilizzati, in conformità all’offerta tecnica presentata), operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità (durata delle ronde/ispezioni) definite dall'Amministrazione idonea ad effettuare presso lo stabile o presso il parco una serie di controlli finalizzati a garantire l’appropriato livello di sicurezza e a individuare potenziali situazioni anomale. Il servizio consiste in ispezioni esterne e/o interne allo stabile o al parco, anche a piedi nel rispetto delle garanzie di sicurezza. Deve essere sempre disponibile un efficiente collegamento tra le GPG e la Sala Operativa. Le ispezioni devono essere eseguite a intervalli irregolari, da variare di volta in volta per le ispezioni / ronde presso gli immobili mentre ad orari fissi e prestabiliti per la chiusura e l’apertura dei parchi. La struttura mobile/pattuglia deve assicurare ed effettuare, a titolo indicativo e non esaustivo: - l'ispezione del perimetro dello stabile o del parco, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto (es. varchi nella rete di protezione, vetri rotti); - la verifica della chiusura dello stabile; - la verifica della chiusura e dell’apertura dei varchi del parco; - la segnalazione della presenza di corpi illuminanti non funzionanti, indicandone con precisione la posizione; - l'esame delle serrature di tutte le porte di sicurezza, rilevando eventuali segni di effrazione; - la verifica del regolare funzionamento dell’impianto antintrusione, ove presente, controllando che i cavi in vista e i segnalatori ottico-acustici siano in condizioni ottimali, che la centralina non dia segnalazioni anormali, e che il dispositivo d’inserzione sia ben fissato e regolarmente funzionante; - di informare le autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate; - l’aggiornamento del "registro delle attività" ed, eventualmente, la compilazione del Rapporto di evento anomalo da inoltrare, via mail o altro mezzo di comunicazione da concordare con l'Amministrazione, nel più breve tempo possibile all'Amministrazione.