Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett. c) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato per il quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Rugby, Contratto Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Rugby, Contratto Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Rugby
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 Art.39 lett. c) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente o a cui partecipi l’Ente da Ente affiliato o aggregato - C.U.S. - per il quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed ), avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: Contratto Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale, Contratto Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo l’Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortuniodell’Infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio all’Infortunio stesso; pertanto, l’influenza l’incidenza che l’infortunio l’Infortunio può avere esercitato su tali condizionicondizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, come pure il pregiudizio che esse tali condizioni possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortuniodall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi dell’evento, in quanto tali non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Artart. 42 lett. c38 (Invalidità permanente – franchigia assoluta) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articoloprimo comma, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicuratoprestazione assicurativa è dovuta, purché avvenuti in caso di decesso, anche quando tale evento costituisca conseguenza indiretta di un Infortunio avvenuto in occasione di una manifestazione sportiva ufficiale (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla AICS o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato partecipi, previa approvazione della AICS, l’Affiliato per il quale il soggetto assicurato l’Assicurato risulti tesserato) inserita nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti ), all’interno della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 38 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: Convenzione Multirischi Per
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortuniodell infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio all infortunio stesso; pertanto, l’influenza l influenza che l’infortunio l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito all sito delle lesioni prodotte dall’infortuniodall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett. c) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortuniodell infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 punto 14 lett. c) lesioniInvalidità permanente, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: www.federvolley.it
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 36 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 Art.38 lett. c) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato per il quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: federscherma.it
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett41lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.17
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Samples: Convenzione
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 38, lett. c) lesioni– Lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FITRI o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett38lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché purchè avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché purchè avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale
Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 A 16 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita o in occasione della partecipazione del soggetto assicurato ad una manifestazione con altre organizzazioni alle quali la F.I.P. abbia ufficialmente aderito (Vedi quanto previsto dal precedente Art. 5 – “Manifestazioni unitarie”) iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 37 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché purchè avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FSN o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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Criteri di indennizzabilità. La Società corrisponde l’indennizzo l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortuniodell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio all'infortunio stesso; pertanto, l’influenza l'influenza che l’infortunio l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito all'esito delle lesioni prodotte dall’infortuniodall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 punto 14 lett. c) lesioniInvalidità permanente, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla FIPAV o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la Società Sportiva previa approvazione della Federazione stessa per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è } dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortuniodell'infortunio.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Criteri di indennizzabilità. La Società società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed e obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 articolo Prestazioni - lett. c) lesioni, Lesioni sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (organizzata o autorizzata dal Contraente indetta dalla Federazione o a cui partecipi l’Ente affiliato o aggregato la società sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per il la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) inserita iscritta nei calendari ufficiali (per ciò intendendosi che le iscrizioni alla manifestazione siano gestite attraverso sistemi e/o con i criteri dettati dai Regolamenti del contraente) ed e avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
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