Criteri di priorità Clausole campione

Criteri di priorità. Al fine di garantire equità nell’accesso e/o rinnovo all’A. C. in rapporto alle risorse disponibili previste dalla programmazione annuale del FRNA, e per non penalizzare soprattutto coloro i quali presentino le condizioni di maggiore svantaggio, si indicano qui di seguito i criteri di riferimento:  Assenza di sostegno familiare adeguato, ovvero, anziano senza rete familiare;  Assenza di Indennità d’Accompagnamento;  Necessità di più risposte assistenziali (ovvero compresenza di servizi assistenziali e sanitari pubblici e/o privati);  Assegni di Cura di livello A (rinnovo). In caso di necessità di contenimento della spesa, utilizzando i parametri sopra elencati si potrà definire una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:
Criteri di priorità. 1. Ai fini dell’applicazione del lavoro da remoto il Responsabile procede alle valutazioni di competenza, in base al seguente ordine di priorità: a. lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 18, comma 3-bis, L. n. 81/2017 – modifiche/integrazioni art. 4 D. Lgs. 105/2022) b. la stessa priorità di cui alla lett. a) è riconosciuta ai dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (art. 18, comma 3-bis, L. n. 81/2017 – modifiche/integrazioni art. 4 D. Lgs. 105/2022) c. dipendenti che si trovino in condizioni di particolare necessità non coperte da altre misure; x. lavoratrici e lavoratori con figli da 12 a 14 anni di età; e. distanza tra l’abitazione e la sede di lavoro > a 30 km. 2. Il Responsabile all’atto della trasmissione dell’Accordo individuale stipulato con il dipendente al Servizio competente in materia di organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane, in caso di applicazione delle priorità sopra descritte, deve darne comunicazione, così come ai dipendenti eventualmente esclusi, garantendo trasparenza ed imparzialità.
Criteri di priorità. I criteri di priorità per la scelta dei lavoratori inseriti in graduatoria destinatari di possibile trasformazione a tempo indeterminato ove se ne presentino le condizioni sono di seguito elencati senza corrispondere ad un criterio di prevalenza: - anzianità complessiva di prestazione a termine; - professionalità di reparto; - bacino territoriale compatibile individuato in un raggio di 25 km dal PDV di temporanea assegnazione.
Criteri di priorità. Non si applicano, in quanto procedura valutativa non a graduatoria. L’ordine cronologico di ricezione delle domande determina l’ordine di istruttoria e di valutazione.
Criteri di priorità. Progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile
Criteri di priorità. In presenza di più domande di accesso al lavoro agile, il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura tiene conto, ai fini dell’accettazione, delle concrete esigenze di presenza in Azienda da parte dei lavoratori. È riconosciuta priorità alle istanze inoltrate: - dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001; - dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. Le suindicate condizioni devono sussistere al momento della presentazione dell’istanza di lavoro agile.
Criteri di priorità. Al termine della selezione, qualora tra gli idonei due o più candidati dovessero risultare alla pari, la copertura del posto vacante avverrà applicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:
Criteri di priorità. Gli alloggi sono temporaneamente assegnati a soggetti aventi i requisiti indicati ai precedenti articoli e con i seguenti criteri di priorità e punteggi: a) Nuclei familiari in cui è presente un minore di età inferiore ad anni 14, punti 8 per il primo e punti 6 per ogni minore oltre il primo; b) Xxxxxx familiari in cui sono presenti anziani con oltre 75 anni di età, punti 8 per il primo anziano e punti 6 per ogni altro; c) Nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con invalidità superiore al 67%, od anziani ultrasessantacinquenni e minori di anni 18 riconosciuti invalidi civili, punti 8; d) nuclei familiari in cui sono presenti handicappati, la cui minorazione è accertata, con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 4 della legge 6 febbraio 1992 n. 104, punti 10; e) nuclei monoparentali, punti 4; f) valutazione sul tenore di vita del nucleo, punti – 5; da effettuarsi solo nei casi in cui si rileva una discordanza significativa tra la situazione reddituale comunque documentata o dichiarata ed il tenore di vita affettiva del nucleo. A tal fine l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire controlli mirati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. A parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei con minor reddito.
Criteri di priorità. Come noto i criteri di priorità sono lo strumento organizzativo interno di ciascun Ufficio attraverso i quali gestire la tempistica degli affari soprattutto nelle situazioni in cui non si riesca a smaltire, per le carenze di risorse umane, la massa delle sopravvenienze. In realtà, oltre a tale originaria funzione, col tempo, essi hanno assunto lo scopo di dare specifica rilevanza, anche quando non vi siano problemi di arretrato, alla anticipata trattazione di quei reati che, sotto diversi profili, mostrino di avere maggior rilievo per la collettività tutta. Si confermano i criteri di priorità del precedente provvedimento organizzativo (nati dall’unione dell’elenco elaborato con il Tribunale e con l’Avvocatura e di quello elaborato dal Procuratore Generale insieme con tutti i Procuratori del Distretto), che di seguito si riportano: PROCEDIMENTI PRIORITARI PER L’UFFICIO6 - i reati consumati o tentati previsti dall’art. 407 co. 2 lett. a), con riferimento alle fattispecie non previste dall’art. 51 co. 3-bis c.p.p., e in particolare:
Criteri di priorità. 18.1 La valutazione dei progetti, di cui all’art. 11, paragrafo 11.1, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo. Ai fini dell’attribuzione del punteggio è obbligatorio allegare all’istanza l’eventuale documentazione probatoria richiesta, la quale non potrà essere successivamente integrata. Con riferimento ai criteri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M poiché i dati in possesso dell’Amministrazione regionale sono rilevati automaticamente dalle Banche Dati a disposizione della Regione, alla data dell’8 marzo 2023, si raccomanda di provvedere in anticipo ad eventuali registrazioni e/o modifiche necessarie ai fini del Bando e di accertarsi dell’avvenuto aggiornamento.