CRITERI DI QUALIFICAZIONE Clausole campione

CRITERI DI QUALIFICAZIONE. Esperienza pregressa Minimo 5 anni di esperienza attinente. Fornire prove e almeno 2 lettere di raccomandazione Minimo 3 contratti di valore, natura e complessità simili implementati negli ultimi 3 anni. (Per le JV / Consortium / Associazioni, tutte le parti dovrebbero soddisfare i requisiti cumulativamente) Per ogni contratto, fornire il nome del cliente, le date del contratto, i valori del contratto, il nome e l'e-mail del punto focale del contratto, la sede di lavoro. IDLO si riserva il diritto di effettuare controlli di riferimento con uno o più dei clienti elencati Capacità finanziarie Fatturato medio annuo minimo di EUR 20,000 negli ultimi 3 anni. L'offerente deve dimostrare la solidità della propria situazione finanziaria e indicare la sua redditività prospettica a lungo termine presentando un bilancio certificato (bilanci, comprese tutte le note relative e i conti economici) per gli ultimi 3 anni (Per le JV / Consortium / Associazioni, tutte le parti dovrebbero soddisfare i requisiti cumulativamente)). Bilanci certificati per gli ultimi tre anni IDLO emette questo bando allo scopo di sollecitare offerte da fornitori di Servizi di trasporto a Roma e zone limitrofe.
CRITERI DI QUALIFICAZIONE. Categoria Criterio Documentazione richiesta
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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.