Crollo e collasso strutturale Clausole campione

Crollo e collasso strutturale. A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni di polizza, si prende e si dà atto che la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale, intendendosi per detta fattispecie una rovina totale o parziale dell’opera che interessi le strutture portanti dell’opera stessa. Per strutture portanti devono intendersi esclusivamente tutti quegli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura. Con riferimento alla presente garanzia, la Compagnia non risponde dei danni causati da oppure conseguenti a: a) vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, dell’utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; c) danni indiretti o consequenziali; d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione, vetustà del fabbricato; e) danni di deperimenti o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; f) terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, uragano, sovraccarico neve, valanghe, slavine ed altri simili eventi naturali; g) assestamenti, restringimenti, dilatazioni di fondazioni, di partei, di pavimenti, di sollai, di tetti, franamenti e cedimenti del terreno; h) subiti da soppalchi, controsoffittature, cartongessi e simili strutture non portanti; i) subiti da fabbricati non conformi alle norme costruttive vigenti al momento della costruzione e/o della ristrutturazione che abbia interessato le strutture portanti; j) ai fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento ed al loro contenuto k) ai capannoni pressostatici e al loro contenuto l) atti di guerra, di insurrezione, di timulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato., di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; m) espl...
Crollo e collasso strutturale. A parziale deroga dell’Art. 2 punto k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 alla voce "Crollo e collasso strutturale".
Crollo e collasso strutturale la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.
Crollo e collasso strutturale. La garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da crollo dei fabbricati ove si svolge l’attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati medesimi. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Allagamento La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle “Cose assicurate” da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.
Crollo e collasso strutturale. Anche se non connesso o conseguente a fatti assicurati dalla presente polizza, la Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimento di parti e/o strutture delle costruzioni. Ai fini della presente garanzia sono esclusi i danni: - dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione; - ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l’impresa di costruzione. La presente garanzia opera previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto dei 20% con il minimo di Euro 20.000,00. In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e per anno somma superiore ad Euro 1.000.000,00.
Crollo e collasso strutturale. Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. La Società indennizza tali danni sino alla concorrenza dei limiti, e con l’applicazione scoperti e/o franchigie, ove previsti, stabiliti alla tabella [LSF].
Crollo e collasso strutturale la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale. Fenomeni elettrici e/o elettronici: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti causati alle cose assicurate nella definizione di Beni Immobili per effetto di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici e/o elettronici.
Crollo e collasso strutturale. A parziale deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lettera k), la Società risponde subiti dalle cose assicurate in conseguenza di crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE”.
Crollo e collasso strutturale. Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, a errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
Crollo e collasso strutturale il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.