Sottoassicurazione Clausole campione

Sottoassicurazione. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Sottoassicurazione. Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari
Sottoassicurazione. Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Sottoassicurazione. Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del Sinistro (cfr. REGOLA PROPORZIONALE).
Sottoassicurazione. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 9 vengono decurtati secondo le disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS); quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Sottoassicurazione. In caso di sottoassicurazione, l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 9 viene decurtato secondo le disposizioni delle ABS.
Sottoassicurazione. In caso di sottoassicurazione, l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 9 viene decurtato secondo le disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS).
Sottoassicurazione. Se in caso di sinistro si constata che la somma assicurativa convenuta al momento della stipulazione dell’assicurazione è inferiore a quanto stabilito in LC30, la Basilese risarcirà i danni solo in proporzione alla somma richiesta. In presenza di assicurazioni complementari con somme assicurative al
Sottoassicurazione. Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari Articolo 10 Procedura peritale
Sottoassicurazione. In conformità alle disposizioni delle Legge federale sul contratto d’assi­ curazione (LCA), l’indennizzo viene ridotto se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento dell’intera mobilia domestica (sottoas­ sicurazione). xxxxx.xxxxxx rinuncia ad accertare la sottoassicurazione in caso di danni parziali, ad eccezione dei danni causati dagli elementi naturali, nell’ambito della somma assicurata. Questa disposizione vale solo fintantoché non sussiste un altro contratto d’assicurazione della mobilia domestica che assicuri lo stesso luogo d’assicurazione, gli stessi oggetti e gli stessi rischi.