Tutela dei consumatori Clausole campione

Tutela dei consumatori. Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono: a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti; b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità; c) un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati; d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia; e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.
Tutela dei consumatori. Le Parti collaborano per allineare le norme del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
Tutela dei consumatori. Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull’elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell’informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l’organizzazione di seminari e cicli di formazione.
Tutela dei consumatori. Comma 1) La Provincia e la Camera di Commercio convengono sulla necessità di attuare un sistema integrato di informazione, orientamento ed assistenza in materia di etichettatura alimentare, anche in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011. Comma 2) Per i motivi indicati nel comma 1), la Provincia sostiene la Camera di Commercio nell’implementazione dello Sportello etichettatura e sicurezza alimentare gestito in collaborazione con il Laboratorio chimico, Azienda speciale della Camera di Commercio di Torino, che svolge: a) un servizio tecnico di tipo informativo, che esamina ed approfondisce quesiti relativi a sicurezza alimentare ed etichettatura alla luce delle normative vigenti; b) un servizio legale, finalizzato a fornire puntuali riferimenti giurisprudenziali a sostegno e verifica dell’adeguata terminologia da inserire in etichetta per evitare fraintendimenti in sede di informazione/comunicazione ai consumatori. Tale servizio viene svolto sia in riferimento al mercato ed alla legislazione nazionale che al mercato ed alla legislazione estera, in coordinamento con le altre istituzioni e organismi operanti a livello provinciale. Comma 3) La Provincia sostiene la Camera di Commercio nella realizzazione delle specifiche iniziative e progetti finalizzati a favorire il regolare e corretto svolgimento dei rapporti commerciali ed economici, in particolare fra imprese e consumatori, evitando anche l’insorgenza di controversie. Comma 4) A tal fine la Camera di Commercio provvede: a) alla valutazione, specie in determinate filiere e distretti di interesse provinciale, delle eventuali clausole vessatorie che possano determinare, a sfavore del consumatore, uno squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti da adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari; b) alla predisposizione, valutazione e promozione di contratti tipo fra le imprese, loro associazioni e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Tutela dei consumatori. La Commissione europea rielabora la proposta di direttiva sul credito al consumo, volta a garantire un elevato livello di tutela per i consumatori attraverso l’armonizzazione degli elementi fondamentali della disciplina comunitaria in materia Note:
Tutela dei consumatori. Xxxxx Xxxxxxx del rinvio Oggetto C-693/19 Tribunale Ordinario di Milano Contratti con il consumatore- Vessatorietà della clausola- Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto- Interpretazione della direttiva 93/13, concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, artt. 6 e 7 e dell'art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”), Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (dubbio sulla compatibilità con le norme di diritto euro-unitario in materia di tutela del consumatore, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell’U.E., della normativa processuale nazionale, come applicata dalla giurisprudenza interna, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, nel caso in cui il consumatore manifesti la volontà di volersi avvalere dell' abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito) C-831/19 Tribunale Ordinario di Milano Contratti con il consumatore- Vessatorietà della clausola- Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto – Interpretazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13 concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'art. 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato - mancata vessatorietà di una clausola contrattuale - al momento in cui il fideiussore, avuta consapevolezza del proprio status di consumatore precluso dal diritto vigente, richieda di effettuare un simile sindacato
Tutela dei consumatori. Il 25 mag- gio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di revisione del regolamento (CE) 2006/2004 sulla coope- razione tra le autorità nazionali respon- sabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori COM(2016) 283. La proposta si prefigge di sviluppare mecca- nismi di cooperazione più efficienti tra le autorità nazionali al fine di ridurre il danno arrecato ai consumatori dalle in- frazioni intra-UE (che pregiudicano i con- sumatori in uno Stato membro ma hanno un elemento transfrontaliero) e diffuse (che riguardano almeno due Stati membri) della normativa UE a tutela dei consuma- tori. Ricordo che la X Commissione lo scorso 31 gennaio ha approvato il docu- mento finale XVIII, n. 62, in cui tra le altre osservazioni, si sottolinea che l’obiet- tivo del rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento nonché sulla coo- perazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, deve essere perseguito anche con un’iniziativa delle istituzioni europee per rendere più omogenee le discipline nazionali che tute- lano i consumatori, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio;
Tutela dei consumatori. Le Parti collaborano per rendere compatibili i loro programmi di tutela dei consumatori, cercando in particolare di: a) rendere più compatibile la legislazione sui consumatori onde eliminare gli ostacoli agli scambi; b) creare, sviluppare e collegare sistemi di informazione reciproca sulle merci pericolose (sistemi di allarme rapido); c) promuovere gli scambi di informazioni e di esperti, nonché la collaborazione tra gli organismi delle Parti che si occupano dei consumatori; d) avviare progetti di formazione e assistenza tecnica.
Tutela dei consumatori. Causa Giudice del rinvio Oggetto
Tutela dei consumatori. Causa Giudice del rinvio Oggetto C-831/19 ITALIA (Tribunale di Milano) Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto- Interpretazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'art. 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. (Xxxxxx sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato sulla vessatorietà delle clausole di un contratto in relazione al quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto anche nel caso in cui, dopo l’instaurazione della procedura di espropriazione, il diritto vivente consenta, a certe condizioni, di qualificare il fideiussore come consumatore estendendo al primo tutte le garanzie coniate per il secondo e, il fideiussore, al quale era dapprima preclusa la valutazione della vessatorietà della clausola, avuta consapevolezza del proprio status di consumatore, richieda di effettuare un simile sindacato).