DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ Clausole campione

DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. A parziale deroga dell’art. 2.4 Esclusioni lettera “g” della presente sezione di polizza, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata entro il massimale per danni a cose, con un limite di risarcimento di € 50.000,00 per evento e con l’applicazione di uno scoperto del 10 del danno, col minimo di € 1.500,00 per evento.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00. Il massimo risarcimento non potrà superare € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole (compreso l’allevamento), o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. La garanzia copre i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a Sinistro risarcibile ai sensi delle norme della presente sezione.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. A parziale deroga dell’Art.18) lettera k), I’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di Euro 1.550,00) con il massimo di Euro 25.823,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. (Art. 3.9) 10% 1.500,00 euro per sinistro 5% del massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. (opzione migliorativa) 21
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. L'assicurazione comprende, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistro risarci- bile a termini di polizza. La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”. Art.3.10| Danni da inquinamento accidentale L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, condutture, macchinario e at- trezzatura dell'azienda ricettiva assicurata. La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione C - Responsabilità Civile”.