Common use of DANNI DI FORZA MAGGIORE Clause in Contracts

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.

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Samples: www.beniculturalicalabria.it, www.comune.napoli.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. L’Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti. Oltre alla copertura assicurativa di cui all’art. 6, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali l'AMAM S.p.A. provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l’importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l’impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o od eccezionali e per i quali l'appaltatore l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'appaltatore Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso dell'Appaltatore o dei suoi dipendentidelle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto Resteranno altresì a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda totale carico dell'Appaltatore i danni alle operesubiti da tutte quelle opere non ancora misurate, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltone regolarmente inserite in contabilità.

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Samples: www.amam.it, amam.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: - lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; - le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; - le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; - lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo Ai sensi dell’art. 37 del C. G. A. R. l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

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Samples: www.adigeuganeo.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del d.p.r. 207/2010. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 deld.p.r. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore. Sono però a carico esclusivo dell'Impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi e le acque che li avessero invasi e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite o furti totali o parziali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflusso eccezionale di acque meteoriche, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri. I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera come pure i tubi, pezzi speciali, apparecchiature, fino alla loro completa messa in opera e a prove e rinterri eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento, perdita o furto e potranno essere sempre rifiutati, se non ritenuti più adatti, dalla Direzione Lavori. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; restano inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute. Nel caso di I danni causati da forza maggioredovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimentodecadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento. Il direttore dei lavoriL’appaltatore non potrà, appena ricevuta la denunciasotto nessun pretesto, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. L'indennizzo Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, opere è limitato all'importo all’importo dei lavori necessari per l'occorrente l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed e alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltodi contratto.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente L'Appaltatore deve approntare tutte le misure preventive provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare tali il verificarsi di danni o provvedere alla loro immediata eliminazionealle opere, alle persone e alle cose. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel In caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne da’ denuncia all'Amministrazione immediatamente o al direttore massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento lavori e dall’Amministrazione che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subitoredigeranno apposito verbale; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte della Direzione Lavori per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori e l'esecuzione dei lavoricollaudi, tranne in quelle parti per e si provvederà attraverso l’autorità giudiziaria secondo termini di legge ai sensi del codice penale, a recuperare il danno che dovrà essere risarcito dall’Appaltatore e comunque ripristinato secondo le quali lo stato direttive della D.L. e dell’Amministrazione. Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni delle cose debba rimanere inalteratovigenti leggi I conseguenti danni saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto e dal Codice degli Appalti di cui al Dlgs 50/2016, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo restando peraltro ferme le disposizioni previste per quanto riguarda i la eventuale negligenza dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni alle operea sue cure e spese. In ogni caso, è limitato all'importo ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibile l'equo risarcimento dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati danni, l'ammontare dei ripristini dovrà risultare da contabilità redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltodell'elenco. Gli interventi in economia e le valutazioni a corpo non saranno ammesse a rimborso.

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Samples: atti.comune.collegno.gov.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti. Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 6, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali l'AMAM S.p.A. provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o od eccezionali e per i quali l'appaltatore l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'appaltatore Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso dell'Appaltatore o dei suoi dipendentidelle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto Resteranno altresì a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda totale carico dell'Appaltatore i danni alle operesubiti da tutte quelle opere non ancora misurate, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltoné regolarmente inserite in contabilità.

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Samples: www.amam.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenersi aggiornato circa l’emissione dei bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie. In caso di danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da maggiore, a seguito di eventi imprevedibili o ed eccezionali e per i quali l'appaltatore siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne da’ denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzionipotrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare i guasti contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o provvedere perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla loro immediata eliminazioneformazione di nuovi prezzi a norma del DPR 554/99. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa o dell'Appaltatore, ivi compresa la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel caso parte di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena che potevano essere prevenuti mediante l’adozione di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi adeguate misure preventive poste in essere dall’Appaltatore stesso e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo commisurate allo stato di effettiva osservanza delle precauzioni allerta di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavoricui ai bollettini della Protezione Civile. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento eseguito l'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.

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Samples: Lavori Di Messa in Sicurezza Di via Pontassio Nel Tratto Adiacente Al Torrente Stella Compreso Fra Le Vie Del Santonuovo E Delle Passaiole

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati per iscritto alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 3 giorni da quello del verificarsi del danno. Non verranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati dalle piene d’acqua di qualsiasi specie e provenienza, nonché i danni provocati da infiltrazioni d’acqua se non coincidenti con il riconoscimento, dello stato di calamità naturale. Non saranno altresì riconosciuti all’impresa danni di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc. agli attrezzi e mezzi d’opera ed alle provviste. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o od eccezionali e per i quali l'appaltatore l’Appaltatore non abbia avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'appaltatore Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di entità notevole: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi si fossero già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’Art. 20 del D.M. 145 del 19/04/2000. Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente al’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia avrà concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso dell’Appaltatore o dei suoi dipendentidelle persone delle quali fosse tenuto a rispondere,. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto Resteranno altresì a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda totale carico dell’Appaltatore i danni alle operesubiti da tutte quelle opere non ancora misurate, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltoné regolarmente inserite sul registro di contabilità.

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Samples: Contratto

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto. In caso di danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da maggiore, a seguito di eventi imprevedibili o ed eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne dà denuncia alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o provvedere alla loro immediata eliminazioneperdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o la negligenza dell'appaltatore stesso delle persone delle quali esso è tenuto a risponderne. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diverse o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti nel contratto, i nuovi prezzi verranno determinati secondo quanto previsto dall’art. 136 del Regolamento sugli appalti. I lavori non previsti, per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, saranno valutati con apposita perizia o eseguiti in economia, oppure eseguiti da terzi. Il costo dei suoi dipendenti. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione. Gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e, hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. L’accertamento e la registrazione dei fatti producendo spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di Direzione dei lavori si trovi sempre in grado: rilasciare prontamente gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati per il pagamento degli acconti; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa esecuzione entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena i limiti delle somme autorizzate; promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di decadenza dal diritto deficienza di risarcimentofondi. Il direttore I documenti contabili per l’accertamento dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi lavori e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.o dagli ispettori di cantiere se da egli incaricati e saranno i seguenti:

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Samples: www.sardegnaterritorio.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o od eccezionali e per i quali l'appaltatore l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'appaltatore Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, E danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi sì siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20/03/1865, n°2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo dì contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il E danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso dell'Appaltatore o dei suoi dipendentidelle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto Resteranno altresì a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda totale carico dell'Appaltatore i danni alle operesubiti da tutte quelle opere non ancora misurate, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltoné regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

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Samples: www.parcoalcantara.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore l’appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'eventodell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; le cause dei danni specificando l'eventuale l’eventuale causa di forza maggiore; le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione l’indicazione del soggetto direttamente responsabile; lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. L'indennizzo L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo all’importo dei lavori necessari per l'occorrente l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltod’appalto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni E Responsabilità Civile Contro Terzi

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. In caso di danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da maggiore, a seguito di eventi imprevedibili o ed eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato siano state adottate le normali ed ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne darà denuncia alla Stazione appaltante immediatamente o al massimo entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento. L'appaltatore è tenuto Qualora si determinino danni alle strutture causate da assestamenti dovuti all’esecuzione degli scavi, di questi sarà ritenuto responsabile unicamente l’Appaltatore: nel caso infatti egli ritenga, sulla base dell’osservazione dell’effettivo stato dei luoghi, possano verificarsi danni seguendo le prescrizioni di progetto, dovrà obbligatoriamente e preventivamente darne notizia scritta alla D.L. . Qualora così non sia fatto, ciò rende l’Impresa unica responsabile dell’accaduto e la obbliga a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali predisporre i rimedi del caso. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o provvedere alla loro immediata eliminazioneperdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendentidell'Appaltatore. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di Non saranno considerati danni di forza maggioremaggiore gli scoscendimenti del terreno, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltosolcature e l'allagamento degli scavi di fondazione e sbancamento.

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Samples: lnx.ato4cuneese.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o od eccezionali e per i quali l'appaltatore l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'appaltatore Non rientreranno comunque in tale classifica quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso dell'Appaltatore o dei suoi dipendentidelle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto Resteranno altresì a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda totale carico dell'Appaltatore i danni alle operesubiti da tutte quelle opere non ancora misurate, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltoné regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

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Samples: www.provincia.caltanissetta.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da eventi cause imprevedibili o ed eccezionali e per i quali l'appaltatore l’Appaltatrice non abbia trascurato omesso le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive normali cautele atte ad evitare tali evitarli. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale e agli accertamenti del caso. L’Appaltatrice non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere alla loro immediata eliminazioneall’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o la negligenza dell'appaltatore stesso o delle persone e ditte delle quali è tenuto a rispondere. Resta inoltre contrattualmente convenuto che non saranno considerati comunque come danni gli scoscendimenti, le solcature, l'interramento delle cunette, l'allagamento dei suoi dipendenticavi di fondazione e altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. Nel caso Non verranno comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di danni causati da forza maggiorequalunque entità e ragione, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavorialle opere così dette provvisionali, entro tre giorni dal verificarsi dell'eventoquali ponti di servizio, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavoriecc., appena ricevuta la denunciaagli attrezzi e mezzi d'opera, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: — lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; — le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; — le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; — lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore alle provviste nonché ai materiali non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne ancora posti in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appaltoopera.

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Samples: www.ulss13mirano.ven.it