Common use of DANNI DI FORZA MAGGIORE Clause in Contracts

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria E Servizio Di Pronto Intervento Sull’impianto Di Pubblica Illuminazione Comunale, Verbale Di Ultimazione Dei Lavori

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili imprevedibi- li o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è e' tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore dell'Appal- tatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavorilavo- ri. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque tre giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavorilavo- ri, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione all'ese- cuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è e' limitato all'importo dei lavori necessari 33 per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. In caso di danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da maggiore, a seguito di eventi imprevedibili o ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzionipotrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali L’indennizzo per la riparazione dei danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o limitato all'importo dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionalilavori necessari, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciutecontabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, nonché i con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, d’utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di utensili o forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattofondazione.

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Samples: servizi2.inps.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. In caso di danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da maggiore, a seguito di eventi imprevedibili o ed eccezionali e per i quali siano sta- te approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamen- te o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzionipotrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali Il compenso per la riparazione dei danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o limitato all'importo dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionalilavori necessari, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciutecontabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, nonché i con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o utensili, ponteg- gi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di ponti forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattofondazione.

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Samples: www.cittametropolitana.pa.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore maggiore, quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; , resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in operamezzi, di utensili o di ponti attrezzature di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavoridel servizio. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni il giorno seguente dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavoridel servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed e alle condizioni di contratto.

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Samples: www.comunebarberino.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento del cavi, la deformazione del rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento del terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi si siano già verificati. I danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle da tutte quelle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciutemisurate, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti né regolarmente inserite in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattocontabilità.

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Samples: www.acoset.com

DANNI DI FORZA MAGGIORE. Per i danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni dell’articolo 166 del Regolamento del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o od a provvedere alla loro immediata eliminazioneeliminazione ove gli stessi si fossero già verificati. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi I danni dovranno essere denunciati immediatamente dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque 3 giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fattida quello dell’evento. Il compenso spettante all'Appaltatore per quanto riguarda i danni alle opere, è la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati ai prezzi ed alle condizioni a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità delle quali non potrà fornire idonea dimostrazione.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it