Common use of DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE Clause in Contracts

DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.; b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9; c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10; d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato; e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata). In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio. Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato. Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo la seguente formula: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata. Genertel fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato. Esclusivamente nel caso in cui il nuovo mutuo abbia il medesimo piano di ammortamento di quello originario l’Assicurato può richiedere alla Compagnia, contestualmente all’estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) o via e-mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, di voler mantenere le coperture assicurative in essere, fino alla scadenza contrattuale originaria. Tale richiesta deve contenere la documentazione relativa al nuovo piano di ammortamento. In assenza di qualsiasi comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo. In caso di estinzione parziale del Mutuo, si procederà alla restituzione all’Assicurato, per il tramite del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., della parte pro quota del Premio pagato. Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; V = capitale versato per l’estinzione parziale; E = importo iniziale finanziato. Essendo la copertura assicurativa prestata contro il pagamento annuale del Premio, si procederà all’adeguamento tariffario della polizza a partire dalla prima annualità successiva alla richiesta di estinzione parziale e l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni. In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri: 1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione; 2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine. Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. il modulo di Adesione.

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Samples: Assicurazione

DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.; b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9; c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10; d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato; e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata). In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio. Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato. Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo la seguente formula: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata. Esempio: data decorrenza polizza 15/01/2019 data estinzione polizza 15/08/2029 data scadenza polizza 15/01/2034 K parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi 8 P Premio finito annuo anticipato comprensivo di imposta 316,00 Euro (P/1,025) 308,29 Euro ((N-K)/N) 0,33 R importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%) 102,76 Euro Genertel fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato. Esclusivamente nel caso in cui il nuovo mutuo abbia il medesimo piano di ammortamento di quello originario l’Assicurato può richiedere alla Compagnia, contestualmente all’estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) o via e-mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, di voler mantenere le coperture assicurative in essere, fino alla scadenza contrattuale originaria. Tale richiesta deve contenere la documentazione relativa al nuovo piano di ammortamento. In assenza di qualsiasi comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo. In caso di estinzione parziale del Mutuo, si procederà alla restituzione all’Assicurato, per il tramite del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.della Banca, della parte pro quota del Premio pagato. Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; V = capitale versato per l’estinzione parziale; E = importo iniziale finanziato. Essendo la copertura assicurativa prestata contro il pagamento annuale del Premio, si procederà all’adeguamento tariffario della polizza a partire dalla prima annualità successiva alla richiesta di estinzione parziale e l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni. In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri: 1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione; 2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine. Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. il modulo di Adesione.

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Samples: Assicurazione Perdita d'Impiego

DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) accollo del Mutuo da parte l’Assicurato sottoscrive la Proposta di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.; b) esercizio del diritto di recessoAssicurazione, come previsto dall’Art. 2.9; c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10; d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza a condizione che il Premio premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza pagato e sempre che il Premio Contratto di Mutuo sia stato versato; e) raggiungimento da parte dell’Assicurato perfezionato e sia stata erogata la somma oggetto del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigenteMutuo, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata). In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la altrimenti l'Assicurazione decorrerà dalla data di estinzione anticipata totale o di trasferimento erogazione del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo PremioMutuo. Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato. Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo la seguente formula: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = La durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totaledell’Assicurazione, espressa in mesi interi; K = parte goduta interi non potrà essere superiore a 120 mesi (10 anni) pertanto potrà non coincidere con l'originaria durata del periodo Contratto di copertura Mutuo (anche in cui avviene l’estinzione totalecaso di successiva modifica della stessa). La Società si rende disponibile a proseguire la presente assicurazione, espressa in mesi interi; ai fini del calcolo dopo il primo decennio, con avviso al Contraente alla scadenza, per proroghe successive di tale periodo si intende durata annuale o quinquennale, purché non sussistano gli elementi di cessazione che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero seguono, alle stesse Condizioni e a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificatatassi pari a quelli riportati all’Art. Genertel fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato. Esclusivamente nel caso in cui il nuovo mutuo abbia il medesimo piano 7, Premio Assicurativo, della presenti condizioni di ammortamento di quello originario l’Assicurato può richiedere alla Compagnia, contestualmente all’estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) o via e-mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, di voler mantenere le coperture assicurative in essere, fino alla scadenza contrattuale originaria. Tale richiesta deve contenere la documentazione relativa al nuovo piano di ammortamento. In assenza di qualsiasi comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non godutoAssicurazioni, al netto massimo aumentati di un 15% (quindicipercento) in funzione delle imposte, nei 60 (sessanta) giorni successivi mutate condizioni economiche alla data del rinnovo. Il capitale da assicurare ai rinnovi sarà pari al debito residuo della quota capitale rimanente sino alla data di estinzione o di trasferimento scadenza dell’ammortamento del Mutuo. In caso Il Contraente avrà diritto di estinzione parziale del Mutuonon accettare le proposte di rinnovo e risolvere l’Assicurazione con semplice diniego dell’offerta . L’Assicurazione inoltre, si procederà alla restituzione all’Assicurato, per il tramite del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., della parte pro quota del Premio pagato. Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura cessa in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; V = capitale versato per l’estinzione parziale; E = importo iniziale finanziato. Essendo la copertura assicurativa prestata contro il pagamento annuale del Premio, si procederà all’adeguamento tariffario della polizza a partire dalla prima annualità successiva alla richiesta di estinzione parziale e l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni. In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistriogni caso: 1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione; 2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine. Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. il modulo di Adesione.

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Samples: Insurance Contract

DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.; b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9; c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10; d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato; e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata). In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio. Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato. Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo la seguente formula: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata. Genertel fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato. Esclusivamente nel caso in cui il nuovo mutuo abbia il medesimo piano di ammortamento di quello originario l’Assicurato può richiedere alla Compagnia, contestualmente all’estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) o via e-mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, di voler mantenere le coperture assicurative in essere, fino alla scadenza contrattuale originaria. Tale richiesta deve contenere la documentazione relativa al nuovo piano di ammortamento. In assenza di qualsiasi comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo. In caso di estinzione parziale del Mutuo, si procederà alla restituzione all’Assicurato, per il tramite del Banco di Lucca e del Tirreno Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.A, della parte pro quota del Premio pagato. Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile: dove: R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; V = capitale versato per l’estinzione parziale; E = importo iniziale finanziato. Essendo la copertura assicurativa prestata contro il pagamento annuale del Premio, si procederà all’adeguamento tariffario della polizza a partire dalla prima annualità successiva alla richiesta di estinzione parziale e l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni. In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri: 1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione; 2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine. Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a Banco Cassa di Lucca e del Tirreno Risparmio di Ravenna S.p.A. A il modulo di Adesione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione