Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l.
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Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l.
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