Definizione di "Informazioni riservate" Clausole campione

Definizione di "Informazioni riservate". (a) Ai fini del presente Contratto, il termine "Informazioni riservate" si riferisce a tutte le informazioni scritte o orali identificate come riservate al momento della comunicazione e rese disponibili all'altra Parte in relazione al Contratto, (b) Le Informazioni riservate scritte devono essere indicate come "riservate" o "esclusive". (c) Le Informazioni riservate orali devono essere indicate come riservate all'altra Parte nel momento in cui vengono comunicate.
Definizione di "Informazioni riservate". 2.1. Ai fini del presente contratto INFORMAZIONI RISERVATE significa il Progetto, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i progetti, i disegni, le relazioni tecniche, e quant’altro sia relativo al progetto/invenzione/brevetto descritto nel punto a) delle premesse e qualificato come riservato in ossequio ai commi successivi del presente articolo, ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico. 2.2. La natura riservata delle informazioni può anche riguardare gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base delle INFORMAZIONI RISERVATE fornite dall’altra parte. Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni riguardanti terze parti.
Definizione di "Informazioni riservate". Ai fini del presente Accordo sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni in forma cartacea, elettronica o verbale e/o gli elementi di altro tipo che abbiano comunque rilevanza sotto il profilo produttivo e/o commerciale nell’attività svolta dalla Parte Comunicante quali, a titolo esemplificativo, i prodotti, i progetti, le conoscenze tecniche, i segreti industriali, i brevetti, le idee originali e quant’altro attinente al business praticato.
Definizione di "Informazioni riservate". Ai fini del presente Accordo sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, che non siano di pubblico dominio, in forma cartacea, elettronica o verbale e/o gli elementi di altro tipo che abbiano comunque rilevanza sotto il profilo produttivo e/o commerciale nell’attività svolta dalla Parte Comunicante quali, a titolo esemplificativo, i prodotti, i progetti, le conoscenze tecniche, i segreti industriali, i brevetti, le idee originali e quant’altro attinente al business praticato. Con riferimento alle Informazioni Riservate, nel caso in cui, per vincoli di legge o per regolamentazioni di Autorità competenti, sia necessario comunicare alle Autorità stesse e/o al pubblico alcune delle Informazioni Riservate di cui sopra, le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente al fine di giungere a un accordo riguardo a tempi e contenuti di qualsiasi comunicazione, annuncio o divulgazione. Gli impegni di cui al presente Accordo non proibiscono alle Parti di comunicare le Informazioni Riservate: i. A componenti dei propri organi sociali, dirigenti, funzionari, dipendenti, fermo restando che ciascuna persona che venga così a conoscenza di tali Informazioni Riservate dovrà aderire alle condizioni del presente Accordo come se ne fosse parte, assumendosene i relativi impegni; ii. Nei limiti di cui al precedente paragrafo, nella misura in cui la divulgazione risponda a richieste delle Autorità competenti a fronte di un obbligo di legge o adempimento normativo. L’obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate, o parti delle stesse, che: i. Siano di dominio pubblico al momento della comunicazione; ii. Successivamente alla comunicazione, divengano di pubblico dominio per causa che non costituisce inadempimento alle obbligazioni di cui al presente Accordo; iii. Siano già in possesso della Parte cui vengono comunicate, prima della comunicazione; iv. Siano state ottenute da una fonte diversa e non legata ad essa da impegni di riservatezza, prima della sottoscrizione del presente impegno; v. Le Parti si danno atto e accettano che il mancato o ritardato esercizio di un diritto derivante ad una Parte dal presente Impegno di Riservatezza non potrà essere considerato dall’altra Parte come rinuncia in tal senso, né che l’esercizio parziale di tali diritti precluderà in alcuna maniera la possibilità di esercitare successivamente in modo pieno i diritti stessi.
Definizione di "Informazioni riservate". Ai fini del presente Contratto, per “Informazioni riservate” si intendono le informazioni comunicate da una Parte e/o dalla sua Consociata (la “Parte divulgante”) all'altra Part e e/o alla sua Consociata (la “Parte ricevente”) ai sensi o in relazione al pre sente Contratto, che la Parte divulgante identifica come proprietarie o riservate o per le quali, data la natura delle informazioni o le circostanze rel ative alla comunicazione, la Parte ricevente sa o dovrebbe sapere che la Parte divulgante considera tali informazioni come riservate o proprietarie. Le Informazioni riservate di Axway includono informazioni riguardanti prodotti, prodotti in anteprima, software, servizi, prezzi, piani di marketing, piani operativi e informazioni finanzia rie. Axway e il Cliente manterranno riservati i termini e le condizioni del presente Contratto; tuttavia, ciascuna Parte p uò comunicare tali informazioni in via confidenziale ai propri consulenti legali e finanziari diretti, come richiesto nel corso dell'ordinaria attività di quella parte.
Definizione di "Informazioni riservate". Il termine Informazioni Riservate, come utilizzato nel presente accordo, comprende, a titolo esemplificativo, il progetto, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i disegni, le relazioni tecniche, i materiali, i processi, software, campioni, prove in-vivo ed in-vitro, processi di produzione, pratiche di laboratorio, invenzioni e quant’altro sia relativo al lavoro del gruppo di ricerca di cui il dottorando fa parte (ancorché comprendenti elementi generali di dominio pubblico.) Le Informazioni Riservate saranno trasmesse a Parte Ricevente/alle Parti Riceventi in forma documentale mediante l’invio del testo della relazione conclusiva del primo/secondo anno di dottorato/della tesi ai fini della valutazione del percorso formativo e della discussione conclusiva del primo/secondo anno/finale di dottorato di Parte Divulgante oppure in forma orale mediante presentazione. Le Informazioni Riservate saranno identificate come tali o tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’ se in forma documentale, o previa espressa menzione della relativa segretezza se in forma orale, con apposizione di comunicazione scritta a Parte Ricevente/ alle Parti Riceventi da effettuarsi entro X (X) giorni dalla trasmissione in forma orale.

Related to Definizione di "Informazioni riservate"

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).